Art. 34 Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali 1. Il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali provvede direttamente alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza nonche' ai rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione; all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla cura degli affari generali e delle attivita' di carattere generale della Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali, comitati e commissioni operanti in Presidenza; alla gestione e partecipazione a moduli o progetti di innovazione nei processi di competenza, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Istituzioni ed enti vari; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali ed i rapporti con l'ARAN; cura l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing; cura l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza; assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo eccetto che nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Il Dipartimento coordina, altresi', le attivita' di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza, nonche' l'interconnessione al sistema statistico nazionale. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, coordinato da un dirigente di prima fascia, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e che si avvale di due dirigenti di seconda fascia delle professionalita' sanitarie come previsto nell'apposita sezione distinta del ruolo dei dirigenti delle professionalita' sanitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Il Dipartimento provvede, altresi', in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi attraverso il sistema messo a disposizione da Consip S.p.A. e, in particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti ed al coordinamento degli interventi strutturali ai fini dell'applicazione della normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza. Il Dipartimento, inoltre, provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonche' all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Il Dipartimento provvede, altresi', al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attivita' di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Al Dipartimento fanno capo i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», come da ultimo modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza e secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005. 3. Nell'ambito del Dipartimento opera, con autonomia gestionale e secondo le direttive del Segretario generale e del Capo dipartimento, il servizio automezzi e passi che provvede alla gestione dell'autoparco e alla sicurezza del servizio di trasporto. 4. Il Dipartimento si articola in non piu' di sette Uffici e non piu' di diciassette servizi.