Art. 12 
 
               Attrazione di investimenti dall'estero 
 
  1. Il Fondo  favorisce  l'attrazione  di  investimenti  esteri  nel
territorio nazionale attraverso gli interventi di cui ai  Titoli  II,
III e V del presente decreto. 
  2.     L'Agenzia     per     la     promozione     all'estero     e
l'internazionalizzazione delle imprese  italiane  (ICE)  e  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
(Invitalia S.p.a.), nell'ambito delle  rispettive  competenze,  anche
per il tramite del Desk Italia -  Sportello  attrazione  investimenti
esteri di cui all'art. 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
provvedono ad  adottare  specifiche  iniziative  volte  a  promuovere
presso investitori esteri gli interventi del Fondo di cui al comma 1.