Art. 33 
 
           Semplificazione del procedimento per l'acquisto 
         della cittadinanza per lo straniero nato in Italia 
 
  1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge  5  febbraio
1992,  n.  91,  all'interessato   non   sono   imputabili   eventuali
inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della  Pubblica
Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il  possesso  dei  requisiti
con ogni idonea documentazione. 
  2. ((Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso  dei  sei
mesi precedenti il compimento del  diciottesimo  anno  di  eta')),  a
comunicare all'interessato, nella sede  di  residenza  quale  risulta
all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma
2 del citato  articolo  4  della  legge  n.  91  del  1992  entro  il
compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza,  il  diritto
puo' essere esercitato anche oltre tale data. 
  ((2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, gli  uffici  pubblici  coinvolti
nei  procedimenti  di  rilascio  della  cittadinanza  acquisiscono  e
trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  5
          febbraio  1992,   n.   91   recante   Nuove   norme   sulla
          cittadinanza, pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1992,
          n. 38.: 
              "Art. 4 
              1. Lo straniero o l'apolide, del quale il  padre  o  la
          madre o uno degli ascendenti  in  linea  retta  di  secondo
          grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino: 
              a) se presta effettivo servizio militare per  lo  Stato
          italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare  la
          cittadinanza italiana; 
              b) se assume pubblico  impiego  alle  dipendenze  dello
          Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare  la
          cittadinanza italiana; 
              c) se, al raggiungimento della maggiore  eta',  risiede
          legalmente  da  almeno  due  anni  nel   territorio   della
          Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di
          voler acquistare la cittadinanza italiana. 
              2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia  risieduto
          legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento  della
          maggiore eta',  diviene  cittadino  se  dichiara  di  voler
          acquistare la cittadinanza italiana  entro  un  anno  dalla
          suddetta data."