Art. 13 
 
 
                      Applicazione dell'imposta 
 
  1. L'imposta e' calcolata giornalmente  ed  e'  dovuta  qualora  il
rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma  degli
ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli  ordini
immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60 per cento, con
riferimento  ai  singoli  strumenti  finanziari.  A   tal   fine   si
considerano  solo  gli   ordini   cancellati   o   modificati   entro
l'intervallo di mezzo secondo come definito nell'art.  12.  L'imposta
si applica, per singola giornata di negoziazione,  sul  valore  degli
ordini modificati e cancellati che eccedono  la  soglia  del  60  per
cento. 
  2. Per le azioni, gli strumenti finanziari partecipativi e i titoli
rappresentativi nonche' per i valori mobiliari  di  cui  all'art.  7,
comma 1, lettera b), il rapporto  indicato  al  comma  precedente  e'
calcolato sulla base del numero dei titoli inclusi nei singoli ordini
immessi, modificati, o cancellati. L'imposta si applica  al  prodotto
del numero dei titoli eccedenti la soglia indicata al comma 1 per  il
prezzo medio ponderato degli ordini di acquisto, vendita  o  modifica
per  lo   specifico   strumento   finanziario   nella   giornata   di
negoziazione. 
  3. Per gli strumenti finanziari derivati di cui all'art.  7,  comma
1, lettera a), il rapporto di cui al comma  precedente  e'  calcolato
sulla base del numero dei  contratti  standard  inclusi  nei  singoli
ordini immessi, modificati o  cancellati.  L'imposta  si  applica  al
prodotto del numero dei contratti standard eccedenti la soglia di cui
al comma 1 per  il  controvalore  medio  ponderato  degli  ordini  di
acquisto, vendita o modifica per lo specifico  strumento  finanziario
nella giornata di negoziazione. Per controvalore si intende, nel caso
di opzioni, il premio indicato  nel  contratto  moltiplicato  per  il
numero delle azioni che compongono il contratto standard, negli altri
casi, il controvalore nozionale del contratto standard.