Art. 49
Chiavi di marcatura temporale
1. Dal certificato relativo alla coppia di chiavi utilizzate per la
validazione temporale deve essere possibile individuare il sistema di
validazione temporale.
2. Al fine di limitare il numero di marche temporali generate con
la medesima coppia, le chiavi di marcatura temporale sono sostituite
ed un nuovo certificato e' emesso, in relazione alla robustezza delle
chiavi crittografiche utilizzate, dopo non piu' di tre mesi di
utilizzazione, indipendentemente dalla durata del loro periodo di
validita' e senza revocare il certificato corrispondente alla chiave
precedentemente in uso. Detto periodo e' indicato nel manuale
operativo e, previa valutazione, ritenuto congruente dall'Agenzia.
3. Per la sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di
marcatura temporale sono utilizzate chiavi di certificazione
appositamente generate.
4. Le chiavi di certificazione e di marcatura temporale possono
essere generate esclusivamente in presenza dei responsabili dei
rispettivi servizi.