Art. 31 Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita' 1. L'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita' e' la struttura di supporto agli organi di indirizzo politico-amministrativo nelle attivita' di pianificazione strategica, di misurazione e valutazione delle performance, di controllo di gestione e di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, recante «Regolamento di attuazione della previsione dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo». L'Ufficio svolge, altresi', i compiti previsti dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131. 2. L'Ufficio esercita attivita' di coordinamento, di supporto tecnico e metodologico e di monitoraggio nei confronti delle strutture generali della Presidenza, per il perseguimento degli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per l'attuazione delle diverse fasi del ciclo di gestione della perfomance, per lo svolgimento del controllo di gestione e per i processi di valutazione delle prestazioni individuali e organizzative, garantisce la trasparenza dei risultati e la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, promuove sistemi e metodologie finalizzate al miglioramento della performance. L'Ufficio cura, altresi', il coordinamento degli adempimenti relativi alla trasparenza dell'attivita' amministrativa ed all'integrita'. L'Ufficio concorre alle attivita' di referto alla Corte dei Conti sull'azione svolta dall'Amministrazione e coordina le attivita' conseguenti al controllo sulla gestione esercitato dalla Corte stessa. 3. Alla direzione dell'Ufficio e' preposto un collegio che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, composto da tre membri, scelti dal Presidente con proprio decreto tra i consiglieri della Presidenza, su proposta del Segretario generale. Con il medesimo decreto e' nominato il presidente del collegio, che e' il capo dell'Ufficio. L'Ufficio opera in posizione di autonomia funzionale e riferisce al Segretario generale per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale e ai Ministri e Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilita' dei medesimi. 4. L'Ufficio si articola in non piu' di tre servizi.