Art. 35 
 
 
Ufficio  del   bilancio   e   per   il   riscontro   di   regolarita'
                      amministrativo-contabile 
 
  1. L'Ufficio  del  bilancio  e  per  il  riscontro  di  regolarita'
amministrativo-contabile  predispone  il  bilancio   preventivo,   le
relative variazioni ed il conto finanziario della gestione. 
  2. L'Ufficio svolge inoltre,  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attivita' connessa al controllo
della regolarita' amministrativa e contabile sui provvedimenti e  sui
titoli  di  spesa  emessi  dai  centri   di   responsabilita'   della
Presidenza. 
  3. Sulla base del disposto di cui all'art. 15, comma 4, del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, l'Ufficio espleta, altresi', il
controllo di regolarita' amministrativa e contabile sui provvedimenti
emessi  dalla  Scuola  superiore   della   pubblica   amministrazione
(S.S.P.A.). 
  4. L'Ufficio provvede  alla  registrazione  dei  relativi  impegni,
nonche' alla validazione dei titoli  di  spesa  dei  vari  centri  ed
esercita la vigilanza sui cassieri. 
  5. L'Ufficio svolge, altresi', le  funzioni  di  controllo  di  cui
all'art. 29, comma 3, lett. d), della legge 3 agosto  2007,  n.  124,
con le modalita' ivi indicate. 
  6. All'Ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli  atti  di
organizzazione e gestione.  Esso  riferisce  al  Segretario  generale
eventuali  osservazioni.   Cura   i   rapporti   con   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  relativamente  alle  variazioni  di
bilancio ed agli accrediti  a  favore  della  Presidenza,  nonche'  i
rapporti con la Corte dei Conti, relativamente  ai  provvedimenti  di
competenza soggetti al controllo. 
  7. L'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi.