Art. 54
Richiesta di marca temporale
1. Il certificatore stabilisce, pubblicandole nel manuale
operativo, le procedure per l'invio della richiesta di marca
temporale.
2. La richiesta contiene l'evidenza informatica alla quale
applicare la marca temporale.
3. L'evidenza informatica puo' essere sostituita da una o piu'
impronte, calcolate con funzioni di hash scelte dal certificatore tra
quelle stabilite ai sensi dell'art. 4, comma 2.
4. La generazione delle marche temporali garantisce un tempo di
risposta, misurato come differenza tra il momento della ricezione
della richiesta e l'ora riportata nella marca temporale, non
superiore al minuto primo.