Art. 52 Sicurezza dei sistemi di validazione temporale 1. Qualsiasi anomalia o tentativo di manomissione che possa modificare il funzionamento del sistema di validazione temporale in modo da renderlo incompatibile con i requisiti previsti dal presente decreto, ed in particolare con quello di cui all'art. 51, comma 1, e' annotato sul giornale di controllo e causa il blocco del sistema medesimo. 2. Il blocco del sistema di validazione temporale puo' essere rimosso esclusivamente con l'intervento di personale espressamente autorizzato. 3. I sistemi operativi dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle attivita' di validazione temporale devono essere stati oggetto di opportune personalizzazioni atte a innalzarne il livello di sicurezza (hardening). 4. Ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Agenzia verifica l'idoneita' delle personalizzazioni, di cui al comma 3, e indica al certificatore eventuali azioni correttive.