Art. 35 Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile 1. L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto finanziario della gestione. 2. L'Ufficio svolge inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attivita' connessa al controllo della regolarita' amministrativa e contabile sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilita' della Presidenza. 3. Sulla base del disposto di cui all'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, l'Ufficio espleta, altresi', il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sui provvedimenti emessi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.). 4. L'Ufficio provvede alla registrazione dei relativi impegni, nonche' alla validazione dei titoli di spesa dei vari centri ed esercita la vigilanza sui cassieri. 5. L'Ufficio svolge, altresi', le funzioni di controllo di cui all'art. 29, comma 3, lett. d), della legge 3 agosto 2007, n. 124, con le modalita' ivi indicate. 6. All'Ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti di organizzazione e gestione. Esso riferisce al Segretario generale eventuali osservazioni. Cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della Presidenza, nonche' i rapporti con la Corte dei Conti, relativamente ai provvedimenti di competenza soggetti al controllo. 7. L'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi.