Art. 47
Validazione temporale con marca temporale
1. Una evidenza informatica e' sottoposta a validazione temporale
mediante generazione e applicazione di una marca temporale alla
relativa impronta.
2. Le marche temporali sono generate da un apposito sistema di
validazione temporale, sottoposto ad opportune personalizzazioni atte
a innalzarne il livello di sicurezza, in grado di:
a) garantire l'esattezza del riferimento temporale conformemente a
quanto richiesto dal presente decreto;
b) generare la struttura dei dati temporali secondo quanto
specificato negli articoli 48 e 51;
c) sottoscrivere elettronicamente la struttura di dati di cui alla
lettera b).
3. L'evidenza informatica da sottoporre a validazione temporale
puo' essere costituita da un insieme di impronte.