Art. 17 
 
Utilizzo transitorio per  la  circolazione  nazionale  dei  documenti
  previsti dal decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n.  768  e
  dal decreto direttoriale 14 aprile 1999 
 
  1. I documenti previsti dall'art. 2 del  decreto  interministeriale
19 dicembre 1994, n. 768. nonche' dal decreto direttoriale 14  aprile
1999 possono essere utilizzati fino all'entrata in applicazione delle
disposizioni di cui al capo III per la sola circolazione dei prodotti
vitivinicoli sul territorio  nazionale  e  la  loro  autenticita'  si
considera comunque assicurata qualora siano  redatti  in  conformita'
con le rispettive  disposizioni.  Tuttavia,  nella  compilazione  dei
documenti  che  scortano  le  uve  acquistate   da   un   centro   di
intermediazione ancora pendenti sulla pianta  si  applica,  altresi',
l'art. 6, comma 7, del presente decreto. 
  2. I documenti di  cui  al  decreto  direttoriale  14  aprile  1999
possono essere utilizzati per i trasporti previsti dall'art. 7, comma
3, con le modalita' ivi stabilite.