Art. 12
Ambito oggettivo di applicazione
1. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono
soggette ad un'imposta sulle operazioni ad alta frequenza relative
alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli
rappresentativi, e ai valori mobiliari di cui all'art. 7 da chiunque
emessi, e agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 7, che
abbiano come sottostante prevalentemente uno o piu' strumenti
finanziari di cui al comma 491 o il cui valore dipenda
prevalentemente da uno o piu' strumenti di tali finanziari, da
chiunque siano emessi tali strumenti finanziari di cui al comma 491,
indipendentemente dalla residenza dell'emittente. Si considerano ad
alta frequenza le operazioni che presentano congiuntamente le
seguenti caratteristiche:
a) sono generate da un algoritmo informatico che determina in
maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica ed
alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, ad
esclusione di quelli utilizzati:
1) per lo svolgimento dell'attivita' di market making di cui al
comma 494, ultimo periodo, lettera a), a condizione che gli ordini
immessi da tali algoritmi provengano da specifici desks dedicati
all'attivita' di market making come definita all'art. 16, comma 3,
lettera a);
2) esclusivamente per l'inoltro degli ordini dei clienti al
fine di rispettare le regole di best execution previste dall'art. 21
della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 aprile 2004, ovvero al fine di rispettare obblighi equivalenti in
tema di esecuzione alle migliori condizioni per il cliente previsti
dalla normativa estera;
b) avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo.
Tale intervallo e' calcolato come tempo intercorrente tra
l'immissione di un ordine di acquisto o di vendita e successiva
modifica o cancellazione del medesimo ordine, da parte dello stesso
algoritmo.
2. Per mercato finanziario italiano si intendono i mercati
regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati
dalla Consob, ai sensi degli articoli 63 e 77-bis del TUF.