Art. 12 Copertura finanziaria 1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidita' necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilita', in conformita' con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui e' erogata l'anticipazione. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti derivanti dal comma 6,(( pari a 583,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 656,6 milioni di euro )) a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri di cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal 2015 al 2017, si provvede: a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, e a 2 milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro annui per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) quanto a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5; c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. (( Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella missione « Ricerca e innovazione », nonche' gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015; c-bis) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per l'anno 2014 e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 4.901.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a 6.700.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228; c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). )) 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b). (( Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui all'Allegato 1, e' accantonato e reso indisponibile con le modalita' di cui alla lettera c) del medesimo comma 3. )) In base agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera b). 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibilile (( somme di cui al comma 4. )) Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. 6. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su cui si siano formati debiti di cui (( al comma 1 dell'articolo 5 )) del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto. 8. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, e' sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto. 9. Ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella Relazione presentata al Parlamento, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dal presente decreto. 10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto anche conto degli andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 e suoi eventuali aggiornamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal presente decreto, ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti. 11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall'articolo 1, comma 13, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma precedente, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, (( prioritariamente ad incremento )) di quelle previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto.
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente dell'articolo 10-bis, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009: "Art. 10-bis. (Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza) - 1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene: a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonche' delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilita' e al Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1; d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del Patto di stabilita' interno e le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, da applicare nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilita' interno, nonche' il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. 2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere e' altresi' trasmesso il parere di cui al primo periodo. 3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e' corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. 4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonche' quelle che restano ancora da erogare. 5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 e' esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonche' dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo da' inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, qualora per finalita' analoghe a quelle di cui al medesimo comma 1, lettera a), ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonche' gli interventi correttivi che si prevede di adottare. 7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6.". Si riporta il testo vigente del'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009: "Art. 10-bis. (Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza) - 1.-4. (Omissis). 5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 e' esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonche' dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo da' inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; "5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". La legge 25 febbraio 1987, n. 67, reca: "Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria". Si riporta estratto del testo vigente dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativa all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67: "Tabella C STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (comprensivi degli emendamenti apportati con note di variazioni) (migliaia di euro) Parte di provvedimento in formato grafico Si riporta il testo vigente dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: "Art. 171. (Indennita' di servizio all'estero) - 1. L'indennita' di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. 2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A ; b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio. 3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, sulla base: a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale; b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero; c) del corso dei cambi. 4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b). 5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica periodica, almeno biennale. 6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi, l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento. 7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base non potra' comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi dell'articolo 189.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222: "Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica . Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse . Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50. A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.". Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 de1 2011: "12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalita' previste dal citato primo periodo l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.".