(( Art. 15 bis 
 
 
               Razionalizzazione della spesa sanitaria 
 
  1. All'articolo 15, comma  13,  lettera  d),  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Il
rispetto  di  quanto  disposto  alla  presente  lettera   costituisce
adempimento ai fini  dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  al
Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto  adempimento
provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti  di  cui
all'articolo  12  dell'intesa  Stato-  regioni  del  23  marzo  2005,
pubblicata nel supplemento alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7
maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta  effettuata  dalla
CONSIP e dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici». 
  2. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) alla lettera a): 
  1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per prezzo  di
riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende  il  5°
percentile, ovvero il  10°  percentile,  ovvero  il  20°  percentile,
ovvero il 25° percentile dei  prezzi  rilevati  per  ciascun  bene  o
servizio  oggetto  di  analisi  sulla  base  della   significativita'
statistica e della eterogeneita' dei beni e dei  servizi  riscontrate
dal predetto Osservatorio. Il percentile e' tanto piu' piccolo quanto
maggiore risulta essere l'omogeneita' del bene  o  del  servizio.  Il
prezzo e' rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni.»; 
  2) al quarto periodo, dopo le parole: «di cui  al  presente  comma,
nonche'» sono inserite le seguenti: «, in sua assenza,»; 
  b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis) in fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi
di riferimento di cui alla lettera a) e' effettuata  sulla  base  dei
dati rilevati  dalle  stazioni  appaltanti  che  hanno  effettuato  i
maggiori  volumi  di  acquisto,  come  risultanti  dalla  Banca  dati
nazionale dei contratti pubblici;». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15,  comma  13,
          lettera d), del citato decreto-legge n. 95 del  2012,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13. - Al fine di  razionalizzare  le  risorse  in
          ambito sanitario e di conseguire una riduzione della  spesa
          per acquisto di beni e servizi: 
                (Omissis). 
              d) fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  17,
          comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
          98, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, gli enti del  servizio  sanitario  nazionale,
          ovvero, per essi, le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, utilizzano,  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi  relativi  alle  categorie  merceologiche  presenti
          nella piattaforma  CONSIP,  gli  strumenti  di  acquisto  e
          negoziazione telematici messi a disposizione  dalla  stessa
          CONSIP,  ovvero,  se   disponibili,   dalle   centrali   di
          committenza regionali di riferimento  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296. I  contratti  stipulati  in  violazione  di  quanto
          disposto dalla presente lettera sono  nulli,  costituiscono
          illecito  disciplinare  e  sono  causa  di  responsabilita'
          amministrativa.  Il  rispetto  di  quanto   disposto   alla
          presente   lettera   costituisce   adempimento   ai    fini
          dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  al   Servizio
          sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
          provvede  il  Tavolo  tecnico   per   la   verifica   degli
          adempimenti di  cui  all'articolo  12,  dell'Intesa  Stato-
          regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7  maggio  2005,  sulla  base
          dell'istruttoria  congiunta  effettuata  dalla   CONSIP   e
          dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici;». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  1,  del
          citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 17 (Razionalizzazione della spesa  sanitaria).  -
          1.  Al  fine  di  garantire  il  rispetto  degli   obblighi
          comunitari e la realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica,  il  livello  del  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013  e'
          incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per  il
          2012 ed e'  ulteriormente  incrementato  dell'1,4%  per  il
          2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e
          le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della  legge
          5 giugno 2003, n. 131, da  stipulare  entro  il  30  aprile
          2012, sono indicate  le  modalita'  per  il  raggiungimento
          dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente  comma.
          Qualora la predetta  Intesa  non  sia  raggiunta  entro  il
          predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e
          2014 che le regioni  rispettino  l'equilibrio  di  bilancio
          sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni
          in materia di spesa per il personale  di  cui  all'articolo
          16, le seguenti disposizioni negli altri  ambiti  di  spesa
          sanitaria: 
                a) nelle more  del  perfezionamento  delle  attivita'
          concernenti   la   determinazione    annuale    di    costi
          standardizzati per tipo di servizio e  fornitura  da  parte
          dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
          servizi e forniture  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  anche  al  fine  di
          potenziare le attivita' delle Centrali  regionali  per  gli
          acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal  1°  luglio
          2012, attraverso la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni  un'elaborazione
          dei   prezzi   di   riferimento,   ivi   compresi    quelli
          eventualmente previsti dalle convenzioni Consip,  anche  ai
          sensi di quanto disposto all'articolo 11,  alle  condizioni
          di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi
          medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle  prestazioni
          e  dei  servizi  sanitari  e   non   sanitari   individuati
          dall'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali  di  cui
          all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.
          266, tra quelli di maggiore impatto in termini di  costo  a
          carico del Servizio  sanitario  nazionale.  Per  prezzo  di
          riferimento  alle  condizioni  di  maggiore  efficienza  si
          intende il 5° percentile, ovvero il 10° percentile,  ovvero
          il 20° percentile, ovvero  il  25°  percentile  dei  prezzi
          rilevati per ciascun bene o  servizio  oggetto  di  analisi
          sulla  base  della  significativita'  statistica  e   della
          eterogeneita'  dei  beni  e  dei  servizi  riscontrate  dal
          predetto Osservatorio. Il percentile e' tanto piu'  piccolo
          quanto maggiore risulta essere l'omogeneita' del bene o del
          servizio. Il prezzo e' rilasciato in presenza di almeno tre
          rilevazioni. Cio', al fine di mettere a disposizione  delle
          regioni  ulteriori  strumenti  operativi  di  controllo   e
          razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le
          misure  necessarie  a  garantire  il  conseguimento   degli
          obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche  sul
          livello  di  spesa  per  gli  acquisti  delle   prestazioni
          sanitarie presso gli operatori privati accreditati. Qualora
          sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui al presente
          comma, nonche' ,in sua assenza, sulla  base  delle  analisi
          effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti  anche
          grazie  a  strumenti  di  rilevazione  dei  prezzi  unitari
          corrisposti dalle Aziende Sanitarie  per  gli  acquisti  di
          beni  e  servizi,  emergano  differenze  significative  dei
          prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre
          ai fornitori una rinegoziazione  dei  contratti  che  abbia
          l'effetto di ricondurre i prezzi unitari  di  fornitura  ai
          prezzi di riferimento come sopra individuati, e  senza  che
          cio' comporti modifica della durata del contratto. In  caso
          di mancato accordo, entro il termine  di  30  giorni  dalla
          trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra
          proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere
          dal contratto senza alcun onere a carico  delle  stesse,  e
          cio' in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini
          della presente lettera  per  differenze  significative  dei
          prezzi si intendono differenze superiori al  20  per  cento
          rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati
          della prima applicazione  della  presente  disposizione,  a
          decorrere  dal  1°  gennaio  2013  la  individuazione   dei
          dispositivi  medici  per  le   finalita'   della   presente
          disposizione e' effettuata dalla medesima  Agenzia  di  cui
          all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.
          266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, relativamente a parametri  di  qualita',  di
          standard tecnologico, di sicurezza e  di  efficacia.  Nelle
          more   della   predetta    individuazione    resta    ferma
          l'individuazione di dispositivi medici  eventualmente  gia'
          operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie
          che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle
          more  dell'espletamento  delle   gare   indette   in   sede
          centralizzata o aziendale, possono, al fine  di  assicurare
          comunque   la   disponibilita'   dei   beni    e    servizi
          indispensabili  per  garantire  l'attivita'  gestionale   e
          assistenziale,  stipulare  nuovi  contratti   accedendo   a
          convenzioni-quadro,  anche  di  altre  regioni,  o  tramite
          affidamento  diretto  a  condizioni  piu'  convenienti   in
          ampliamento  di  contratto  stipulato  da   altre   aziende
          sanitarie mediante gare di appalto o forniture; 
                a-bis) in  fase  di  prima  applicazione  nonche'  la
          determinazione  dei  prezzi  di  riferimento  di  cui  alla
          lettera a) e' effettuata sulla base dei dati rilevati dalle
          stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori  volumi
          di acquisto, come risultanti dalla Banca dati nazionale dei
          contratti pubblici;».