(( Art. 29-bis 
 
Disposizioni  transitorie  in  materia  di  incompatibilita'  di  cui
  all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.
  148 )) 
 
  ((1. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  primo
periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  non  si
applicano alle cariche elettive di  natura  monocratica  relative  ad
organi di governo di enti pubblici territoriali con  popolazione  tra
5.000 e 20.000 abitanti, le cui  elezioni  sono  state  svolte  prima
della data di entrata in vigore del medesimo decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta il testo dell'art. 13 del D.L. 13/08/2011,
          n.  138   recante   Ulteriori   misure   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria e per lo  sviluppo,  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188: 
              "Art. 13 Trattamento economico dei parlamentari  e  dei
          membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilita'.
          Riduzione delle spese per i referendum 
              1. A decorrere dal mese successivo a quello di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          per gli anni 2011, 2012 e  2013,  ai  membri  degli  organi
          costituzionali, fatta eccezione  per  il  Presidente  della
          Repubblica e i componenti della  Corte  costituzionale,  si
          applica, senza effetti a fini previdenziali, una  riduzione
          delle retribuzioni  o  indennita'  di  carica  superiori  a
          90.000 Euro lordi annui previste alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento per
          la parte eccedente i 90.000 euro e  fino  a  150.000  euro,
          nonche' del 20 per cento per  la  parte  eccedente  150.000
          euro. A seguito della  predetta  riduzione  il  trattamento
          economico complessivo non puo' essere comunque inferiore  a
          90.000 euro lordi annui. 
              2. In attesa della revisione costituzionale concernente
          la  riduzione  del  numero   dei   parlamentari   e   della
          rideterminazione del trattamento economico  omnicomprensivo
          annualmente corrisposto ai sensi dell' articolo 1, comma 1,
          del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 : 
              a) ai parlamentari  che  svolgono  qualsiasi  attivita'
          lavorativa per la quale sia percepito un reddito  uguale  o
          superiore al 15 per cento dell'indennita'  parlamentare  la
          riduzione dell'indennita' di cui al comma 1 si  applica  in
          misura del 20 per cento per la  parte  eccedente  i  90.000
          euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per cento  per
          la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si  applica
          con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1; 
              b) le Camere, in conformita' con  quanto  previsto  dai
          rispettivi ordinamenti, individuano entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  le
          modalita'  piu'   adeguate   per   correlare   l'indennita'
          parlamentare  al  tasso  di   partecipazione   di   ciascun
          parlamentare ai lavori  delle  Assemblee,  delle  Giunte  e
          delle Commissioni. 
              3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio
          2004, n. 215 , e successive modificazioni,  le  cariche  di
          deputato e di senatore, nonche' le cariche  di  governo  di
          cui all' articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del
          2004  ,  sono  incompatibili  con  qualsiasi  altra  carica
          pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad  organi
          di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla  data
          di indizione delle elezioni  o  della  nomina,  popolazione
          superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto  previsto
          dall' articolo  62  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 . Le incompatibilita' di
          cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di
          indizione delle elezioni relative  alla  prima  legislatura
          parlamentare successiva alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle
          relative elezioni successive alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, le incompatibilita' di cui  al  primo
          periodo si applicano, altresi', alla carica di  membro  del
          Parlamento europeo  spettante  all'Italia,  fermo  restando
          quanto previsto dall' articolo  6,  commi  secondo,  terzo,
          quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n.  18
          , e successive modificazioni. Resta fermo in ogni  caso  il
          divieto di  cumulo  con  ogni  altro  emolumento;  fino  al
          momento  dell'esercizio  dell'opzione,  non  spetta   alcun
          trattamento per la carica sopraggiunta. 
              4. All' articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111 , dopo il comma 2, e'  aggiunto  il  seguente:
          «2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno,  debba  tenersi
          piu' di un referendum  abrogativo,  la  convocazione  degli
          elettori ai sensi dell' articolo 34 della legge  25  maggio
          1970, n. 352 , avviene per tutti  i  referendum  abrogativi
          nella medesima data.»."