Art. 13
Applicazione dell'imposta
1. L'imposta e' calcolata giornalmente ed e' dovuta qualora il
rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli
ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini
immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60 per cento, con
riferimento ai singoli strumenti finanziari. A tal fine si
considerano solo gli ordini cancellati o modificati entro
l'intervallo di mezzo secondo come definito nell'art. 12. L'imposta
si applica, per singola giornata di negoziazione, sul valore degli
ordini modificati e cancellati che eccedono la soglia del 60 per
cento.
2. Per le azioni, gli strumenti finanziari partecipativi e i titoli
rappresentativi nonche' per i valori mobiliari di cui all'art. 7,
comma 1, lettera b), il rapporto indicato al comma precedente e'
calcolato sulla base del numero dei titoli inclusi nei singoli ordini
immessi, modificati, o cancellati. L'imposta si applica al prodotto
del numero dei titoli eccedenti la soglia indicata al comma 1 per il
prezzo medio ponderato degli ordini di acquisto, vendita o modifica
per lo specifico strumento finanziario nella giornata di
negoziazione.
3. Per gli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 7, comma
1, lettera a), il rapporto di cui al comma precedente e' calcolato
sulla base del numero dei contratti standard inclusi nei singoli
ordini immessi, modificati o cancellati. L'imposta si applica al
prodotto del numero dei contratti standard eccedenti la soglia di cui
al comma 1 per il controvalore medio ponderato degli ordini di
acquisto, vendita o modifica per lo specifico strumento finanziario
nella giornata di negoziazione. Per controvalore si intende, nel caso
di opzioni, il premio indicato nel contratto moltiplicato per il
numero delle azioni che compongono il contratto standard, negli altri
casi, il controvalore nozionale del contratto standard.