Art. 18 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con determinazione del Capo  del  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti agroalimentari: 
    possono essere modificati o sostituiti gli allegati  al  presente
decreto; 
    e'  stabilita  la  data  di   entrata   in   applicazione   delle
disposizioni di cui al capo III e possono essere stabiliti i casi, le
condizioni e le limitazioni per l'utilizzo dei documenti cartacei  di
cui al capo II successivamente a tale data. 
  2. A partire dalla data di entrata  in  applicazione  del  presente
decreto non  sono  piu'  applicabili  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 1 e 3, comma 2, del decreto  interministeriale  19  dicembre
1994, n. 768. 
  3.  A  partire  dalla  data  di  entrata  in   applicazione   delle
disposizioni di cui al capo III, sono abrogate le disposizioni di cui
al decreto direttoriale 14 aprile 1999,  all'art.  4,  comma  6,  del
decreto ministeriale 27 novembre 2008 e  non  sono  piu'  applicabili
quelle di cui agli articoli 2, 3, comma 1, nonche' 4, 5, 6  e  7  del
decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768. 
  4. I documenti di accompagnamento preventivamente timbrati ai sensi
dell'art. 4 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994,  n.  768,
nonche' ai sensi  dell'art.  5,  comma  7  del  presente  decreto  ed
inutilizzati  a  seguito  di  chiusura  di  attivita'  devono  essere
presentati per l'annullamento, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
cessazione  dell'attivita',  all'Ufficio   territoriale,   il   quale
redigera' apposito verbale. 
  5. E' vietata la cessione  a  qualsiasi  titolo  dei  documenti  di
accompagnamento. E'  tuttavia  consentita  la  prosecuzione  dell'uso
qualora trattasi di variazioni relative alla titolarita' dell'impresa
con continuazione dell'attivita' dell'azienda, quali  le  successioni
ed i subentri, le modifiche alla forma  sociale  e  simili,  che  non
comportano sostanziali modifiche del nome o della ragione  sociale  e
dell'attivita' dell'utilizzatore,  purche'  tale  prosecuzione  venga
preventivamente comunicata all'Ufficio territoriale. 
  6. I richiami alle disposizioni abrogate o disapplicate  effettuati
nelle norme nazionali vigenti in materia sono da  intendere  riferiti
alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 
  7. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e si applica dal 1° agosto 2013. 
    Roma, 2 luglio 2013 
 
                                             Il Ministro: De Girolamo 

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2013 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 223