Art. 28 Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 1. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e' la struttura di supporto al Presidente nella funzione di coordinamento dell'attivita' normativa. Assicura altresi' alla Presidenza la consulenza giuridica di carattere generale, assiste il Sottosegretario alla Presidenza e il Segretario generale in materia di attivita' normativa. Il Dipartimento: a) sovrintende all'iniziativa legislativa e all'attivita' normativa del Governo. In particolare: 1) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo; 2) verifica la conformita' alle disposizioni costituzionali, europee e al programma di Governo; 3) verifica il corretto uso delle fonti ed in particolare la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza; 4) cura la qualita' dei testi normativi sotto un profilo formale e sostanziale, anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente; 5) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo degli atti normativi del Governo; 6) provvede all'istruttoria degli emendamenti, governativi e parlamentari, relativi ai provvedimenti legislativi; 7) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi; 8) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari; 9) cura, in collegamento con gli organi istituzionali competenti, gli adempimenti preliminari necessari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo, da parte degli organi costituzionali, delle Autorita' indipendenti e delle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; b) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, anche con riferimento all'attuazione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del relativo personale; c) elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento normativo esistente; d) collabora con il Dipartimento delle politiche europee nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee, nonche' nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione europea; e) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme europee sull'assetto interno; f) svolge attivita' di studio, ricerca e documentazione giuridica e parlamentare ed ogni altra attivita' che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal Sottosegretario alla Presidenza o dal Segretario generale; g) cura, in collaborazione con gli organi costituzionali, la classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente; h) provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo; i) sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attivita' concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia quale legittimato attivo o passivo la Presidenza, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile; assicura l'attuazione della legge 9 gennaio 2006, n. 12, e coopera con le altre amministrazioni competenti nell'individuazione delle iniziative concernenti la prevenzione e la repressione delle violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalita' e i rapporti con gli uffici della Corte Costituzionale; provvede al recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza; assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza. 2. Operano in raccordo funzionale con il Dipartimento, relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi dei Dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che integrano il Dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare. 3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu' di nove servizi. 4. Il Dipartimento altresi' si avvale: a) ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo, in aggiunta al Capo e ai Vice Capo del Dipartimento stesso, in posizione di fuori ruolo, di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette; b) di non piu' di otto unita' nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.