Art. 28
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
1. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e' la
struttura di supporto al Presidente nella funzione di coordinamento
dell'attivita' normativa. Assicura altresi' alla Presidenza la
consulenza giuridica di carattere generale, assiste il
Sottosegretario alla Presidenza e il Segretario generale in materia
di attivita' normativa. Il Dipartimento:
a) sovrintende all'iniziativa legislativa e all'attivita'
normativa del Governo.
In particolare:
1) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa e
dell'attivita' normativa del Governo;
2) verifica la conformita' alle disposizioni costituzionali,
europee e al programma di Governo;
3) verifica il corretto uso delle fonti ed in particolare la
sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione
d'urgenza;
4) cura la qualita' dei testi normativi sotto un profilo formale e
sostanziale, anche con riguardo ai processi di semplificazione,
riassetto e riordino della normativa vigente;
5) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle
necessarie competenze tecniche, le relazioni e le analisi
appositamente previste e predisposte a corredo degli atti normativi
del Governo;
6) provvede all'istruttoria degli emendamenti, governativi e
parlamentari, relativi ai provvedimenti legislativi;
7) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi;
8) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su
richiesta degli organi parlamentari;
9) cura, in collegamento con gli organi istituzionali competenti,
gli adempimenti preliminari necessari per l'espressione dei pareri
sugli atti normativi del Governo, da parte degli organi
costituzionali, delle Autorita' indipendenti e delle Conferenze di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
b) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di
Impatto della Regolamentazione (AIR), di Analisi tecnico-normativa
(ATN) e di Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), coordina
e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR,
ATN e VIR, anche con riferimento all'attuazione delle relative
procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del
relativo personale;
c) elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi,
compie le analisi e formula le proposte di revisione e
semplificazione dell'ordinamento normativo esistente;
d) collabora con il Dipartimento delle politiche europee nella
fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle
direttive europee, nonche' nelle procedure d'infrazione avviate
dall'Unione europea;
e) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in
sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della
situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle
conseguenze dell'introduzione delle norme europee sull'assetto
interno;
f) svolge attivita' di studio, ricerca e documentazione giuridica
e parlamentare ed ogni altra attivita' che ad esso venga affidata,
nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal
Sottosegretario alla Presidenza o dal Segretario generale;
g) cura, in collaborazione con gli organi costituzionali, la
classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente;
h) provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie
relative ad iniziative normative del Governo;
i) sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura
dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attivita'
concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e
dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia quale legittimato
attivo o passivo la Presidenza, con esclusione degli affari in
materia di lavoro e di protezione civile; assicura l'attuazione della
legge 9 gennaio 2006, n. 12, e coopera con le altre amministrazioni
competenti nell'individuazione delle iniziative concernenti la
prevenzione e la repressione delle violazioni dei diritti tutelati
dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari
esteri; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalita' e i
rapporti con gli uffici della Corte Costituzionale; provvede al
recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il
contenzioso di competenza; assicura, se richiesto, la consulenza
giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase
pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza.
2. Operano in raccordo funzionale con il Dipartimento,
relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori
legislativi dei Dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio,
che integrano il Dipartimento stesso ove l'affidamento venga a
cessare.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu'
di nove servizi.
4. Il Dipartimento altresi' si avvale:
a) ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo, in aggiunta al
Capo e ai Vice Capo del Dipartimento stesso, in posizione di fuori
ruolo, di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero
avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette;
b) di non piu' di otto unita' nell'ambito del contingente di
esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n.
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