Art. 17 Utilizzo transitorio per la circolazione nazionale dei documenti previsti dal decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768 e dal decreto direttoriale 14 aprile 1999 1. I documenti previsti dall'art. 2 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768. nonche' dal decreto direttoriale 14 aprile 1999 possono essere utilizzati fino all'entrata in applicazione delle disposizioni di cui al capo III per la sola circolazione dei prodotti vitivinicoli sul territorio nazionale e la loro autenticita' si considera comunque assicurata qualora siano redatti in conformita' con le rispettive disposizioni. Tuttavia, nella compilazione dei documenti che scortano le uve acquistate da un centro di intermediazione ancora pendenti sulla pianta si applica, altresi', l'art. 6, comma 7, del presente decreto. 2. I documenti di cui al decreto direttoriale 14 aprile 1999 possono essere utilizzati per i trasporti previsti dall'art. 7, comma 3, con le modalita' ivi stabilite.