Art. 47 
 
 
              Validazione temporale con marca temporale 
 
  1. Una evidenza informatica e' sottoposta a  validazione  temporale
mediante generazione e  applicazione  di  una  marca  temporale  alla
relativa impronta. 
  2. Le marche temporali sono generate  da  un  apposito  sistema  di
validazione temporale, sottoposto ad opportune personalizzazioni atte
a innalzarne il livello di sicurezza, in grado di: 
  a) garantire l'esattezza del riferimento temporale conformemente  a
quanto richiesto dal presente decreto; 
  b)  generare  la  struttura  dei  dati  temporali  secondo   quanto
specificato negli articoli 48 e 51; 
  c) sottoscrivere elettronicamente la struttura di dati di cui  alla
lettera b). 
  3. L'evidenza informatica da  sottoporre  a  validazione  temporale
puo' essere costituita da un insieme di impronte.