Art. 53 Registrazione delle marche generate 1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell'interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore. 2. La marca temporale e' valida per il periodo di conservazione, stabilito o concordato con il certificatore, di cui al comma 1.