Art. 31 
 
                 Semplificazioni in materia di DURC 
 
  1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7  maggio  2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio  2012,  n.
94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma  1175,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse. 
  ((1-bis. In caso di lavori  privati  di  manutenzione  in  edilizia
realizzati senza ricorso  a  imprese  direttamente  in  economia  dal
proprietario dell'immobile, non sussiste  l'obbligo  della  richiesta
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) agli  istituti
o agli enti abilitati al rilascio.)) 
  2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta  fermo»  fino  a:
«successive  modificazioni  e  integrazioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «resta fermo per le stazioni  appaltanti  e  per  gli  enti
aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico  di
regolarita' contributiva»; 
  b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni  rese  nell'ambito
dell'appalto o del  subappalto,  la  stazione  appaltante  acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso  di
validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.». 
  3. Nei contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture,  nelle
ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo,  in  caso  di
ottenimento da parte dei soggetti di cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera b), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa
a uno o piu' soggetti  impiegati  nell'esecuzione  del  contratto,  i
medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del  2010  trattengono
dal    certificato    di    pagamento    l'importo     corrispondente
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per  le  inadempienze
accertate  mediante  il  DURC  e'  disposto  dai  soggetti   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010 direttamente  agli  enti  previdenziali  e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
  4. Nei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
207, acquisiscono d'ufficio,  attraverso  strumenti  informatici,  il
documento unico  di  regolarita'  contributiva  (DURC)  in  corso  di
validita': 
  a) per la verifica  della  dichiarazione  sostitutiva  relativa  al
requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera  i),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  b) per l'aggiudicazione del contratto ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
  c) per la stipula del contratto; 
  d) per il pagamento degli ((stati di  avanzamento  dei  lavori))  o
delle prestazioni relative a servizi e forniture; 
  e) per il certificato  di  collaudo,  il  certificato  di  regolare
esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione
di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. 
  5. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato
per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha  validita'
di ((centoventi giorni dalla data del rilascio)). I soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  b),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,
utilizzano il DURC in corso di validita', acquisito per l'ipotesi  di
cui al comma 4, lettera a),  del  presente  articolo,  anche  per  le
ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo ((comma nonche'  per
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi  da  quelli
per i quali e' stato espressamente acquisito)). Dopo la  stipula  del
contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010  acquisiscono
il DURC ogni ((centoventi giorni)) e lo utilizzano per  le  finalita'
di cui al comma 4, lettere d) ed e),  del  presente  articolo,  fatta
eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale e'  in  ogni
caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. 
  6. Nei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
207,  acquisiscono  d'ufficio  il  documento  unico  di   regolarita'
contributiva (DURC) in corso di validita' relativo ai  subappaltatori
ai fini del rilascio dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  118,
comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, nonche' nei casi previsti al comma 4,  lettere  d)  ed  e),  del
presente articolo. 
  7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  ai  fini
della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono
essere corredati dal  documento  unico  di  regolarita'  contributiva
(DURC) anche in formato elettronico. 
  8. Ai fini della verifica per il rilascio del  documento  unico  di
regolarita' contributiva (DURC), in caso di  mancanza  dei  requisiti
per il rilascio di tale documento  gli  Enti  preposti  al  rilascio,
prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento  gia'
rilasciato,  invitano  l'interessato,  mediante   posta   elettronica
certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del  consulente  del
lavoro ((ovvero)) degli altri soggetti di cui  all'articolo  1  della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare  la  propria  posizione
entro  un  termine  non  superiore  a  quindici   giorni,   indicando
analiticamente le cause della irregolarita'. 
  ((8-bis.  Alle  erogazioni  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere,  compresi
quelli di cui all'articolo 1, comma  553,  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le  quali  e'
prevista  l'acquisizione   del   documento   unico   di   regolarita'
contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile,  il  comma  3
del presente articolo.)) 
  ((8-ter.  Ai  fini  della  fruizione  dei  benefici   normativi   e
contributivi in materia  di  lavoro  e  legislazione  sociale  e  per
finanziamenti e  sovvenzioni  previsti  dalla  normativa  dell'Unione
europea, statale e  regionale,  il  documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) ha validita' di centoventi giorni dalla data  del
rilascio.)) 
  ((8-quater. Ai  fini  dell'ammissione  delle  imprese  di  tutti  i
settori  ad   agevolazioni   oggetto   di   cofinanziamento   europeo
finalizzate  alla  realizzazione  di  investimenti   produttivi,   le
pubbliche  amministrazioni  procedenti  anche  per  il   tramite   di
eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono
tenute a verificare, in sede di concessione  delle  agevolazioni,  la
regolarita' contributiva del beneficiario,  acquisendo  d'ufficio  il
documento unico di regolarita' contributiva (DURC).)) 
  ((8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di  cui  al  comma
8-quater e' disposta in presenza di un documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato in data  non  anteriore  a  centoventi
giorni dalla data del rilascio.)) 
  ((8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014  la  disposizione  di  cui  al
comma 5, primo periodo, si  applica  anche  ai  lavori  edili  per  i
soggetti privati.)) 
  ((8-septies. L'esercizio dell'attivita' d'impresa di spedizione non
e'  soggetto  a  licenza  di  pubblica  sicurezza   e   ai   relativi
controlli.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  si  riporta  il  testo  dell'articolo  13-bis,   del
          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  6  luglio  2012,  n.  94,  come
          modificato  dal  presente  decreto-legge,  (   Disposizioni
          urgenti per la razionalizzazione della  spesa  pubblica)  ,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13-bis Disposizioni in materia di  certificazione
          e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e
          servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche 
              1. All'articolo 9 del decreto-legge 29  novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio  2009,   n.   2,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 3-bis, al primo periodo,  dopo  le  parole:
          «enti locali» sono inserite le seguenti: «nonche' gli  enti
          del Servizio sanitario nazionale» e  le  parole:  «sessanta
          giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; al
          secondo periodo, le  parole  da:  «provvede  la  Ragioneria
          territoriale dello Stato» fino alla fine del  periodo  sono
          sostituite dalle seguenti: «e' nominato un  Commissario  ad
          acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La  nomina  e'
          effettuata dall'Ufficio centrale  del  bilancio  competente
          per le certificazioni di pertinenza  delle  amministrazioni
          statali centrali e degli enti pubblici nazionali,  o  dalla
          Ragioneria  territoriale   dello   Stato   competente   per
          territorio  per  le  certificazioni  di  pertinenza   delle
          amministrazioni statali periferiche, delle  regioni,  degli
          enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»; 
              b) al comma 3-ter, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
              «b) dagli enti del Servizio sanitario  nazionale  delle
          regioni  sottoposte  a  piano  di  rientro  dai   disavanzi
          sanitari, ovvero  a  programmi  operativi  di  prosecuzione
          degli  stessi,  qualora  nell'ambito  di  detti   piani   o
          programmi  siano  state  previste  operazioni  relative  al
          debito. Sono in ogni caso  fatte  salve  le  certificazioni
          rilasciate  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma   2,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          le certificazioni rilasciate nell'ambito di  operazioni  di
          gestione del debito sanitario, in attuazione  dei  predetti
          piani o programmi operativi»; 
              c) dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: 
              «3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione di
          cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte  salve  le
          certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma
          2, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  secondo  le  modalita'
          stabilite con il decreto di attuazione di cui  all'articolo
          13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183». 
              2. All'articolo 28-quater, comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al primo periodo, dopo le  parole:  «nei  confronti»
          sono  inserite  le  seguenti:  «dello  Stato,  degli   enti
          pubblici nazionali,»; 
              b) al secondo periodo,  dopo  le  parole:  «  legge  28
          gennaio 2009, n. 2,»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  le
          certificazioni  richiamate  all'articolo  9,  comma  3-ter,
          lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto,»; 
              c) al quarto periodo, le parole:  «la  regione,  l'ente
          locale o l'ente del  Servizio  sanitario  nazionale'»  sono
          sostituite dalle seguenti: «l'ente debitore» e  le  parole:
          «della regione, dell'ente locale o dell'ente  del  Servizio
          sanitario  nazionale»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
          «dell'ente debitore». 
              3. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso; 
              b) al comma 1-ter, le parole da:  «;  le  modalita'  di
          certificazione» fino alla fine del comma sono soppresse. 
              4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
          1 a 3 si provvede con le modalita'  previste  dall'articolo
          13, comma 2, della legge  12  novembre  2011,  n.  183.  Le
          certificazioni dei crediti rilasciate secondo le  modalita'
          indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b),  secondo
          periodo,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, come sostituita dal comma 1  del  presente  articolo,
          possono essere utilizzate  anche  ai  fini  dell'ammissione
          alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo  2,
          comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'  e  nei  limiti
          stabiliti dal decreto  di  cui  all'articolo  8,  comma  5,
          lettera b),  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, e all'articolo  39  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
              5. Il documento unico di  regolarita'  contributiva  e'
          rilasciato  anche  in  presenza  di   una   certificazione,
          rilasciata ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  3-bis,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come  da
          ultimo modificato dal presente  articolo,  che  attesti  la
          sussistenza  e  l'importo  di  crediti  certi,  liquidi  ed
          esigibili   vantati   nei   confronti    delle    pubbliche
          amministrazioni  di  importo   almeno   pari   agli   oneri
          contributivi accertati e non ancora versati da parte di  un
          medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, da adottare entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          attuazione del presente  comma,  assicurando  l'assenza  di
          riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.". 
              - Il si riporta il testo dell'articolo 38, del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  38  Requisiti  di  ordine  generale  (art.   45,
          direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n.  554/1999;  art.  17,
          d.P.R. n. 34/2000) 
              1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure  di
          affidamento delle concessioni e degli  appalti  di  lavori,
          forniture e  servizi,  ne'  possono  essere  affidatari  di
          subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti  i
          soggetti: 
              a)  che  si  trovano  in  stato   di   fallimento,   di
          liquidazione coatta, di  concordato  preventivo,  salvo  il
          caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
          1942,  n.  267,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso   un
          procedimento  per  la  dichiarazione   di   una   di   tali
          situazioni; 
              b) nei  cui  confronti  e'  pendente  procedimento  per
          l'applicazione di una delle misure di  prevenzione  di  cui
          all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  o  di
          una delle cause ostative previste  dall'articolo  10  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575;  l'esclusione  e  il  divieto
          operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda   il
          titolare o il direttore tecnico, se si  tratta  di  impresa
          individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta  di
          societa' in nome collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il
          direttore tecnico se si tratta di societa'  in  accomandita
          semplice,  gli   amministratori   muniti   di   poteri   di
          rappresentanza o il direttore  tecnico  o  il  socio  unico
          persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in  caso  di
          societa' con meno di quattro soci, se si  tratta  di  altro
          tipo di societa'; (104) 
              c) nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza  di
          condanna passata in giudicato, o emesso decreto  penale  di
          condanna  divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza   di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          gravi in danno dello Stato o della Comunita'  che  incidono
          sulla  moralita'  professionale;  e'  comunque   causa   di
          esclusione la condanna, con sentenza passata in  giudicato,
          per uno o piu' reati di partecipazione a  un'organizzazione
          criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  quali  definiti
          dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo  1,
          direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano  se
          la sentenza o il decreto sono stati emessi  nei  confronti:
          del titolare o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          impresa individuale; dei soci o del direttore  tecnico,  se
          si  tratta  di  societa'  in  nome  collettivo;  dei   soci
          accomandatari o del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          societa'  in  accomandita  semplice;  degli  amministratori
          muniti di potere di rappresentanza o del direttore  tecnico
          o del socio unico  persona  fisica,  ovvero  del  socio  di
          maggioranza in caso di societa' con meno di  quattro  soci,
          se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
          caso l'esclusione e il divieto operano anche nei  confronti
          dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente  la
          data di pubblicazione del bando di gara, qualora  l'impresa
          non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva
          dissociazione   della   condotta   penalmente   sanzionata;
          l'esclusione e il divieto in ogni caso non  operano  quando
          il  reato  e'  stato   depenalizzato   ovvero   quando   e'
          intervenuta la riabilitazione ovvero  quando  il  reato  e'
          stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
          revoca della condanna medesima; 
              d)  che  hanno  violato  il  divieto  di   intestazione
          fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
          n.  55;  l'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente
          dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
          disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
              e) che  hanno  commesso  gravi  infrazioni  debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo derivante dai rapporti di  lavoro,  risultanti  dai
          dati in possesso dell'Osservatorio; 
              f) che, secondo  motivata  valutazione  della  stazione
          appaltante, hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
          nell'esecuzione delle prestazioni affidate  dalla  stazione
          appaltante che bandisce la gara; o che  hanno  commesso  un
          errore   grave   nell'esercizio   della   loro    attivita'
          professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di  prova  da
          parte della stazione appaltante; 
              g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
          accertate, rispetto agli  obblighi  relativi  al  pagamento
          delle imposte e tasse, secondo la legislazione  italiana  o
          quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
              h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta
          l'iscrizione  nel  casellario  informatico  di   cui   all'
          articolo  7,  comma   10,   per   aver   presentato   falsa
          dichiarazione o falsa documentazione in merito a  requisiti
          e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
          gara e per  l'affidamento  dei  subappalti;  i)  che  hanno
          commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,  alle
          norme   in   materia   di   contributi   previdenziali    e
          assistenziali, secondo la  legislazione  italiana  o  dello
          Stato in cui sono stabiliti; 
              l)  che  non  presentino  la  certificazione   di   cui
          all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo  il
          disposto del comma 2; 
              m) nei cui confronti e'  stata  applicata  la  sanzione
          interdittiva di cui all'articolo 9, comma  2,  lettera  c),
          del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231  o  altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione   compresi    i    provvedimenti
          interdittivi di  cui  all'articolo  36-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 
              m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'  articolo  40,
          comma  9-quater,  risulta   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico di cui all' articolo  7,  comma  10,  per  aver
          presentato falsa dichiarazione o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
              m-ter) di  cui  alla  precedente  lettera  b)  che  pur
          essendo stati vittime dei reati  previsti  e  puniti  dagli
          articoli 317 e 629 del codice  penale  aggravati  ai  sensi
          dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
          giudiziaria, salvo che  ricorrano  i  casi  previsti  dall'
          articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre  1981,  n.
          689. La circostanza di cui al primo periodo  deve  emergere
          dagli indizi a base della richiesta di  rinvio  a  giudizio
          formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente
          alla pubblicazione del  bando  e  deve  essere  comunicata,
          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
          procedente all'Autorita' di cui all' articolo 6,  la  quale
          cura  la  pubblicazione  della   comunicazione   sul   sito
          dell'Osservatorio; 
              m-quater)  che  si  trovino,  rispetto  ad   un   altro
          partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
          situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
          civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se  la
          situazione di controllo o  la  relazione  comporti  che  le
          offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale . 
              1-bis. Le cause di  esclusione  previste  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte a sequestro o confisca ai sensi  dell'  articolo
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,  ed  affidate
          ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a
          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
          affidamento, o finanziario. 
              1-ter. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione
          o falsa documentazione, nelle procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai  sensi  del  comma  1,
          lettera h), fino ad un anno, decorso il quale  l'iscrizione
          e' cancellata e perde comunque efficacia. 
              2. Il candidato o il concorrente  attesta  il  possesso
          dei  requisiti  mediante   dichiarazione   sostitutiva   in
          conformita'  alle  previsioni   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  in
          cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
          quelle per le quali abbia beneficiato della  non  menzione.
          Ai fini del comma 1, lettera  c),  il  concorrente  non  e'
          tenuto ad indicare  nella  dichiarazione  le  condanne  per
          reati  depenalizzati  ovvero  dichiarati  estinti  dopo  la
          condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne'  quelle  per
          le quali e' intervenuta  la  riabilitazione.  Ai  fini  del
          comma 1, lettera g), si intendono gravi le  violazioni  che
          comportano un omesso pagamento di imposte e  tasse  per  un
          importo superiore all'importo di cui all' articolo  48-bis,
          commi  1  e  2-bis,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602;   costituiscono
          violazioni  definitivamente   accertate   quelle   relative
          all'obbligo di pagamento di  debiti  per  imposte  e  tasse
          certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma  1,  lettera
          i), si intendono gravi le violazioni ostative  al  rilascio
          del documento unico di regolarita' contributiva di cui all'
          articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25  settembre  2002,
          n. 210,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui  all'articolo  47,
          comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il
          possesso degli stessi requisiti prescritti per il  rilascio
          del documento unico di regolarita'  contributiva.  Ai  fini
          del comma 1,  lettera  m-quater),  il  concorrente  allega,
          alternativamente: 
              a)  la  dichiarazione  di  non   trovarsi   in   alcuna
          situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
          civile rispetto ad alcun  soggetto,  e  di  aver  formulato
          l'offerta autonomamente; 
              b) la dichiarazione di non essere  a  conoscenza  della
          partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che  si
          trovano, rispetto al concorrente, in una  delle  situazioni
          di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile,  e
          di aver formulato l'offerta autonomamente; 
              c)  la  dichiarazione  di  essere  a  conoscenza  della
          partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che  si
          trovano,  rispetto  al  concorrente,   in   situazione   di
          controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e  di
          aver formulato l'offerta autonomamente. 
              Nelle ipotesi di cui alle  lettere  a),  b)  e  c),  la
          stazione appaltante  esclude  i  concorrenti  per  i  quali
          accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico
          centro decisionale, sulla  base  di  univoci  elementi.  La
          verifica  e  l'eventuale  esclusione  sono  disposte   dopo
          l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
              3. Ai fini degli accertamenti relativi  alle  cause  di
          esclusione  di  cui  al  presente  articolo,   si   applica
          l'articolo 43 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre 2000, n.  445;  resta  fermo  per  le  stazioni
          appaltanti  e  per  gli  enti  aggiudicatori  l'obbligo  di
          acquisire  d'ufficio  il  documento  unico  di  regolarita'
          contributiva. In sede di verifica  delle  dichiarazioni  di
          cui ai commi 1 e  2  le  stazioni  appaltanti  chiedono  al
          competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente
          ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario
          giudiziale  di  cui  all'articolo  21   del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313,
          oppure le visure di  cui  all'articolo  33,  comma  1,  del
          medesimo decreto n. 313 del 2002. 
              4. Ai fini degli accertamenti relativi  alle  cause  di
          esclusione di cui al presente articolo,  nei  confronti  di
          candidati  o  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,   le
          stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o  ai
          concorrenti di fornire i necessari documenti  probatori,  e
          possono altresi' chiedere la cooperazione  delle  autorita'
          competenti. 
              5. Se nessun documento o certificato e'  rilasciato  da
          altro  Stato   dell'Unione   europea,   costituisce   prova
          sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli  Stati
          membri  in  cui  non  esiste  siffatta  dichiarazione,  una
          dichiarazione resa dall'interessato innanzi a  un'autorita'
          giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
          organismo professionale qualificato a riceverla  del  Paese
          di origine o di provenienza." 
              - si riporta il testo  dell'articolo  118,  del  citato
          decreto legislativo 163 del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 118 Subappalto, attivita' che  non  costituiscono
          subappalto e tutela del lavoro 
              1. I  soggetti  affidatari  dei  contratti  di  cui  al
          presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere
          o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
          Il contratto non puo' essere ceduto, a  pena  di  nullita',
          salvo quanto previsto nell'articolo 116. 
              2. La stazione appaltante e'  tenuta  ad  indicare  nel
          progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e,  per
          i lavori, la categoria prevalente con il relativo  importo,
          nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte  le  altre
          lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
          importo.  Tutte  le  prestazioni  nonche'  lavorazioni,   a
          qualsiasi categoria  appartengano,  sono  subappaltabili  e
          affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
          categoria prevalente, con il regolamento,  e'  definita  la
          quota  parte  subappaltabile,   in   misura   eventualmente
          diversificata a seconda delle  categorie  medesime,  ma  in
          ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i  servizi
          e  le  forniture,  tale  quota  e'   riferita   all'importo
          complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
          cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni: 
              1)  che   i   concorrenti   all'atto   dell'offerta   o
          l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
          all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori  o  le
          parti di opere ovvero i servizi e le forniture o  parti  di
          servizi e forniture che intendono subappaltare o  concedere
          in cottimo; 
              2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto
          di subappalto presso la stazione  appaltante  almeno  venti
          giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
          delle relative prestazioni; 
              3)  che  al  momento  del  deposito  del  contratto  di
          subappalto  presso  la  stazione  appaltante  l'affidatario
          trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
          da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
          prescritti  dal   presente   codice   in   relazione   alla
          prestazione   subappaltata   e   la    dichiarazione    del
          subappaltatore  attestante  il   possesso   dei   requisiti
          generali di cui all'articolo 38; 
              4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
          subappalto o  del  cottimo,  alcuno  dei  divieti  previsti
          dall'articolo 10 della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni. 
              3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica  che
          provvedera' a corrispondere direttamente al  subappaltatore
          o al cottimista l'importo dovuto per le  prestazioni  dagli
          stessi eseguite o, in alternativa,  che  e'  fatto  obbligo
          agli affidatari di trasmettere, entro  venti  giorni  dalla
          data di ciascun pagamento effettuato  nei  loro  confronti,
          copia delle fatture quietanzate relative  ai  pagamenti  da
          essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
          con l'indicazione delle ritenute  di  garanzia  effettuate.
          Qualora  gli  affidatari   non   trasmettano   le   fatture
          quietanziate del subappaltatore o del cottimista  entro  il
          predetto  termine,  la  stazione  appaltante  sospende   il
          successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
          pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla  stazione
          appaltante  la  parte  delle   prestazioni   eseguite   dal
          subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione  del
          relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 
              4. L'affidatario deve  praticare,  per  le  prestazioni
          affidate  in  subappalto,   gli   stessi   prezzi   unitari
          risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso  non  superiore
          al venti per cento.  L'affidatario  corrisponde  gli  oneri
          della sicurezza,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in
          subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici   senza   alcun
          ribasso; la stazione appaltante, sentito il  direttore  dei
          lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in   fase   di
          esecuzione, ovvero il direttore  dell'esecuzione,  provvede
          alla verifica dell'effettiva  applicazione  della  presente
          disposizione. L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile
          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
          ultimo,  degli  obblighi  di   sicurezza   previsti   dalla
          normativa vigente. 
              5. Per i lavori, nei cartelli esposti  all'esterno  del
          cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
          le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al  comma
          2, n. 3). 
              6. L'affidatario e' tenuto ad  osservare  integralmente
          il  trattamento  economico  e   normativo   stabilito   dai
          contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
          il settore e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le
          prestazioni;   e',   altresi',   responsabile   in   solido
          dell'osservanza  delle  norme  anzidette   da   parte   dei
          subappaltatori nei confronti dei  loro  dipendenti  per  le
          prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  L'affidatario
          e, per suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla
          stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei   lavori   la
          documentazione   di    avvenuta    denunzia    agli    enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  e
          antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al  comma
          7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
          dell'appalto  o  del  subappalto,  la  stazione  appaltante
          acquisisce d'ufficio  il  documento  unico  di  regolarita'
          contributiva in corso di validita' relativo all'affidatario
          e a tutti i subappaltatori. 
              7. I piani di sicurezza di cui  all'articolo  131  sono
          messi a disposizione delle  autorita'  competenti  preposte
          alle  verifiche  ispettive  di  controllo   dei   cantieri.
          L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di  tutti
          i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di  rendere
          gli specifici  piani  redatti  dai  singoli  subappaltatori
          compatibili tra loro e coerenti  con  il  piano  presentato
          dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
          o di consorzio, detto obbligo  incombe  al  mandatario.  Il
          direttore tecnico di cantiere e' responsabile del  rispetto
          del  piano  da  parte  di  tutte   le   imprese   impegnate
          nell'esecuzione dei lavori. 
              8. L'affidatario che si avvale  del  subappalto  o  del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma  dell'articolo
          2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
          dell'autorizzazione  entro  trenta  giorni  dalla  relativa
          richiesta; tale termine  puo'  essere  prorogato  una  sola
          volta, ove ricorrano giustificati  motivi.  Trascorso  tale
          termine senza che si sia  provveduto,  l'autorizzazione  si
          intende concessa. Per i subappalti  o  cottimi  di  importo
          inferiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo inferiore a 100.000 euro,  i  termini
          per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
          appaltante sono ridotti della meta'. 
              9.   L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in
          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
          subappalto. 
              10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  e  9
          si applicano anche  ai  raggruppamenti  temporanei  e  alle
          societa' anche consortili,  quando  le  imprese  riunite  o
          consorziate  non   intendono   eseguire   direttamente   le
          prestazioni  scorporabili,  nonche'  alle  associazioni  in
          partecipazione quando  l'associante  non  intende  eseguire
          direttamente  le  prestazioni  assunte   in   appalto;   si
          applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
          opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata. 
              11.  Ai  fini  del  presente  articolo  e'  considerato
          subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto  attivita'
          ovunque espletate che richiedono l'impiego  di  manodopera,
          quali le forniture con posa in opera e i noli a  caldo,  se
          singolarmente  di  importo  superiore  al   2   per   cento
          dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di   importo
          superiore a 100.000 euro e qualora  l'incidenza  del  costo
          della manodopera e del personale sia superiore  al  50  per
          cento  dell'importo   del   contratto   da   affidare.   Il
          subappaltatore  non  puo'  subappaltare  a  sua  volta   le
          prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
          impianti e di strutture  speciali  da  individuare  con  il
          regolamento; in tali casi il  fornitore  o  subappaltatore,
          per la posa in opera o  il  montaggio,  puo'  avvalersi  di
          imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
          dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto  obbligo
          all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
          tutti   i   sub-contratti   stipulati   per    l'esecuzione
          dell'appalto, il nome  del  sub-contraente,  l'importo  del
          contratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio  o  fornitura
          affidati. 
              12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti,  le
          seguenti categorie di forniture  o  servizi,  per  le  loro
          specificita', non si configurano come attivita' affidate in
          subappalto: 
              a) l'affidamento di attivita' specifiche  a  lavoratori
          autonomi; 
              b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici". 
              - si riporta il testo dell'articolo 3, comma  1,  lett.
          b) del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione
          ed attuazione del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
          163, recante «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture in attuazione  delle  direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE»): 
              "Art. 3 Definizioni (art. 2, D.P.R. n. 554/1999 e  art.
          2, D.P.R. n. 34/2000) 
              1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
              (omissis) 
              b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto
          pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori,
          soggetti aggiudicatori e stazioni  appaltanti:  i  soggetti
          indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29,
          31, 32 e 33, del codice; " 
              - si  riporta  il  testo  dell'articolo  38,  comma  1,
          lettera i) del citato decreto legislativo, n. 163 del 2006: 
              "i)  strutture,  impianti  e  opere  speciali  previsti
          all'articolo 37, comma  11,  del  codice:  quelli  elencati
          all'articolo 107, comma 2.". 
              - si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  8,  del
          citato decreto legislativo 163 del 2006: 
              "Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento(artt. 16,
          17, 19, r.d. n. 2440/1923; art. 109,  d.P.R.  n.  554/1999;
          articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge  n.  88/2009;
          articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE  e
          articoli 2-bis e 2-ter, lettera  b),  direttiva  92/13/CEE,
          come modificati dalla direttiva 2007/66/CE) 
              (omissis) 
              8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
          verifica del possesso dei prescritti requisiti.". 
              - si riporta il testo dell'articolo 118,  comma  8  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              "Art. 118. Subappalto, attivita' che non  costituiscono
          subappalto e tutela del lavoro 
              (omissis) 
              8. L'affidatario che si avvale  del  subappalto  o  del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma  dell'articolo
          2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
          dell'autorizzazione  entro  trenta  giorni  dalla  relativa
          richiesta; tale termine  puo'  essere  prorogato  una  sola
          volta, ove ricorrano giustificati  motivi.  Trascorso  tale
          termine senza che si sia  provveduto,  l'autorizzazione  si
          intende concessa. Per i subappalti  o  cottimi  di  importo
          inferiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo inferiore a 100.000 euro,  i  termini
          per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
          appaltante sono ridotti della meta'.". 
              - si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  11
          gennaio  1979,  n.12   (Norme   per   l'ordinamento   della
          professione di consulente del lavoro): 
              "Art.1. Esercizio della professione di  consulente  del
          lavoro. 
              Tutti gli adempimenti in materia di lavoro,  previdenza
          ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non
          sono curati dal datore di lavoro, direttamente od  a  mezzo
          di propri dipendenti, non possono essere assunti se non  da
          coloro che siano  iscritti  nell'albo  dei  consulenti  del
          lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge,  salvo
          il disposto del successivo articolo 40, nonche'  da  coloro
          che siano iscritti negli albi degli avvocati e  procuratori
          legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
          commerciali, i quali  in  tal  caso  sono  tenuti  a  darne
          comunicazione agli ispettorati del  lavoro  delle  province
          nel  cui  ambito  territoriale   intendono   svolgere   gli
          adempimenti di cui sopra. 
              I  dipendenti  del  Ministero  del   lavoro   e   della
          previdenza sociale che abbiano  prestato  servizio,  almeno
          per 15 anni, con mansioni di ispettori  del  lavoro  presso
          gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami  per
          l'iscrizione all'albo  dei  consulenti  del  lavoro  e  dal
          tirocinio per esercitare tale attivita'.  Il  personale  di
          cui al presente comma non potra' essere  iscritto  all'albo
          della provincia dove ha prestato servizio  se  non  dopo  4
          anni dalla cessazione del servizio stesso. 
              Il titolo di consulente del lavoro spetta alle  persone
          che, munite dell'apposita abilitazione professionale,  sono
          iscritte nell'albo di cui  all'articolo  8  della  presente
          legge. 
              Le imprese considerate artigiane ai sensi  della  legge
          25 luglio 1956, n. 860 , nonche' le altre piccole  imprese,
          anche in forma cooperativa, possono  affidare  l'esecuzione
          degli adempimenti di cui al  primo  comma  a  servizi  o  a
          centri di assistenza  fiscale  istituiti  dalle  rispettive
          associazioni di  categoria.  Tali  servizi  possono  essere
          organizzati a mezzo dei consulenti  del  lavoro,  anche  se
          dipendenti dalle predette associazioni. 
              Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
          relative agli adempimenti di cui al  primo  comma,  nonche'
          per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
          le imprese di cui al quarto comma possono  avvalersi  anche
          di centri di elaborazione dati che devono  essere  in  ogni
          caso assistiti da uno o piu' soggetti iscritti agli albi di
          cui alla presente legge  con  versamento,  da  parte  degli
          stessi,  della  contribuzione  integrativa  alle  casse  di
          previdenza  sul  volume  di  affari  ai  fini  IVA,  ovvero
          costituiti o  promossi  dalle  rispettive  associazioni  di
          categoria alle condizioni definite al citato quarto  comma.
          I criteri di attuazione della  presente  disposizione  sono
          stabiliti dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale sentiti  i  rappresentanti  delle  associazioni  di
          categoria  e   degli   ordini   e   collegi   professionali
          interessati. Le imprese con oltre 250 addetti  che  non  si
          avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture
          interne possono demandarle a centri di  elaborazione  dati,
          di diretta costituzione od esterni, i quali  devono  essere
          in ogni caso assistiti da uno o piu'  soggetti  di  cui  al
          primo comma. 
              L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non  e'
          richiesta per i soggetti abilitati allo  svolgimento  delle
          predette attivita' dall'ordinamento  giuridico  comunitario
          di appartenenza, che operino in Italia in regime di  libera
          prestazione di servizi. 
              Presso il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale e' istituito un comitato di monitoraggio,  composto
          dalle associazioni di categoria, dai  rappresentanti  degli
          ordini e  collegi  di  cui  alla  presente  legge  e  delle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative  a  livello  nazionale,   allo   scopo   di
          esaminare i problemi connessi all'evoluzione  professionale
          ed occupazionale del settore.". 
              - si riporta il testo dell'articolo 1, comma 553  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.266  (Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              "553. Per accedere  ai  benefici  ed  alle  sovvenzioni
          comunitarie  per  la  realizzazione  di  investimenti,   le
          imprese di tutti i settori  sono  tenute  a  presentare  il
          documento  unico  di  regolarita'   contributiva   di   cui
          all'articolo 2, comma 2,  del  decreto-legge  25  settembre
          2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          novembre 2002, n. 266.".