Art. 34 
 
Disposizioni  in  materia  di  trasmissione  in  via  telematica  del
  certificato medico di gravidanza indicante  la  data  presunta  del
  parto, del certificato di parto e del certificato  di  interruzione
  di gravidanza 
 
  1. All'articolo 21 del testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. A decorrere  dal  termine  indicato  nel  comma  2-ter,  il
certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto
deve essere inviato all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
(INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico  del
Servizio sanitario nazionale o con  esso  convenzionato,  secondo  le
modalita' e utilizzando i servizi definiti con decreto del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,
utilizzando  il  sistema  di  trasmissione  delle  certificazioni  di
malattia, di cui al decreto del Ministro  della  salute  26  febbraio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.»; 
  b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato  di  parto  o  del
certificato di interruzione  di  gravidanza  deve  essere  effettuata
esclusivamente  per  via  telematica   dalla   competente   struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio  sanitario
nazionale, secondo le modalita' e utilizzando i servizi definiti  con
il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis. 
  2-ter. Le modalita' di comunicazione di cui ai commi 1-bis e  2-bis
trovano applicazione a decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo
alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale  di  cui
al comma 1-bis. 
  2-quater. Fino alla scadenza del termine  di  cui  al  comma  2-ter
rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare  all'INPS
il certificato medico di gravidanza indicante la  data  presunta  del
parto, a sensi del comma  1,  nonche'  la  dichiarazione  sostitutiva
attestante la data del parto, ai sensi  dell'articolo  46  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni». 
  2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni  di  cui
al comma  1  l'amministrazione  provvede  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta il  testo  dell'articolo  21  del  decreto
          legislativo del 26 marzo 2001 n.  151  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della paternita', a norma  dell'articolo
          15 della legge 8 marzo 2000, n. 53),  come  modificato  dal
          presente legge: 
              "Art. 21. Documentazione 
              1. Prima dell'inizio del periodo di divieto  di  lavoro
          di cui all'articolo 16, lettera a), le  lavoratrici  devono
          consegnare al datore di  lavoro  e  all'istituto  erogatore
          dell'indennita'  di  maternita'   il   certificato   medico
          indicante la data presunta del parto. La data indicata  nel
          certificato  fa  stato,  nonostante  qualsiasi  errore   di
          previsione. 
              1-bis. A  decorrere  dal  termine  indicato  nel  comma
          2-ter, il certificato medico  di  gravidanza  indicante  la
          data presunta del parto deve  essere  inviato  all'Istituto
          nazionale della previdenza  sociale  (INPS)  esclusivamente
          per via telematica direttamente  dal  medico  del  Servizio
          sanitario nazionale o con esso  convenzionato,  secondo  le
          modalita' e utilizzando i servizi definiti con decreto  del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente disposizione,  utilizzando
          il  sistema  di  trasmissione   delle   certificazioni   di
          malattia, di cui al decreto del Ministro  della  salute  26
          febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo
          2010, n. 65. 
              2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro  trenta
          giorni, il certificato di nascita  del  figlio,  ovvero  la
          dichiarazione sostitutiva, ai sensi  dell'articolo  46  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
              2-bis. La  trasmissione  all'INPS  del  certificato  di
          parto o del certificato di interruzione di gravidanza  deve
          essere effettuata esclusivamente per via  telematica  dalla
          competente   struttura   sanitaria   pubblica   o   privata
          convenzionata con il Servizio sanitario nazionale,  secondo
          le modalita'  e  utilizzando  i  servizi  definiti  con  il
          decreto interministeriale di cui al comma 1-bis. 
              2-ter. Le modalita' di comunicazione di  cui  ai  commi
          1-bis  e  2-bis  trovano  applicazione  a   decorrere   dal
          novantesimo giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis. 
              2-quater. Fino alla scadenza  del  termine  di  cui  al
          comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per  la  lavoratrice
          di consegnare all'INPS il certificato medico di  gravidanza
          indicante la data presunta del parto, a sensi del comma  1,
          nonche' la dichiarazione sostitutiva attestante la data del
          parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, e successive modificazioni. "