Art. 37 Disposizioni transitorie e finali 1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto sono adottati, ove necessario, i decreti di organizzazione interna di cui all'art. 4, comma 1. 2. L'attuale organizzazione delle strutture generali di cui al presente decreto resta comunque ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1. 3. Dalla data di emanazione del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, comma, 2, lett. b) e 14, che restano in vigore fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 22, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, citato in premessa. Dalla data di emanazione di quest'ultimo decreto e' soppressa la lett. b) del comma 2 dell'art. 2 del presente decreto. 4. Sino al 31 marzo 2013, e' stabilito in nove unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia utilizzabili ai sensi dell'art. 5, comma 5, secondo periodo, del presente decreto. 5. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, recante disciplina dell'Osservatorio per la piccola e media impresa, e le funzioni dell'Osservatorio medesimo vengono trasferite al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane. 6. Con successivo decreto del Presidente, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto legislativo, le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza sono rideterminate in relazione a quanto disposto dal presente decreto. 7. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, citato in premessa, le denominazioni «Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane» e «Dipartimento per le risorse strumentali» sono sostituite dalla seguente: «Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali». 8. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, recante individuazione del datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le denominazioni «Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane» e «Dipartimento per le risorse strumentali» sono sostituite dalla seguente: «Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali». Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° ottobre 2012 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Catricala' Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 313