Art. 30 
 
 
            Dipartimento per l'informazione e l'editoria 
 
  1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' la  struttura
di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa  al
coordinamento delle attivita' di  comunicazione  istituzionale,  alla
promozione delle politiche di sostegno all'editoria  ed  ai  prodotti
editoriali, ed al coordinamento delle attivita' volte alla tutela del
diritto d'autore. 
  2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti  in  materia  di
attivita'   di    comunicazione    istituzionale;    pubblicita'    e
documentazione  istituzionale,  informazione,  anche  attraverso   la
stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con
il concessionario del  servizio  pubblico  radiotelevisivo;  provvede
alla  comunicazione  diretta  al  pubblico  sulle   attivita'   della
Presidenza e del Governo; cura l'istruttoria per la  concessione  dei
premi alla cultura  e  per  il  rilascio  dei  lasciapassare  stampa;
promuove le politiche di sostegno  all'editoria;  cura  le  attivita'
istruttorie relative alla concessione  alle  imprese  editoriali  dei
contributi diretti e di quelli indiretti; esercita le funzioni  ed  i
compiti attribuiti alla Presidenza in materia di diritto  d'autore  e
di contrasto alla pirateria digitale e multimediale; svolge, d'intesa
con le altre Amministrazioni competenti, compiti di  vigilanza  sulla
Societa' italiana autori ed  editori  (SIAE)  e  sul  nuovo  Istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE). 
  3. Presso  il  Dipartimento  e'  istituito  l'Osservatorio  per  il
monitoraggio del mercato editoriale di cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 24 aprile 2001,  n.  170,  ed  opera  la  segreteria  del
Comitato per la tutela della proprieta' intellettuale di cui all'art.
19 della legge 18 agosto 2000, n. 248. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu'
di sei servizi.