Art. 18 Disposizioni finali 1. Con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari: possono essere modificati o sostituiti gli allegati al presente decreto; e' stabilita la data di entrata in applicazione delle disposizioni di cui al capo III e possono essere stabiliti i casi, le condizioni e le limitazioni per l'utilizzo dei documenti cartacei di cui al capo II successivamente a tale data. 2. A partire dalla data di entrata in applicazione del presente decreto non sono piu' applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, comma 2, del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768. 3. A partire dalla data di entrata in applicazione delle disposizioni di cui al capo III, sono abrogate le disposizioni di cui al decreto direttoriale 14 aprile 1999, all'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale 27 novembre 2008 e non sono piu' applicabili quelle di cui agli articoli 2, 3, comma 1, nonche' 4, 5, 6 e 7 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768. 4. I documenti di accompagnamento preventivamente timbrati ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, nonche' ai sensi dell'art. 5, comma 7 del presente decreto ed inutilizzati a seguito di chiusura di attivita' devono essere presentati per l'annullamento, entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attivita', all'Ufficio territoriale, il quale redigera' apposito verbale. 5. E' vietata la cessione a qualsiasi titolo dei documenti di accompagnamento. E' tuttavia consentita la prosecuzione dell'uso qualora trattasi di variazioni relative alla titolarita' dell'impresa con continuazione dell'attivita' dell'azienda, quali le successioni ed i subentri, le modifiche alla forma sociale e simili, che non comportano sostanziali modifiche del nome o della ragione sociale e dell'attivita' dell'utilizzatore, purche' tale prosecuzione venga preventivamente comunicata all'Ufficio territoriale. 6. I richiami alle disposizioni abrogate o disapplicate effettuati nelle norme nazionali vigenti in materia sono da intendere riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 7. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal 1° agosto 2013. Roma, 2 luglio 2013 Il Ministro: De Girolamo Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 223