Art. 29 Dipartimento per il coordinamento amministrativo 1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo e' la struttura di supporto al Presidente che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, di indirizzo e di concertazione, nonche' di monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilita' delle iniziative legislative, ed esercita ogni altra attivita' attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere o interesse nazionale. Cura gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente. 2. Il Dipartimento fornisce supporto all'attivita' della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo e con i commissari straordinari nominati, ai sensi dell'art. 11 della legge, per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. 3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non piu' di sei servizi.