Art. 52
Sicurezza dei sistemi di validazione temporale
1. Qualsiasi anomalia o tentativo di manomissione che possa
modificare il funzionamento del sistema di validazione temporale in
modo da renderlo incompatibile con i requisiti previsti dal presente
decreto, ed in particolare con quello di cui all'art. 51, comma 1, e'
annotato sul giornale di controllo e causa il blocco del sistema
medesimo.
2. Il blocco del sistema di validazione temporale puo' essere
rimosso esclusivamente con l'intervento di personale espressamente
autorizzato.
3. I sistemi operativi dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle
attivita' di validazione temporale devono essere stati oggetto di
opportune personalizzazioni atte a innalzarne il livello di sicurezza
(hardening).
4. Ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Agenzia verifica l'idoneita'
delle personalizzazioni, di cui al comma 3, e indica al certificatore
eventuali azioni correttive.