Art. 30 Dipartimento per l'informazione e l'editoria 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attivita' di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, ed al coordinamento delle attivita' volte alla tutela del diritto d'autore. 2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attivita' di comunicazione istituzionale; pubblicita' e documentazione istituzionale, informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; provvede alla comunicazione diretta al pubblico sulle attivita' della Presidenza e del Governo; cura l'istruttoria per la concessione dei premi alla cultura e per il rilascio dei lasciapassare stampa; promuove le politiche di sostegno all'editoria; cura le attivita' istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti; esercita le funzioni ed i compiti attribuiti alla Presidenza in materia di diritto d'autore e di contrasto alla pirateria digitale e multimediale; svolge, d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE) e sul nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE). 3. Presso il Dipartimento e' istituito l'Osservatorio per il monitoraggio del mercato editoriale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, ed opera la segreteria del Comitato per la tutela della proprieta' intellettuale di cui all'art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248. 4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu' di sei servizi.