Art. 21 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero
possono effettuare controlli e ispezioni,  anche  a  campione,  sulle
iniziative agevolate, al fine di  verificare  le  condizioni  per  la
fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche'  l'attuazione
degli interventi finanziati. 
  2.  Le  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni  trasmettono  al
Soggetto  gestore  la  documentazione  utile  al  monitoraggio  delle
iniziative, con le forme e modalita' definite con  la  circolare  del
Ministero di cui all'art. 5, comma 9. 
  3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali
relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente  decreto,
comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi
settori di attivita' economica,  gli  importi  concessi  per  ciascun
beneficiario e le relative intensita'. 
  4. Le imprese beneficiarie sono tenute a corrispondere a  tutte  le
richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti
dal Soggetto gestore  e  dal  Ministero,  in  ottemperanza  a  quanto
stabilito dal Regolamento (CE) n. 1083/2006  del  Consiglio,  dell'11
luglio 2006, recante  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione
e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.1260/1999,  pubblicato  nella
G.U.U.E. L 210 del 31 luglio 2006 e successive rettifiche, allo scopo
di effettuare il monitoraggio delle iniziative agevolate. Gli  stessi
soggetti sono, inoltre,  tenuti  ad  acconsentire  e  a  favorire  lo
svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero,  nonche'  da
competenti organismi statali, dalla Commissione europea  e  da  altri
organi dell'Unione europea  competenti  in  materia,  anche  mediante
ispezioni  e  sopralluoghi,  al  fine  di  verificare  lo  stato   di
avanzamento delle iniziative e  le  condizioni  per  il  mantenimento
delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito,  in  particolare,
dagli articoli 60, 61 e 62 del citato Regolamento (CE) n.  1083/2006,
nonche' dagli articoli 13 e 16  del  Regolamento  (CE)  n.  1828/2006
della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalita'  di
applicazione   del   regolamento   (CE)   n.1083/2006.    Indicazioni
riguardanti le modalita',  i  tempi  e  gli  obblighi  delle  imprese
beneficiarie in merito alle suddette attivita'  di  verifica  saranno
contenute nel provvedimento di  concessione  delle  agevolazioni.  Le
imprese beneficiarie sono tenute, inoltre,  ad  aderire  a  tutte  le
forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con  le  modalita'
allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo  stesso  e'
realizzato con il concorso  di  risorse  del  FESR,  in  applicazione
dell'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE)
n. 1828/2006. 
  5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle  agevolazioni
di cui al presente decreto, il Ministero puo' avvalersi  del  «Nucleo
speciale  spesa  pubblica  e  repressioni  frodi  comunitarie»  della
Guardia  di  Finanza,  secondo  quanto  previsto  all'art.   25   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  6. I dati relativi all'attuazione  degli  interventi  previsti  dal
presente  decreto  sono   trasmessi   al   «sistema   permanente   di
monitoraggio e valutazione», istituito dall'art. 32 del decreto-legge
n. 179/2012 al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure
volte a favorire la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative e
di valutarne l'impatto sulla crescita. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 6 marzo 2013 
 
                                                 Il Ministro: Passera 

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2013 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 351