Art. 53
Registrazione delle marche generate
1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione
sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per
un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta
dell'interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste
dal certificatore.
2. La marca temporale e' valida per il periodo di conservazione,
stabilito o concordato con il certificatore, di cui al comma 1.