Art. 37 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Entro trenta giorni dall'emanazione del  presente  decreto  sono
adottati, ove necessario, i decreti di organizzazione interna di  cui
all'art. 4, comma 1. 
  2. L'attuale organizzazione delle  strutture  generali  di  cui  al
presente decreto  resta  comunque  ferma  sino  alla  emanazione  dei
decreti di organizzazione interna di cui al comma 1. 
  3. Dalla data di emanazione del presente  decreto  e'  abrogato  il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  1°  marzo  2011  e
successive modificazioni ed integrazioni,  fatta  eccezione  per  gli
articoli 2, comma, 2, lett. b) e  14,  che  restano  in  vigore  fino
all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
di cui all'art. 22, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
citato in premessa. Dalla data di emanazione di quest'ultimo  decreto
e' soppressa la lett.  b)  del  comma  2  dell'art.  2  del  presente
decreto. 
  4. Sino al 31 marzo 2013, e' stabilito in  nove  unita'  il  numero
massimo dei dirigenti di prima fascia utilizzabili ai sensi dell'art.
5, comma 5, secondo periodo, del presente decreto. 
  5. A decorrere dalla data di emanazione  del  presente  decreto  e'
abrogato il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  16
aprile 2009, recante disciplina dell'Osservatorio per  la  piccola  e
media impresa,  e  le  funzioni  dell'Osservatorio  medesimo  vengono
trasferite  al  Dipartimento   per   lo   sviluppo   delle   economie
territoriali e delle aree urbane. 
  6. Con successivo decreto del Presidente, ai sensi dell'art. 9-bis,
comma  2,  del  decreto  legislativo,  le  dotazioni  organiche   del
personale  dirigenziale  della  Presidenza  sono   rideterminate   in
relazione a quanto disposto dal presente decreto. 
  7. Nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
novembre 2010, recante la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  citato  in
premessa, le denominazioni «Dipartimento per le politiche di gestione
e di sviluppo delle risorse umane» e  «Dipartimento  per  le  risorse
strumentali» sono sostituite dalla  seguente:  «Dipartimento  per  le
politiche di gestione, promozione e sviluppo delle  risorse  umane  e
strumentali». 
  8. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23  luglio
2003, recante individuazione  del  datore  di  lavoro  ai  sensi  del
decreto legislativo 19  settembre  1994,  n.  626,  le  denominazioni
«Dipartimento per le  politiche  di  gestione  e  di  sviluppo  delle
risorse umane» e  «Dipartimento  per  le  risorse  strumentali»  sono
sostituite  dalla  seguente:  «Dipartimento  per  le   politiche   di
gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali». 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
      Roma, 1° ottobre 2012 
 
              p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Catricala' 
 

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 313