Art. 30 
 
                 Semplificazioni in materia edilizia 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22,  comma  6,  del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001,  n.  380,  al  medesimo  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  (( 0a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:)) 
  ((«Art. 2-bis (L) ))(Deroghe in materia di limiti di  distanza  tra
fabbricati). ((- 1. Ferma restando la competenza statale  in  materia
di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle
connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative,  le
regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni  derogatorie
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e
possono  dettare  disposizioni  sugli   spazi   da   destinare   agli
insediamenti residenziali, a quelli produttivi,  a  quelli  riservati
alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della
definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque  funzionali
a  un  assetto  complessivo  e  unitario   o   di   specifiche   aree
territoriali»;)) 
  a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le  parole:
«e sagoma»  sono  soppresse  e  dopo  la  parola  «antisismica»  sono
aggiunte le seguenti: «nonche' quelli volti al ripristino di edifici,
o parti di essi, eventualmente crollati  o  demoliti,  attraverso  la
loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la  preesistente
consistenza.  Rimane  fermo  che,  con  riferimento   agli   immobili
sottoposti a vincoli ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione
e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati  o
demoliti  costituiscono  interventi  di   ristrutturazione   edilizia
soltanto  ove  sia  rispettata  la  medesima   sagoma   dell'edificio
preesistente.»; 
  b) all'articolo 6, al comma 4,  al  primo  periodo,  le  parole  da
«dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse; 
  c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «della  sagoma,»
sono  soppresse;  dopo  le   parole   «comportino   mutamenti   della
destinazione  d'uso»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  gli
interventi che comportino  modificazioni  della  sagoma  di  immobili
sottoposti a vincoli ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni». 
  d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 8, e' sostituito dal seguente: «8. Decorso  inutilmente
il termine  per  l'adozione  del  provvedimento  conclusivo,  ove  il
dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia  opposto  motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-assenso, fatti  salvi  i  casi  in  cui  sussistano  vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 9.»; 
  2) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Qualora l'immobile oggetto  dell'intervento  sia  sottoposto  a
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di  cui  al
comma 6 decorre  dal  rilascio  del  relativo  atto  di  assenso,  il
procedimento e' concluso con l'adozione di un provvedimento  espresso
e si applica quanto previsto dall'articolo 2  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  In  caso  di  diniego
dell'atto  di  assenso,  eventualmente  acquisito  in  conferenza  di
servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento  finale,
la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.
Il  responsabile  del  procedimento  trasmette  al   richiedente   il
provvedimento di diniego dell'atto di  assenso  entro  cinque  giorni
dalla data in cui e' acquisito agli atti, con le indicazioni  di  cui
all'articolo 3, comma  4,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modificazioni.  Per  gli  immobili  sottoposti  a  vincolo
paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo  146,  comma
9, del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e  successive
modificazioni.»; 
  3) il comma 10 e' abrogato; 
  e) all'articolo 22, comma 2,  dopo  le  parole:  «non  alterano  la
sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora  sottoposto
a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e
successive modificazioni,»; 
  f) ((nel capo III del titolo II)), dopo l'articolo 23, e'  aggiunto
il seguente: 
  «Art.  23-bis  (((Autorizzazioni  preliminari   alla   segnalazione
certificata di inizio attivita' e alla comunicazione dell'inizio  dei
lavori). -)) 1. Nei casi  in  cui  si  applica  la  disciplina  della
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui  all'articolo  19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima  della  presentazione  della
segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo sportello  unico  di
provvedere all'acquisizione di tutti gli atti  di  assenso,  comunque
denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza
di acquisizione dei medesimi atti  di  assenso  contestualmente  alla
segnalazione.   Lo   sportello   unico    comunica    tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli  atti  di  assenso.  Se
tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui  all'articolo
20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del  medesimo
articolo. 
  2.  In  caso  di  presentazione  contestuale   della   segnalazione
certificata di inizio attivita' e  dell'istanza  di  acquisizione  di
tutti  gli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  necessari  per
l'intervento edilizio, l'interessato puo' dare inizio ai lavori  solo
dopo la comunicazione da parte dello  sportello  unico  dell'avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della
conferenza di servizi. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano  anche  alla
comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma  2,
qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per  la
realizzazione dell'intervento edilizio. 
  ((4. All'interno delle zone omogenee ))(( A)di cui al  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.  1444,  e  in  quelle
equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle
leggi  regionali,   i   comuni   devono   individuare   con   propria
deliberazione, da adottare entro il 30 giugno  2014,  le  aree  nelle
quali non  e'  applicabile  la  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' per  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione,  o  per
varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.
Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso
tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai
sensi della normativa vigente,  la  deliberazione  di  cui  al  primo
periodo e' adottata da un Commissario  nominato  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone
omogenee ))(( A)e a quelle equipollenti di cui al primo periodo,  gli
interventi cui e' applicabile la segnalazione certificata  di  inizio
attivita' non possono in ogni  caso  avere  inizio  prima  che  siano
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.
Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo  periodo
e comunque in sua assenza, non trova  applicazione  per  le  predette
zone omogenee ))(( A)la segnalazione certificata di inizio  attivita'
con modifica della sagoma»;)) 
  g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. Il certificato di agibilita' puo' essere richiesto anche: 
  a) per  singoli  edifici  o  singole  porzioni  della  costruzione,
purche' funzionalmente autonomi, qualora  siano  state  realizzate  e
collaudate le opere di urbanizzazione  primaria  relative  all'intero
intervento edilizio ((e siano state completate e collaudate le  parti
strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati  gli  impianti
relativi alle parti comuni)); 
  (( b)per singole unita' immobiliari,  purche'  siano  completate  e
collaudate le  opere  strutturali  connesse,  siano  certificati  gli
impianti  e  siano  completate  le  parti  comuni  e  le   opere   di
urbanizzazione primaria dichiarate funzionali  rispetto  all'edificio
oggetto di agibilita' parziale».)) 
  4-ter (( (soppresso); )) 
  h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi  del  comma
1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione  di
cui al comma 3, lettere a), b) e  d),  ((del  presente  articolo))  e
all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta  la  dichiarazione  del
direttore dei lavori o, qualora non nominato,  di  un  professionista
abilitato, con la quale  si  attesta  la  conformita'  dell'opera  al
progetto presentato e la sua  agibilita',  corredata  dalla  seguente
documentazione: 
  a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico
provvede a trasmettere al catasto; 
  b)  dichiarazione  dell'impresa  installatrice   che   attesta   la
conformita' degli impianti installati negli edifici  alle  condizioni
di  sicurezza,  igiene,  salubrita',  risparmio  energetico  valutate
secondo la normativa vigente. 
  5-ter. Le Regioni a statuto ordinario  disciplinano  con  legge  le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e
per l'effettuazione dei controlli.». 
  2. ( ((soppresso). )) 
  3. ((Salva)) diversa disciplina regionale, previa comunicazione del
soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di  inizio
e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come  indicati
nei   titoli   abilitativi   rilasciati    o    comunque    formatisi
antecedentemente  all'entrata  in  vigore  del  presente   decreto((,
purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi  al  momento  della
comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi  non
risultino   in   contrasto,   al    momento    della    comunicazione
dell'interessato,  con  nuovi  strumenti  urbanistici   approvati   o
adottati.)) 
  ((3-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine
lavori  nell'ambito  delle  convenzioni  di  lottizzazione   di   cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  ovvero  degli
accordi similari  comunque  nominati  dalla  legislazione  regionale,
stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.)) 
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle  denunce
di  inizio  attivita'  e  alle  segnalazioni  certificate  di  inizio
attivita' presentate entro lo stesso termine. 
  5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  ((5-bis. I destinatari  degli  atti  amministrativi  relativi  alle
attivita' ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1°  agosto
2002,  n.  166,  effettuate  dal  Servizio  tecnico  centrale   della
Presidenza  del  Consiglio  superiore  dei  lavori   pubblici,   gia'
rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre
2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro  il  30  giugno  2014,
dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui  all'allegato  I
annesso  allo  stesso  regolamento,  corrispondente  ai   giorni   di
validita' degli atti amministrativi rilasciati,  nonche'  all'importo
totale, nei casi in  cui  tali  atti  non  prevedano  un  termine  di
scadenza.)) 
  ((5-ter. All'articolo 31, comma 2,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  potendo
prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche
aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree
dove possano insediarsi attivita' produttive e commerciali».)) 
  ((5-quater. All'articolo 15 della legge 11 novembre 2011,  n.  180,
le parole: «con posa in opera» sono soppresse.)) 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  22  del  D.P.R.  6
          giugno  2001,  n.  380,  "Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia" pubblicato
          nel S.O. della Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245: 
              "Art. 22 Interventi subordinati a  denuncia  di  inizio
          attivita' (decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  398,  art.  4,
          commi 7, 8, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art.  2,  comma
          60, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nel  testo
          risultante dalle  modifiche  introdotte  dall'art.  10  del
          decreto-legge 31 dicembre 1996, n.  669;  decreto-legge  25
          marzo 1997, n. 67,  art.  11,  convertito,  con  modifiche,
          dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo  29
          ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149) 
              1.  Sono  realizzabili  mediante  denuncia  di   inizio
          attivita' gli interventi non  riconducibili  all'elenco  di
          cui all'articolo 10 e all'articolo 6,  che  siano  conformi
          alle   previsioni   degli   strumenti   urbanistici,    dei
          regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
          vigente. 
              2. Sono, altresi', realizzabili  mediante  denuncia  di
          inizio attivita' le varianti a permessi  di  costruire  che
          non incidono sui parametri urbanistici e sulle  volumetrie,
          che non modificano la destinazione  d'uso  e  la  categoria
          edilizia, non  alterano  la  sagoma  dell'edificio  qualora
          sottoposto a vincolo ai sensi del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n.  42  e  successive  modificazioni,  e  non
          violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
          costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza  urbanistica
          ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio  del  certificato
          di   agibilita',   tali   denunce   di   inizio   attivita'
          costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
          permesso  di  costruzione  dell'intervento   principale   e
          possono essere  presentate  prima  della  dichiarazione  di
          ultimazione dei lavori. 
              3. In alternativa al  permesso  di  costruire,  possono
          essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita': 
              a)  gli   interventi   di   ristrutturazione   di   cui
          all'articolo 10, comma 1, lettera c); 
              b)  gli  interventi   di   nuova   costruzione   o   di
          ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati  da
          piani  attuativi  comunque  denominati,  ivi  compresi  gli
          accordi negoziali aventi valore  di  piano  attuativo,  che
          contengano   precise    disposizioni    plano-volumetriche,
          tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza  sia
          stata  esplicitamente  dichiarata  dal  competente   organo
          comunale in sede di approvazione degli stessi  piani  o  di
          ricognizione di quelli vigenti; qualora i  piani  attuativi
          risultino approvati  anteriormente  all'entrata  in  vigore
          della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo  atto  di
          ricognizione  deve  avvenire  entro  trenta  giorni   dalla
          richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si  prescinde
          dall'atto  di  ricognizione,   purche'   il   progetto   di
          costruzione  venga  accompagnato  da   apposita   relazione
          tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza  di  piani
          attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; 
              c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in
          diretta  esecuzione  di  strumenti   urbanistici   generali
          recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 
              4. Le regioni a statuto  ordinario  con  legge  possono
          ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle  disposizioni
          di cui ai commi precedenti.  Restano,  comunque,  ferme  le
          sanzioni penali previste all'articolo 44. 
              5. Gli interventi di cui al comma 3  sono  soggetti  al
          contributo di costruzione ai  sensi  dell'articolo  16.  Le
          regioni possono individuare con legge gli altri  interventi
          soggetti a denuncia di inizio attivita', diversi da  quelli
          di  cui  al  comma  3,  assoggettati   al   contributo   di
          costruzione definendo criteri e parametri per  la  relativa
          determinazione. 
              6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1,
          2  e  3  che  riguardino  immobili  sottoposti   a   tutela
          storico-artistica    o     paesaggistica-ambientale,     e'
          subordinata   al   preventivo   rilascio   del   parere   o
          dell'autorizzazione  richiesti  dalle  relative  previsioni
          normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano,  in
          particolare, le disposizioni di cui al decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490. 
              7. E' comunque salva la  facolta'  dell'interessato  di
          chiedere il  rilascio  di  permesso  di  costruire  per  la
          realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
          obbligo del pagamento del contributo di costruzione di  cui
          all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo  periodo
          del comma 5. In questo caso la violazione della  disciplina
          urbanistico-edilizia  non  comporta  l'applicazione   delle
          sanzioni  di   cui   all'articolo   44   ed   e'   soggetta
          all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato D.P.R.
          6 giugno 2001,  n.  380,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge
          5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 
              1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
              a)  "interventi   di   manutenzione   ordinaria",   gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti; 
              b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere
          e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire  parti
          anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare  ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che non alterino i volumi  e  le  superfici  delle  singole
          unita'  immobiliari  e  non  comportino   modifiche   delle
          destinazioni di uso; 
              c)   "interventi   di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
          essi   compatibili.   Tali   interventi   comprendono    il
          consolidamento, il ripristino e il rinnovo  degli  elementi
          costitutivi  dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi
          accessori  e  degli  impianti  richiesti   dalle   esigenze
          dell'uso,   l'eliminazione    degli    elementi    estranei
          all'organismo edilizio; 
              d)  "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",   gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche  quelli
          consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
          volumetria di quello  preesistente,  fatte  salve  le  sole
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica nonche' quelli volti al ripristino di  edifici,
          o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o   demoliti,
          attraverso la loro  ricostruzione,  purche'  sia  possibile
          accertarne la preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,
          con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
          modificazioni,   gli   interventi    di    demolizione    e
          ricostruzione e gli interventi  di  ripristino  di  edifici
          crollati   o   demoliti   costituiscono    interventi    di
          ristrutturazione edilizia soltanto ove  sia  rispettata  la
          medesima sagoma dell'edificio preesistente; 
              e)  "interventi  di  nuova  costruzione",   quelli   di
          trasformazione edilizia e urbanistica  del  territorio  non
          rientranti   nelle   categorie   definite   alle    lettere
          precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
              e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra  o
          interrati,  ovvero  l'ampliamento   di   quelli   esistenti
          all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
          interventi  pertinenziali,  quanto  previsto  alla  lettera
          e.6); 
              e.2)  gli  interventi  di  urbanizzazione  primaria   e
          secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
              e.3) la realizzazione di infrastrutture e di  impianti,
          anche per pubblici servizi, che comporti la  trasformazione
          in via permanente di suolo inedificato; 
              e.4) l'installazione di torri e tralicci  per  impianti
          radio-ricetrasmittenti e di ripetitori  per  i  servizi  di
          telecomunicazione; 
              e.5)  l'installazione  di  manufatti   leggeri,   anche
          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali
          roulottes, campers, case mobili,  imbarcazioni,  che  siano
          utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
          depositi, magazzini e simili, e che  non  siano  diretti  a
          soddisfare esigenze meramente  temporanee  ancorche'  siano
          posizionati,   con   temporaneo   ancoraggio   al    suolo,
          all'interno   di   strutture   ricettive   all'aperto,   in
          conformita' alla normativa regionale  di  settore,  per  la
          sosta ed il soggiorno di turisti; 
              e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
          degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
          e  al  pregio  ambientale  e  paesaggistico   delle   aree,
          qualifichino come interventi di nuova  costruzione,  ovvero
          che comportino la realizzazione di un volume  superiore  al
          20% del volume dell'edificio principale; 
              e.7)  la  realizzazione  di  depositi  di  merci  o  di
          materiali,  la  realizzazione  di  impianti  per  attivita'
          produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
          cui  consegua  la  trasformazione  permanente   del   suolo
          inedificato; 
              f) gli "interventi  di  ristrutturazione  urbanistica",
          quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico
          -  edilizio  con  altro  diverso,   mediante   un   insieme
          sistematico   di   interventi   edilizi,   anche   con   la
          modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e  della
          rete stradale. 
              2. Le definizioni di cui al comma  1  prevalgono  sulle
          disposizioni degli strumenti  urbanistici  generali  e  dei
          regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
          prevista  dall'articolo  34  del  decreto  legislativo   29
          ottobre 1999, n.490." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato D.P.R.
          6 giugno 2001,  n.  380,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 6 Attivita' edilizia  libera  (legge  28  gennaio
          1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio  1989,  n.
          13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982,  n.
          9, art. 7, comma 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 25 marzo 1982, n. 94) 
              1.  Fatte  salve  le   prescrizioni   degli   strumenti
          urbanistici comunali, e comunque nel rispetto  delle  altre
          normative di  settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
          dell'attivita' edilizia  e,  in  particolare,  delle  norme
          antisismiche,       di       sicurezza,        antincendio,
          igienico-sanitarie,  di  quelle   relative   all'efficienza
          energetica nonche' delle disposizioni contenute nel  codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , i seguenti  interventi
          sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
              a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
              b) gli interventi volti  all'eliminazione  di  barriere
          architettoniche che  non  comportino  la  realizzazione  di
          rampe o di  ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che
          alterino la sagoma dell'edificio; 
              c) le opere temporanee per  attivita'  di  ricerca  nel
          sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
          di  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi,  e  che  siano
          eseguite in aree esterne al centro edificato; 
              d)  i  movimenti  di  terra   strettamente   pertinenti
          all'esercizio  dell'attivita'  agricola   e   le   pratiche
          agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi  su  impianti
          idraulici agrari; 
              e) le serre mobili stagionali, sprovviste di  strutture
          in muratura,  funzionali  allo  svolgimento  dell'attivita'
          agricola. 
              2. Nel rispetto dei  medesimi  presupposti  di  cui  al
          comma 1, previa comunicazione, anche  per  via  telematica,
          dell'inizio   dei   lavori   da   parte    dell'interessato
          all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
          alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: 
              a) gli interventi di manutenzione straordinaria di  cui
          all'articolo  3,  comma  1,  lettera   b),   ivi   compresa
          l'apertura di porte interne  o  lo  spostamento  di  pareti
          interne, sempre che non  riguardino  le  parti  strutturali
          dell'edificio, non  comportino  aumento  del  numero  delle
          unita'  immobiliari  e  non   implichino   incremento   dei
          parametri urbanistici; 
              b) le opere dirette  a  soddisfare  obiettive  esigenze
          contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
          al cessare della necessita' e, comunque, entro  un  termine
          non superiore a novanta giorni; 
              c) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi
          esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
          l'indice di permeabilita', ove  stabilito  dallo  strumento
          urbanistico comunale,  ivi  compresa  la  realizzazione  di
          intercapedini  interamente  interrate  e  non  accessibili,
          vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 
              d) i pannelli solari, fotovoltaici,  a  servizio  degli
          edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui  al
          decreto del Ministro per i lavori pubblici 2  aprile  1968,
          n. 1444; 
              e) le aree ludiche senza fini di lucro e  gli  elementi
          di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 
              e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
          superficie coperta  dei  fabbricati  adibiti  ad  esercizio
          d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei
          locali adibiti ad esercizio d'impresa. 
              3. (abrogato) 
              4. Limitatamente agli interventi di  cui  al  comma  2,
          lettere  a)  ed  e-bis),  l'interessato,  unitamente   alla
          comunicazione   di    inizio    dei    lavori,    trasmette
          all'amministrazione   comunale   i   dati    identificativi
          dell'impresa alla quale intende affidare  la  realizzazione
          dei lavori e una relazione tecnica provvista di data  certa
          e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a  firma
          di un  tecnico  abilitato,  il  quale  assevera,  sotto  la
          propria responsabilita', che i lavori  sono  conformi  agli
          strumenti urbanistici approvati e  ai  regolamenti  edilizi
          vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non
          prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente
          agli interventi di cui al comma  2,  lettera  e-bis),  sono
          trasmesse  le  dichiarazioni  di   conformita'   da   parte
          dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo  38,  comma
          3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al presente comma. 
              5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui   al   presente
          articolo, l'interessato provvede, nei casi  previsti  dalle
          vigenti disposizioni,  alla  presentazione  degli  atti  di
          aggiornamento catastale nel termine di  cui  all'  articolo
          34-quinquies, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80. 
              6. Le regioni a statuto ordinario: 
              a) possono estendere la disciplina di cui  al  presente
          articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti dai commi 1 e 2; 
              b) possono individuare  ulteriori  interventi  edilizi,
          tra quelli indicati nel comma  2,  per  i  quali  e'  fatto
          obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica
          di cui al comma 4; 
              c)  possono  stabilire  ulteriori  contenuti   per   la
          relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello
          minimo fissato dal medesimo comma. 
              7. La  mancata  comunicazione  dell'inizio  dei  lavori
          ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica,  di
          cui ai commi 2 e 4 del  presente  articolo,  comportano  la
          sanzione pecuniaria pari  a  258  euro.  Tale  sanzione  e'
          ridotta di due terzi  se  la  comunicazione  e'  effettuata
          spontaneamente  quando  l'intervento   e'   in   corso   di
          esecuzione. 
              8. (abrogato)" 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          D.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              Art.  10  (L)  Interventi  subordinati  a  permesso  di
          costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28  febbraio
          1985, n. 47, art. 25, comma 4) 
              1.   Costituiscono   interventi    di    trasformazione
          urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
          permesso di costruire: 
              a) gli interventi di nuova costruzione; 
              b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 
              c) gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  che
          portino ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal precedente e che comportino aumento  di  unita'
          immobiliari, modifiche del volume, dei  prospetti  o  delle
          superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi
          nelle  zone  omogenee   A,   comportino   mutamenti   della
          destinazione d'uso, nonche' gli interventi  che  comportino
          modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli
          ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e
          successive modificazioni. 
              2. Le regioni stabiliscono con legge  quali  mutamenti,
          connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,  dell'uso
          di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di
          costruire o a denuncia di inizio attivita'. 
              3. Le regioni possono altresi'  individuare  con  legge
          ulteriori interventi che, in  relazione  all'incidenza  sul
          territorio e sul carico  urbanistico,  sono  sottoposti  al
          preventivo  rilascio  del   permesso   di   costruire.   La
          violazione delle disposizioni regionali  emanate  ai  sensi
          del  presente  comma  non  comporta  l'applicazione   delle
          sanzioni di cui all'articolo 44." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          D.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del  permesso
          di costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
          commi 1, 2, 3 e 4,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 1993, n. 493) 
              1.  La  domanda  per  il  rilascio  del   permesso   di
          costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati  ai
          sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello  unico
          corredata  da  un'attestazione  concernente  il  titolo  di
          legittimazione, dagli elaborati  progettuali  richiesti,  e
          quando ne ricorrano i presupposti,  dagli  altri  documenti
          previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da  una
          dichiarazione del progettista  abilitato  che  asseveri  la
          conformita'  del  progetto   agli   strumenti   urbanistici
          approvati ed adottati, ai regolamenti  edilizi  vigenti,  e
          alle altre normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla
          disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare,  alle
          norme    antisismiche,    di    sicurezza,     antincendio,
          igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine  a
          tale     conformita'     non      comporti      valutazioni
          tecnico-discrezionali, alle norme  relative  all'efficienza
          energetica. 
              2. Lo sportello unico comunica entro  dieci  giorni  al
          richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
          ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e successive modificazioni. L'esame delle  domande  si
          svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
              3. Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della
          domanda,   il   responsabile    del    procedimento    cura
          l'istruttoria,  acquisisce,  avvalendosi  dello   sportello
          unico, secondo quanto previsto all' articolo 5, comma 3,  i
          prescritti pareri  e  gli  atti  di  assenso  eventualmente
          necessari e, valutata  la  conformita'  del  progetto  alla
          normativa vigente, formula una proposta  di  provvedimento,
          corredata   da   una   dettagliata   relazione,   con    la
          qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 
              4. Il responsabile del  procedimento,  qualora  ritenga
          che ai fini del rilascio  del  permesso  di  costruire  sia
          necessario apportare modifiche di modesta entita'  rispetto
          al progetto originario, puo', nello stesso termine  di  cui
          al comma 3, richiedere  tali  modifiche,  illustrandone  le
          ragioni. L'interessato  si  pronuncia  sulla  richiesta  di
          modifica entro il termine fissato e, in caso  di  adesione,
          e' tenuto ad integrare  la  documentazione  nei  successivi
          quindici giorni. La richiesta  di  cui  al  presente  comma
          sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
          cui al comma 3. 
              5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere  interrotto
          una sola volta dal  responsabile  del  procedimento,  entro
          trenta   giorni   dalla   presentazione   della    domanda,
          esclusivamente per la motivata richiesta di  documenti  che
          integrino o completino la documentazione presentata  e  che
          non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione  o
          che questa non possa acquisire autonomamente. In tal  caso,
          il termine ricomincia a decorrere dalla data  di  ricezione
          della documentazione integrativa. 
              5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3  non  sono
          intervenute le intese, i  concerti,  i  nulla  osta  o  gli
          assensi, comunque denominati, delle  altre  amministrazioni
          pubbliche, o e' intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu'
          amministrazioni interpellate,  qualora  tale  dissenso  non
          risulti     fondato     sull'assoluta      incompatibilita'
          dell'intervento,  il  responsabile  dello  sportello  unico
          indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli  14
          e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive
          modificazioni.  Le  amministrazioni  che  esprimono  parere
          positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi
          e trasmettere i relativi atti  di  assenso,  dei  quali  si
          tiene conto ai  fini  dell'individuazione  delle  posizioni
          prevalenti per l'adozione della determinazione motivata  di
          conclusione del procedimento, di cui  all'articolo  14-ter,
          comma  6-bis,  della  citata  legge  n.  241  del  1990,  e
          successive modificazioni. 
              6. Il provvedimento  finale,  che  lo  sportello  unico
          provvede a  notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal
          dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
          di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3.  Qualora
          sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis,
          la determinazione motivata di conclusione del procedimento,
          assunta nei termini di cui agli articoli  da  14  a  14-ter
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni,  e',  ad  ogni  effetto,   titolo   per   la
          realizzazione dell'intervento. Il termine di cui  al  primo
          periodo e' fissato  in  quaranta  giorni  con  la  medesima
          decorrenza qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del
          procedimento abbia  comunicato  all'istante  i  motivi  che
          ostano   all'accoglimento   della   domanda,    ai    sensi
          dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990,  e
          successive  modificazioni.   Dell'avvenuto   rilascio   del
          permesso di costruire e' data notizia al pubblico  mediante
          affissione all'albo pretorio. Gli estremi del  permesso  di
          costruire sono indicati  nel  cartello  esposto  presso  il
          cantiere, secondo le modalita'  stabilite  dal  regolamento
          edilizio. 
              7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per
          i comuni con  piu'  di  100.000  abitanti,  nonche'  per  i
          progetti  particolarmente  complessi  secondo  la  motivata
          risoluzione del responsabile del procedimento. 
              8. Decorso inutilmente il termine  per  l'adozione  del
          provvedimento   conclusivo,   ove   il   dirigente   o   il
          responsabile  dell'ufficio  non  abbia   opposto   motivato
          diniego, sulla domanda di permesso di costruire si  intende
          formato il silenzio-assenso, fatti  salvi  i  casi  in  cui
          sussistano vincoli ambientali, paesaggistici  o  culturali,
          per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9. 
              9.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento   sia
          sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
          il termine di cui al  comma  6  decorre  dal  rilascio  del
          relativo atto di assenso, il procedimento e'  concluso  con
          l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto
          previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di
          assenso, eventualmente acquisito in conferenza di  servizi,
          decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale,
          la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende
          respinta. Il responsabile  del  procedimento  trasmette  al
          richiedente  il  provvedimento  di  diniego  dell'atto   di
          assenso entro cinque giorni dalla data in cui e'  acquisito
          agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3,  comma
          4,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e   successive
          modificazioni.  Per  gli  immobili  sottoposti  a   vincolo
          paesaggistico, resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo
          146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
          42 e successive modificazioni. 
              10. (abrogato) 
              11.  Il  termine  per  il  rilascio  del  permesso   di
          costruire per gli interventi di cui all'articolo 22,  comma
          7, e' di settantacinque giorni dalla data di  presentazione
          della domanda. 
              12.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla   vigente
          normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
          amministrazioni statali  coinvolte,  sono  fatte  salve  le
          disposizioni contenute nelle leggi regionali che  prevedano
          misure di ulteriore semplificazione e  ulteriori  riduzioni
          di termini procedimentali. 
              13. Ove il fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  di  cui  al  comma  1,  dichiara  o  attesta
          falsamente l'esistenza dei requisiti o dei  presupposti  di
          cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno  a
          tre anni. In tali casi, il  responsabile  del  procedimento
          informa   il   competente    ordine    professionale    per
          l'irrogazione delle sanzioni disciplinari." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  22  del  citato
          D.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 22  (L)  Interventi  subordinati  a  denuncia  di
          inizio attivita' (decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  398,
          art. 4, commi 7, 8, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2,
          comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  nel  testo
          risultante dalle  modifiche  introdotte  dall'art.  10  del
          decreto-legge 31 dicembre 1996, n.  669;  decreto-legge  25
          marzo 1997, n. 67,  art.  11,  convertito,  con  modifiche,
          dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo  29
          ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149) 
              1.  Sono  realizzabili  mediante  denuncia  di   inizio
          attivita' gli interventi non  riconducibili  all'elenco  di
          cui all'articolo 10 e all'articolo 6,  che  siano  conformi
          alle   previsioni   degli   strumenti   urbanistici,    dei
          regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
          vigente. 
              2. Sono, altresi', realizzabili  mediante  denuncia  di
          inizio attivita' le varianti a permessi  di  costruire  che
          non incidono sui parametri urbanistici e sulle  volumetrie,
          che non modificano la destinazione  d'uso  e  la  categoria
          edilizia, non  alterano  la  sagoma  dell'edificio  qualora
          sottoposto a vincolo ai sensi del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n.  42  e  successive  modificazioni,  e  non
          violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
          costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza  urbanistica
          ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio  del  certificato
          di   agibilita',   tali   denunce   di   inizio   attivita'
          costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
          permesso  di  costruzione  dell'intervento   principale   e
          possono essere  presentate  prima  della  dichiarazione  di
          ultimazione dei lavori. 
              3. In alternativa al  permesso  di  costruire,  possono
          essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita': 
              a)  gli   interventi   di   ristrutturazione   di   cui
          all'articolo 10, comma 1, lettera c); 
              b)  gli  interventi   di   nuova   costruzione   o   di
          ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati  da
          piani  attuativi  comunque  denominati,  ivi  compresi  gli
          accordi negoziali aventi valore  di  piano  attuativo,  che
          contengano   precise    disposizioni    plano-volumetriche,
          tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza  sia
          stata  esplicitamente  dichiarata  dal  competente   organo
          comunale in sede di approvazione degli stessi  piani  o  di
          ricognizione di quelli vigenti; qualora i  piani  attuativi
          risultino approvati  anteriormente  all'entrata  in  vigore
          della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo  atto  di
          ricognizione  deve  avvenire  entro  trenta  giorni   dalla
          richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si  prescinde
          dall'atto  di  ricognizione,   purche'   il   progetto   di
          costruzione  venga  accompagnato  da   apposita   relazione
          tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza  di  piani
          attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; 
              c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in
          diretta  esecuzione  di  strumenti   urbanistici   generali
          recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 
              4. Le regioni a statuto  ordinario  con  legge  possono
          ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle  disposizioni
          di cui ai commi precedenti.  Restano,  comunque,  ferme  le
          sanzioni penali previste all'articolo 44. 
              5. Gli interventi di cui al comma 3  sono  soggetti  al
          contributo di costruzione ai  sensi  dell'articolo  16.  Le
          regioni possono individuare con legge gli altri  interventi
          soggetti a denuncia di inizio attivita', diversi da  quelli
          di  cui  al  comma  3,  assoggettati   al   contributo   di
          costruzione definendo criteri e parametri per  la  relativa
          determinazione. 
              6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1,
          2  e  3  che  riguardino  immobili  sottoposti   a   tutela
          storico-artistica    o     paesaggistica-ambientale,     e'
          subordinata   al   preventivo   rilascio   del   parere   o
          dell'autorizzazione  richiesti  dalle  relative  previsioni
          normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano,  in
          particolare, le disposizioni di cui al decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490. 
              7. E' comunque salva la  facolta'  dell'interessato  di
          chiedere il  rilascio  di  permesso  di  costruire  per  la
          realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
          obbligo del pagamento del contributo di costruzione di  cui
          all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo  periodo
          del comma 5. In questo caso la violazione della  disciplina
          urbanistico-edilizia  non  comporta  l'applicazione   delle
          sanzioni  di   cui   all'articolo   44   ed   e'   soggetta
          all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37." 
              - Si riporta il testo degli articoli 24 e 25 del citato
          D.P.R. 6-6-2001 n.  380,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 24 (L) Certificato di agibilita'  (regio  decreto
          27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma  2,  come
          modificato dall'art. 70, decreto  legislativo  30  dicembre
          1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52,
          comma 1) 
              1. Il certificato di agibilita' attesta la  sussistenza
          delle  condizioni   di   sicurezza,   igiene,   salubrita',
          risparmio energetico degli edifici e degli  impianti  negli
          stessi  installati,  valutate  secondo  quanto  dispone  la
          normativa vigente. 
              2. Il certificato di agibilita'  viene  rilasciato  dal
          dirigente  o  dal  responsabile  del   competente   ufficio
          comunale con riferimento ai seguenti interventi: 
              a) nuove costruzioni; 
              b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 
              c)  interventi  sugli  edifici  esistenti  che  possano
          influire sulle condizioni di cui al comma 1. 
              3. Con riferimento agli interventi di cui al  comma  2,
          il  soggetto  titolare  del  permesso  di  costruire  o  il
          soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attivita',
          o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a  chiedere
          il rilascio  del  certificato  di  agibilita'.  La  mancata
          presentazione della domanda comporta  l'applicazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. 
              4. Alla domanda per  il  rilascio  del  certificato  di
          agibilita' deve essere allegato copia  della  dichiarazione
          presentata  per  la  iscrizione  in  catasto,  redatta   in
          conformita' alle disposizioni  dell'articolo  6  del  regio
          decreto-legge  13  aprile  1939,  n.  652,   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4-bis.  Il  certificato  di  agibilita'   puo'   essere
          richiesto anche: 
              a)  per  singoli  edifici  o  singole  porzioni   della
          costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
          state realizzate e collaudate le  opere  di  urbanizzazione
          primaria relative all'intero intervento  edilizio  e  siano
          state  completate  le  parti  comuni  relative  al  singolo
          edificio o singola porzione della costruzione; 
              b)  per  singole  unita'  immobiliari,  purche'   siano
          completati le opere strutturali,  gli  impianti,  le  parti
          comuni e le opere di  urbanizzazione  primarie  ultimate  o
          dichiarate  funzionali  rispetto  all'edificio  oggetto  di
          agibilita' parziale. 
              4-ter. (soppresso) " 
              "Art. 25 (R) Procedimento di rilascio  del  certificato
          di agibilita' (decreto del Presidente della  Repubblica  22
          aprile 1994, n.  425;  legge  5  novembre  1971,  n.  1086,
          articoli 7 e 8) 
              1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di
          finitura dell'intervento, il soggetto di  cui  all'articolo
          24, comma 3, e' tenuto a presentare allo sportello unico la
          domanda  di  rilascio  del   certificato   di   agibilita',
          corredata della seguente documentazione: 
              a)   richiesta   di    accatastamento    dell'edificio,
          sottoscritta dallo stesso  richiedente  il  certificato  di
          agibilita', che lo sportello unico provvede  a  trasmettere
          al catasto; 
              b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso  richiedente
          il certificato  di  agibilita'  di  conformita'  dell'opera
          rispetto al progetto  approvato,  nonche'  in  ordine  alla
          avvenuta prosciugatura dei muri e  della  salubrita'  degli
          ambienti; 
              c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta
          la conformita'  degli  impianti  installati  negli  edifici
          adibiti  ad  uso  civile  alle  prescrizioni  di  cui  agli
          articoli 113 e127, nonche' all'articolo  1  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di  collaudo  degli
          stessi,  ove  previsto,  ovvero  ancora  certificazione  di
          conformita' degli impianti prevista dagli  articoli  111  e
          126 del presente testo unico. 
              2. Lo sportello unico comunica  al  richiedente,  entro
          dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al  comma
          1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi
          degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di
          cui  al  comma  1,  il  dirigente  o  il  responsabile  del
          competente ufficio  comunale,  previa  eventuale  ispezione
          dell'edificio,  rilascia  il  certificato   di   agibilita'
          verificata la seguente documentazione: 
              a) certificato di collaudo statico di cui  all'articolo
          67; 
              b) certificato del  competente  ufficio  tecnico  della
          regione, di cui all'articolo 62, attestante la  conformita'
          delle opere eseguite nelle zone sismiche alle  disposizioni
          di cui alcapo IV della parte II; 
              c) la documentazione indicata al comma 1; 
              d) dichiarazione di conformita' delle opere  realizzate
          alla normativa  vigente  in  materia  di  accessibilita'  e
          superamento   delle   barriere   architettoniche   di   cui
          all'articolo 77, nonche' all'articolo 82. 
              4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma  3,
          l'agibilita'  si  intende  attestata  nel  caso  sia  stato
          rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'all'articolo 5,
          comma 3, lettera  a).  In  caso  di  autodichiarazione,  il
          termine  per  la  formazione  del  silenzio-assenso  e'  di
          sessanta giorni. 
              5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere  interrotto
          una sola volta dal  responsabile  del  procedimento,  entro
          quindici  giorni  dalla  domanda,  esclusivamente  per   la
          richiesta di documentazione integrativa, che non  sia  gia'
          nella disponibilita' dell'amministrazione o che  non  possa
          essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine  di
          trenta  giorni  ricomincia  a  decorrere  dalla   data   di
          ricezione della documentazione integrativa. 
              5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai  sensi
          del comma 1,  fermo  restando  l'obbligo  di  presentazione
          della documentazione di cui al comma 3, lettere  a),  b)  e
          d), e all'articolo 5, comma  3,  lettera  a),  presenta  la
          dichiarazione del  direttore  dei  lavori  o,  qualora  non
          nominato, di un professionista abilitato, con la  quale  si
          attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato  e
          la sua agibilita', corredata dalla seguente documentazione: 
              a) richiesta di  accatastamento  dell'edificio  che  lo
          sportello unico provvede a trasmettere al catasto; 
              b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta
          la conformita' degli impianti installati negli edifici alle
          condizioni  di  sicurezza,  igiene,  salubrita',  risparmio
          energetico valutate secondo la normativa vigente. 
              5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano  con
          legge le modalita' per l'attuazione delle  disposizioni  di
          cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli." 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  15  del  c  itato
          D.P.R. 6-6-2001 n.  380,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.15. Efficacia temporale e decadenza  del  permesso
          di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art.  4,  commi
          3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n.  1150,  art.  31,  comma
          11). 
              1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di
          inizio e di ultimazione dei lavori. 
              2. Il termine per l'inizio dei lavori non  puo'  essere
          superiore ad un anno dal rilascio  del  titolo;  quello  di
          ultimazione, entro il quale l'opera deve essere  completata
          non puo'  superare  i  tre  anni  dall'inizio  dei  lavori.
          Entrambi  i   termini   possono   essere   prorogati,   con
          provvedimento motivato,  per  fatti  sopravvenuti  estranei
          alla volonta'  del  titolare  del  permesso.  Decorsi  tali
          termini il permesso decade di  diritto  per  la  parte  non
          eseguita, tranne che,  anteriormente  alla  scadenza  venga
          richiesta una proroga. La proroga  puo'  essere  accordata,
          con    provvedimento    motivato,     esclusivamente     in
          considerazione della mole dell'opera da realizzare o  delle
          sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero
          quando si tratti di opere pubbliche  il  cui  finanziamento
          sia previsto in piu' esercizi finanziari. 
              3. La realizzazione  della  parte  dell'intervento  non
          ultimata nel termine stabilito e' subordinata  al  rilascio
          di nuovo permesso per le opere ancora  da  eseguire,  salvo
          che  le  stesse  non  rientrino  tra  quelle   realizzabili
          mediante   denuncia   di   inizio   attivita'   ai    sensi
          dell'articolo 22. Si procede altresi', ove  necessario,  al
          ricalcolo del contributo di costruzione. 
              4. Il  permesso  decade  con  l'entrata  in  vigore  di
          contrastanti previsioni urbanistiche, salvo  che  i  lavori
          siano gia' iniziati e vengano completati entro  il  termine
          di tre anni dalla data di inizio." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28 della  legge  17
          agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica", pubblicata  nella
          gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1942, n. 244: 
              " < Art.28. (Lottizzazione di aree) 
              Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o
          del programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della
          presente legge e' vietato procedere alla lottizzazione  dei
          terreni a scopo edilizio. 
              Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed  in
          quelli dotati di piano regolatore generale  fino  a  quando
          non sia  stato  approvato  il  piano  particolareggiato  di
          esecuzione, la lottizzazione di terreno  a  scopo  edilizio
          puo' essere autorizzata dal Comune previo  nulla  osta  del
          provveditore regionale alle  opere  pubbliche,  sentita  la
          Sezione  urbanistica  regionale,  nonche'   la   competente
          Soprintendenza 
              L'autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere
          rilasciata anche dai Comuni che hanno adottato il programma
          di fabbricazione o il piano regolatore generale,  se  entro
          dodici mesi dalla presentazione  al  Ministero  dei  lavori
          pubblici la competente autorita'  non  ha  adottato  alcuna
          determinazione,  sempre  che  si   tratti   di   piani   di
          lottizzazione conformi al piano regolatore generale  ovvero
          al programma di fabbricazione adottato. 
              Con decreto del  Ministro  per  i  lavori  pubblici  di
          concerto con i Ministri per l'interno  e  per  la  pubblica
          istruzione    puo'    disporsi     che     il     nullaosta
          all'autorizzazione  di  cui  ai  precedenti   commi   venga
          rilasciato per determinati Comuni con decreto del  Ministro
          per i lavori pubblici di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica istruzione, sentito  il  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici. 
              L'autorizzazione comunale e' subordinata  alla  stipula
          di  una   convenzione,   da   trascriversi   a   cura   del
          proprietario, che preveda: 
              1) la  cessione  gratuita  entro  termini  prestabiliti
          delle  aree  necessarie  per  le  opere  di  urbanizzazione
          primaria,  precisate  dall'articolo  4   della   legge   29
          settembre 1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita  delle
          aree necessarie per le opere di  urbanizzazione  secondaria
          nei limiti di cui al successivo n. 2; 
              2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri
          relativi alle opere di urbanizzazione  primaria  e  di  una
          quota  parte  delle  opere  di  urbanizzazione   secondaria
          relative alla lottizzazione o di  quelle  opere  che  siano
          necessarie per allacciare la zona ai pubblici  servizi;  la
          quota e' determinata  in  proporzione  all'entita'  e  alle
          caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 
              3) i termini non superiori ai dieci anni entro i  quali
          deve essere ultimata la esecuzione delle opere  di  cui  al
          precedente paragrafo; 
              4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli
          obblighi derivanti dalla convenzione. 
              La convenzione deve essere approvata con  deliberazione
          consiliare nei modi e forme di legge. 
              Il rilascio  delle  licenze  edilizie  nell'ambito  dei
          singoli   lotti   e'    subordinato    all'impegno    della
          contemporanea  esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione
          primaria  relative  ai  lotti  stessi.  Sono  fatte   salve
          soltanto  ai  fini  del  quinto  comma  le   autorizzazioni
          rilasciate  sulla  base  di  deliberazioni  del   Consiglio
          comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi  data
          anteriore al 2 dicembre 1966. 
              Il termine per l'esecuzione di opere di  urbanizzazione
          poste a carico del proprietario e' stabilito in dieci  anni
          a decorrere dall'entrata in vigore  della  presente  legge,
          salvo che non sia stato previsto un termine diverso. 
              Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966  e
          prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge   e
          relative a lottizzazioni  per  le  quali  non  siano  stati
          stipulati atti di convenzione  contenenti  gli  oneri  e  i
          vincoli precisati al quinto comma  del  presente  articolo,
          restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni. 
              Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione  e  in
          quelli dotati di piano regolatore generale anche se non  si
          e' provveduto alla formazione del  piano  particolareggiato
          di  esecuzione,  il  sindaco  ha  facolta'  di  invitare  i
          proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole
          zone a presentare entro  congruo  termine  un  progetto  di
          lottizzazione delle aree stesse. Se  essi  non  aderiscono,
          provvede alla compilazione d'ufficio. 
              Il  progetto  di   lottizzazione   approvato   con   le
          modificazioni che l'Autorita' comunale  abbia  ritenuto  di
          apportare e' notificato per mezzo  del  messo  comunale  ai
          proprietari  delle   aree   fabbricabili   con   invito   a
          dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino.
          Ove manchi tale accettazione, il podesta'  ha  facolta'  di
          variare il progetto di lottizzazione  in  conformita'  alle
          richieste   degli   interessati   o   di   procedere   alla
          espropriazione delle aree." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7,  comma  9  della
          legge 1° agosto 2002, n. 166,  pubblicata  nel  S.O.  della
          Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2002, n. 181: 
              9. All'unita' previsionale di base di cui  al  comma  7
          affluiscono, sulla base di  apposito  regolamento,  emanato
          dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  i
          proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale  del
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  connesse   con
          l'applicazione  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  21  aprile  1993,  n.  246,  e
          attinenti allo svolgimento delle funzioni di  organismo  di
          certificazione ed ispezione, nonche' di notifica  di  altri
          organismi e di  benestare  tecnico  europeo.  Confluiscono,
          altresi', in detta unita'  previsionale  di  base,  secondo
          quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attivita' di  studio
          e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica  delle
          opere, svolte dallo stesso Servizio  tecnico  centrale  per
          l'espletamento  dei  compiti  relativi  al  rilascio  delle
          concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai  sensi
          dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di
          prove geotecniche sui  terreni  e  sulle  rocce,  ai  sensi
          dell'articolo 8 del citato regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 246  del  1993,  nonche'
          dell'attivita' ispettiva, relativamente  agli  aspetti  che
          riguardano la sicurezza statica delle  costruzioni,  presso
          impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di
          impiego strutturale nelle costruzioni civili". 
              -  Il  D.M.  26  novembre  2012,  n.  267  "Regolamento
          riguardante i proventi delle attivita' del Servizio tecnico
          centrale del Consiglio superiore dei lavori  pubblici",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Si riporta il testo originario dell'articolo 31,  del
          decreto  legge   6   dicembre   2011,   n.   201,   recante
          "Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti  pubblici",  pubblicato  nel  S.O.
          alla  Gazzetta  Ufficiale  6  dicembre  2011,  n.  284,   e
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, come modificato dalla presente legge: 
              " Art. 31 Esercizi commerciali 
              In vigore dal 25 marzo 2012 
              1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo  3,
          comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006,  n.  248,  sono  soppresse   le   parole:   "in   via
          sperimentale"  e  dopo  le  parole  "dell'esercizio"   sono
          soppresse le seguenti "ubicato  nei  comuni  inclusi  negli
          elenchi  regionali  delle  localita'  turistiche  o  citta'
          d'arte". 
              2.  Secondo  la  disciplina   dell'Unione   Europea   e
          nazionale  in   materia   di   concorrenza,   liberta'   di
          stabilimento e libera prestazione di  servizi,  costituisce
          principio generale dell'ordinamento nazionale  la  liberta'
          di apertura di nuovi esercizi  commerciali  sul  territorio
          senza contingenti, limiti territoriali o altri  vincoli  di
          qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela
          della salute, dei lavoratori,  dell'ambiente,  ivi  incluso
          l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni  e  gli
          enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni
          del presente comma entro il  30  settembre  2012",  potendo
          prevedere  al  riguardo,  senza  discriminazioni  tra   gli
          operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali,
          ovvero  limitazioni  ad  aree   dove   possano   insediarsi
          attivita' produttive e commerciali." 
              - Si riporta il testo originario dell'articolo 15 della
          legge 11 novembre 2011, n. 180, "Norme per la tutela  della
          liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese",  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre  2011,  n.  265,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.15 (Contratti di fornitura con posa in opera) 
              1. La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3,
          secondo periodo, del codice di cui al  decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n.  163,  e  successive  modificazioni,  si
          applica  anche  alle  somme  dovute   agli   esecutori   in
          subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in
          base allo stato  di  avanzamento  lavori  ovvero  stato  di
          avanzamento forniture."