Art. 13 Applicazione dell'imposta 1. L'imposta e' calcolata giornalmente ed e' dovuta qualora il rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60 per cento, con riferimento ai singoli strumenti finanziari. A tal fine si considerano solo gli ordini cancellati o modificati entro l'intervallo di mezzo secondo come definito nell'art. 12. L'imposta si applica, per singola giornata di negoziazione, sul valore degli ordini modificati e cancellati che eccedono la soglia del 60 per cento. 2. Per le azioni, gli strumenti finanziari partecipativi e i titoli rappresentativi nonche' per i valori mobiliari di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), il rapporto indicato al comma precedente e' calcolato sulla base del numero dei titoli inclusi nei singoli ordini immessi, modificati, o cancellati. L'imposta si applica al prodotto del numero dei titoli eccedenti la soglia indicata al comma 1 per il prezzo medio ponderato degli ordini di acquisto, vendita o modifica per lo specifico strumento finanziario nella giornata di negoziazione. 3. Per gli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), il rapporto di cui al comma precedente e' calcolato sulla base del numero dei contratti standard inclusi nei singoli ordini immessi, modificati o cancellati. L'imposta si applica al prodotto del numero dei contratti standard eccedenti la soglia di cui al comma 1 per il controvalore medio ponderato degli ordini di acquisto, vendita o modifica per lo specifico strumento finanziario nella giornata di negoziazione. Per controvalore si intende, nel caso di opzioni, il premio indicato nel contratto moltiplicato per il numero delle azioni che compongono il contratto standard, negli altri casi, il controvalore nozionale del contratto standard.