Art. 40 
 
Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del ((
  Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo )) 
 
  1. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,
dopo le parole: «Soprintendenze speciali ed autonome,» sono  aggiunte
le seguenti: «nonche' il reintegro  degli  stanziamenti  di  bilancio
dello stato di previsione della spesa  del  ((Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo))» e dopo le parole: «impegni
gia' presi su dette disponibilita'» sono aggiunte le  seguenti  «,  o
versamenti all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  i  quali  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  con  propri
decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ((ai  fini
della loro riassegnazione)), in aggiunta agli  ordinari  stanziamenti
di bilancio, allo stato di previsione della spesa del ((Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo)) per  l'attivita'  di
tutela e valorizzazione del patrimonio  culturale.».  Restano  fermi,
inoltre, gli obblighi  di  versamento  ((all'entrata))  del  bilancio
dello Stato di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12  novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni. 
  ((1-bis. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30
aprile 2010, n. 64, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin
dalla loro trasformazione in soggetti  di  diritto  privato,  non  si
applicano le disposizioni di legge che prevedono  la  stabilizzazione
del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle  norme
in materia di stipulazione  di  contratti  di  lavoro  subordinato  a
termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  recante:  "Disposizioni
          urgenti in favore della cultura, in materia di incroci  tra
          settori   della   stampa   e    della    televisione,    di
          razionalizzazione   dello   spettro   radioelettrico,    di
          abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione  di
          nuovi impianti  nucleari,  di  partecipazioni  della  Cassa
          depositi e prestiti, nonche'  per  gli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale  della  regione  Abruzzo.",  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  del  31
          marzo 2011, n. 74, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  2  Potenziamento  delle   funzioni   di   tutela
          dell'area archeologica di Pompei 
              1. Al fine di rafforzare  l'efficacia  delle  azioni  e
          degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei
          e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale  della
          Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
          di Pompei, il Ministro per i beni e le attivita'  culturali
          adotta, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, un programma  straordinario  e
          urgente  di   interventi   conservativi   di   prevenzione,
          manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree.
          Il piano e' predisposto dalla competente Soprintendenza  ed
          e' proposto  dal  Direttore  generale  per  le  antichita',
          previo parere del Consiglio superiore per i beni  culturali
          e paesaggistici. 
              2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1
          si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse  derivanti
          dal fondo per le  aree  sottoutilizzate  (F.A.S.),  di  cui
          all'articolo 61 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e
          successive modificazioni, destinati alla regione  Campania,
          nonche' di una quota dei  fondi  disponibili  nel  bilancio
          della Soprintendenza speciale per i  beni  archeologici  di
          Napoli e di Pompei, determinata con  decreto  del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali. La quota da  destinare
          al programma straordinario di manutenzione da  parte  della
          regione Campania  e'  individuata  dalla  Regione  medesima
          nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale
          (PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione. (7) 
              3. Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  e  per  la
          realizzazione  del  programma  di  cui  al   comma   1   e'
          autorizzata l'assunzione, in deroga  alle  disposizioni  di
          cui  all'articolo  2,   commi   8-bis   e   8-quater,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25,  e  di
          cui all'articolo 1, commi  3  e  4,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148,  mediante  l'utilizzazione
          di graduatorie in corso di validita', di personale  di  III
          area, posizione economica F1, nel limite di spesa  di  euro
          900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale e'
          vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio  della
          Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
          di  Pompei  per  almeno  un  quinquennio  dalla   data   di
          assunzione.  E'  altresi'  autorizzata,  in   deroga   alle
          medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione
          di ulteriore personale specializzato,  anche  dirigenziale,
          mediante  l'utilizzazione  di  graduatorie  in   corso   di
          validita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionali
          consentite per l'anno  2011  dalla  normativa  vigente,  da
          destinare  all'espletamento  di  funzioni  di  tutela   del
          patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri  derivanti
          dal presente comma si provvede,  a  valere  sulle  facolta'
          assunzionali  del  predetto  Ministero,  nell'ambito  degli
          stanziamenti di bilancio previsti  a  legislazione  vigente
          per il reclutamento del personale del Ministero per i  beni
          e  le  attivita'  culturali  e  nel  rispetto  dei   limiti
          percentuali in materia di assunzioni di personale  a  tempo
          indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge
          24 dicembre 2007, n. 244, e  successive  modificazioni.  Al
          fine di procedere alle assunzioni di  personale  presso  la
          Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
          di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
          procede, dopo l'utilizzo  delle  graduatorie  regionali  in
          corso di validita' ai fini di  quanto  previsto  dal  terzo
          periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale
          degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante
          dalla votazione complessiva riportata da ciascun  candidato
          nelle  graduatorie  regionali  in   corso   di   validita',
          applicando in caso di parita' di merito il principio  della
          minore eta' anagrafica. La graduatoria unica  nazionale  e'
          elaborata anche al  fine  di  consentire  ai  candidati  di
          esprimere  la  propria  accettazione  e  non  comporta   la
          soppressione  delle  singole   graduatorie   regionali.   I
          candidati che non accettano mantengono la  collocazione  ad
          essi spettante nella  graduatoria  della  regione  per  cui
          hanno concorso. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali provvede alle attivita' di cui al presente  comma
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i
          beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica ed al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  le
          assunzioni effettuate ai sensi  del  presente  comma  ed  i
          relativi oneri. (8) 
              4. La Soprintendenza speciale per i  beni  archeologici
          di  Napoli  e  di  Pompei,  ai  fini  dell'attuazione   del
          programma di cui al comma 1, puo' altresi'  avvalersi,  nel
          rispetto  dei  principi  e  delle  disposizioni  di   fonte
          comunitaria,  della  societa'  ALES   S.p.A.,   interamente
          partecipata dallo Stato, mediante  stipula  di  un'apposita
          convenzione, nell'ambito  delle  risorse  disponibili,  per
          l'affidamento diretto di servizi tecnici,  anche  afferenti
          alla fase di realizzazione degli interventi  in  attuazione
          del programma di cui al comma 1. 
              5. Al fine della realizzazione del programma di cui  al
          comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70,  71,
          72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e
          successive modificazioni, sono  ridotti  della  meta'.  Per
          l'affidamento  dei  lavori  compresi   nel   programma   e'
          sufficiente il livello  di  progettazione  preliminare,  in
          deroga all'articolo 203, comma 3-bis,  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile  del
          procedimento  ritenga  motivatamente   la   necessita'   di
          acquisire un maggiore livello di definizione progettuale. 
              6. Gli interventi previsti  dal  programma  di  cui  al
          comma 1 ricadenti  all'esterno  del  perimetro  delle  aree
          archeologiche  sono  dichiarati   di   pubblica   utilita',
          indifferibili e urgenti e possono  essere  realizzati,  ove
          occorra, in  deroga  alle  previsioni  degli  strumenti  di
          pianificazione urbanistica e territoriali vigenti,  sentiti
          la Regione e il Comune territorialmente competente. 
              7.  Allo  scopo  di  favorire  l'apporto   di   risorse
          provenienti  da  soggetti  privati  per  l'esecuzione   dei
          lavori, dei servizi e delle forniture di cui  al  comma  1,
          gli obblighi  di  pubblicita',  imparzialita',  parita'  di
          trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti  dagli
          articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di  cui
          al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
          modificazioni,  per   i   contratti   di   sponsorizzazione
          finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o  alla
          realizzazione degli  interventi  ricompresi  nel  programma
          straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con
          la pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  nella  Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  e,  ove  occorrente,
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea,  nonche'  su
          due quotidiani a diffusione nazionale,  per  almeno  trenta
          giorni,  contenente   un   elenco   degli   interventi   da
          realizzare,  con  l'indicazione  dell'importo  di   massima
          stimato  previsto  per  ciascuno  intervento.  In  caso  di
          presentazione   di   una   pluralita'   di   proposte    di
          sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a
          ciascun candidato gli specifici  interventi,  definendo  le
          correlate  modalita'  di  valorizzazione  del   marchio   o
          dell'immagine  aziendale  dello  sponsor,  secondo   quanto
          previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata
          o   insufficiente   presentazione   di   candidature,    il
          Soprintendente  puo'  ricercare  ulteriori  sponsor,  senza
          altre formalita' e anche mediante trattativa privata. 
              8. In deroga a quanto previsto dall'articolo  4,  comma
          3, del decreto del Presidente della  Repubblica  29  maggio
          2003,  n.  240,  al   fine   di   assicurare   l'equilibrio
          finanziario  delle  Soprintendenze  speciali  ed  autonome,
          nonche' il reintegro degli stanziamenti di  bilancio  dello
          stato di previsione della spesa del Ministero  dei  beni  e
          delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  con  proprio
          decreto, puo' disporre  trasferimenti  di  risorse  tra  le
          disponibilita' depositate  sui  conti  di  tesoreria  delle
          Soprintendenze  medesime,  in  relazione  alle   rispettive
          esigenze finanziarie, comunque  assicurando  l'assolvimento
          degli  impegni  gia'  presi  su  dette  disponibilita',   o
          versamenti all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  per  i
          quali  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
          autorizzato con propri decreti ad apportare  le  occorrenti
          variazioni di bilancio, ai fini della loro  riassegnazione,
          in aggiunta agli ordinari stanziamenti  di  bilancio,  allo
          stato di previsione della spesa del Ministero  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del turismo per l'attivita'  di
          tutela e valorizzazione del patrimonio culturale." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 85,  della
          citata legge 12 novembre 2011, n. 183: 
              "Art. 4 Riduzioni  delle  spese  non  rimodulabili  dei
          Ministeri 
              (Omissis)" 
              85. Le somme giacenti, alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, nelle contabilita'  speciali,  aperte
          ai sensi dell'articolo 3, comma  8,  del  decreto-legge  25
          marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 maggio 1997, n. 135, e  successive  modificazioni,
          per la gestione dei fondi  assegnati  in  applicazione  dei
          piani di spesa  approvati  ai  sensi  dell'articolo  7  del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,   n.   237,
          intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e
          le  attivita'   culturali,   con   priorita'   per   quelle
          accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto
          entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente,  per  un
          importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012
          e per un importo pari a 10 milioni  di  euro  entro  il  30
          giugno 2013, previa individuazione con uno o  piu'  decreti
          del Ministro per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  su
          proposta  del  Segretario  generale   che   provvede   alla
          necessaria  attivita'  istruttoria  e   di   verifica.   Le
          disposizioni del presente comma  si  applicano  anche  alle
          somme giacenti presso i  conti  di  tesoreria  unica  degli
          Istituti dotati di autonomia speciale di  cui  all'articolo
          15,  comma  3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. 
              (Omissis)" 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  6,  del
          decreto-legge  30  aprile  2010,  n.  64,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, recante:
          "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e  attivita'
          culturali" e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica Italiana del 30 aprile 2010, n. 100: 
              "Art. 3 Disposizioni in materia di personale dipendente
          dalle fondazioni lirico-sinfoniche 
              (Omissis) 
              6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche,  fin  dalla  loro
          trasformazione in soggetti di diritto privato, continua  ad
          applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge
          22 luglio 1977, n. 426, e successive  modificazioni,  anche
          con riferimento ai rapporti di lavoro  instaurati  dopo  la
          loro trasformazione in soggetti di  diritto  privato  e  al
          periodo anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresi'
          inefficaci  i  contratti   di   scrittura   artistica   non
          concretamente riferiti a  specifiche  attivita'  artistiche
          espressamente programmate. Non si applicano, in ogni  caso,
          alle   fondazioni   lirico-sinfoniche    le    disposizioni
          dell'articolo 1, commi 01 e 2, del  decreto  legislativo  6
          settembre 2001, n.  368.  Ai  dipendenti  delle  fondazioni
          lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano
          come  tetto  massimo  le   disposizioni   in   materia   di
          trattamento economico di cui alla  lettera  D  (Gruppo  IV)
          della tabella  A  allegata  al  decreto  del  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  in
          data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998. 
              (Omissis)"