Art. 43 
 
                Disposizioni in materia di trapianti 
 
  1. ((Al terzo comma)) dell'articolo 3 del regio decreto  18  giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo:  «((I  comuni))  trasmettono  i  dati  relativi  al
consenso  o  al  diniego  alla  donazione  degli  organi  al  Sistema
informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge  1
aprile 1999, n. 91.». 
  ((1-bis. Il consenso o  il  diniego  alla  donazione  degli  organi
confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni.)) 
  2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede  senza  nuovi  e
maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  con  le  risorse  umane  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta l'articolo 3  del  Regio  Decreto  del  18
          giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza", pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 26 giugno 1931, n. 146, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 3 (art. 159 T.U. 1926) 
              Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle  persone  aventi
          nel comune la loro residenza o la  loro  dimora  una  carta
          d'identita' conforme al  modello  stabilito  dal  Ministero
          dell'interno. 
              La carta di identita' ha durata di dieci  anni  e  deve
          essere munita della  fotografia  della  persona  a  cui  si
          riferisce. Per i minori di eta' inferiore a  tre  anni,  la
          validita' della carta d'identita' e' di  tre  anni;  per  i
          minori di  eta'  compresa  fra  tre  e  diciotto  anni,  la
          validita' e' di cinque anni. Le carte di identita'  di  cui
          all' articolo 7-vicies ter  del  decreto-legge  31  gennaio
          2005, n. 7 , convertito con modificazioni  dalla  legge  31
          marzo 2005, n. 43 , e successive modifiche ed integrazioni,
          devono essere munite anche delle  impronte  digitali  della
          persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di
          rilevamento  delle  impronte  digitali  i  minori  di  eta'
          inferiore a dodici  anni.  I  Comuni,  trasmettono  i  dati
          relativi al consenso o  al  diniego  alla  donazione  degli
          organi  al  Sistema  informativo  trapianti,  di  cui  all'
          articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91. 
              La   carta   d'identita'   puo'   altresi'    contenere
          l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona
          cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.
          I comuni trasmettono i  dati  relativi  al  consenso  o  al
          diniego alla donazione degli organi al Sistema  informativo
          trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2,  della  legge  1
          aprile 1999, n. 91. 
              La carta d'identita' e' titolo  valido  per  l'espatrio
          anche per motivi di lavoro negli Stati  membri  dell'Unione
          europea  e  in  quelli  con  i  quali   vigono,   comunque,
          particolari accordi internazionali. 
              La carta di identita' valida per l'espatrio  rilasciata
          ai minori di eta'  inferiore  agli  anni  quattordici  puo'
          riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa
          le  veci.   L'uso   della   carta   d'identita'   ai   fini
          dell'espatrio dei minori di anni quattordici e' subordinato
          alla condizione che essi viaggino in compagnia di  uno  dei
          genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in
          una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare  l'assenso  o
          l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o  della
          compagnia  di  trasporto  a  cui  i  minori  medesimi  sono
          affidati. Tale dichiarazione e' convalidata dalla  questura
          o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero. 
              A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identita'
          deve essere indicata la data di scadenza." 
              - si riporta l'articolo 12 del  Decreto  Legge  del  18
          ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per
          la crescita del Paese",  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  19
          ottobre 2012, n. 245, S.O.: 
              "Art. 12 (Fascicolo sanitario elettronico e sistemi  di
          sorveglianza nel settore sanitario) 
              1.  Il  fascicolo  sanitario   elettronico   (FSE)   e'
          l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
          socio-sanitario  generati  da  eventi  clinici  presenti  e
          trascorsi, riguardanti l'assistito. 
              2.  Il  FSE  e'  istituito  dalle  regioni  e  province
          autonome, entro il 31  dicembre  2014  nel  rispetto  della
          normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei   dati
          personali, a fini di: (44) 
              a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 
              b)  studio  e  ricerca  scientifica  in  campo  medico,
          biomedico ed epidemiologico; 
              c) programmazione sanitaria,  verifica  delle  qualita'
          delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria. 
              Il FSE deve consentire anche  l'accesso  da  parte  del
          cittadino ai servizi sanitari  on  line  secondo  modalita'
          determinate nel decreto di cui al comma 7. 
              3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa,  senza
          ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai  soggetti  che
          prendono  in  cura  l'assistito  nell'ambito  del  Servizio
          sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali,
          nonche', su richiesta del cittadino, con i dati  medici  in
          possesso dello stesso. 
              3-bis. Il FSE  puo'  essere  alimentato  esclusivamente
          sulla  base  del  consenso  libero  e  informato  da  parte
          dell'assistito, il quale puo'  decidere  se  e  quali  dati
          relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel
          fascicolo medesimo. 
              4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
          perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale  e
          dei servizi socio-sanitari regionali che prendono  in  cura
          l'assistito. 
              5. La consultazione dei dati e documenti  presenti  nel
          FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera
          a) del comma 2, puo'  essere  realizzata  soltanto  con  il
          consenso dell'assistito e sempre nel rispetto  del  segreto
          professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria  secondo
          modalita' individuate a riguardo. Il mancato  consenso  non
          pregiudica  il  diritto  all'erogazione  della  prestazione
          sanitaria. 
              6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
          sono perseguite dalle regioni e  dalle  province  autonome,
          nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          e dal Ministero della salute nei  limiti  delle  rispettive
          competenze attribuite dalla  legge,  senza  l'utilizzo  dei
          dati  identificativi  degli  assistiti  presenti  nel  FSE,
          secondo  livelli  di  accesso,  modalita'  e   logiche   di
          organizzazione ed elaborazione dei dati  definiti,  con  il
          decreto di cui al comma 7, in conformita'  ai  principi  di
          proporzionalita',  necessita'   e   indispensabilita'   nel
          trattamento dei dati personali. 
              6-bis. La consultazione dei dati e  documenti  presenti
          nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
          realizzata soltanto in forma protetta e  riservata  secondo
          modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma  7.  Le
          interfacce, i sistemi e le applicazioni  software  adottati
          devono assicurare piena interoperabilita' tra le  soluzioni
          secondo modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma
          7. 
              7. Fermo restando quanto previsto  dall'  articolo  15,
          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95
          , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
          n. 135 , entro 90 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Ministro della salute e del  Ministro  delegato
          per l'innovazione tecnologica, di concerto con il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati
          personali, ai  sensi  dell'  articolo  154,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196   ,   sono
          stabiliti:  i   contenuti   del   FSE   e   i   limiti   di
          responsabilita' e i compiti  dei  soggetti  che  concorrono
          alla sua implementazione, i sistemi di codifica  dei  dati,
          le garanzie e  le  misure  di  sicurezza  da  adottare  nel
          trattamento dei dati personali  nel  rispetto  dei  diritti
          dell'assistito, le modalita' e i livelli  diversificati  di
          accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
          6, la definizione e le relative modalita'  di  attribuzione
          di un codice identificativo univoco dell'assistito che  non
          consenta  l'identificazione  diretta  dell'interessato,   i
          criteri  per  l'interoperabilita'   del   FSE   a   livello
          regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle  regole
          tecniche del sistema pubblico di connettivita'. 
              8. Le disposizioni recate  dal  presente  articolo  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica e le amministrazioni interessate  provvedono  alle
          attivita' di competenza nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              9. La cabina  di  regia  per  l'attuazione  dell'Agenda
          digitale italiana, di cui all' articolo 47,  comma  2,  del
          decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35  ,  e
          successive modificazioni,  e'  integrata  per  gli  aspetti
          relativi al settore sanitario con un  componente  designato
          dal Ministro della salute, il  cui  incarico  e'  svolto  a
          titolo gratuito. 
              10.  I  sistemi  di  sorveglianza  e  i   registri   di
          mortalita', di tumori e di altre patologie, di  trattamenti
          costituiti da trapianti di cellule e tessuti e  trattamenti
          a base di medicinali per terapie  avanzate  o  prodotti  di
          ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
          ai fini di prevenzione, diagnosi,  cura  e  riabilitazione,
          programmazione sanitaria,  verifica  della  qualita'  delle
          cure, valutazione dell'assistenza sanitaria  e  di  ricerca
          scientifica in ambito medico, biomedico  ed  epidemiologico
          allo scopo di  garantire  un  sistema  attivo  di  raccolta
          sistematica di dati anagrafici, sanitari ed  epidemiologici
          per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
          la salute, di una particolare malattia o di una  condizione
          di salute rilevante in una popolazione definita. 
              11. I sistemi di sorveglianza e i registri  di  cui  al
          comma 10 sono istituiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano e acquisito il  parere  del  Garante
          per la protezione  dei  dati  personali.  Gli  elenchi  dei
          sistemi di sorveglianza e dei registri  di  mortalita',  di
          tumori e di altre patologie, di trattamenti  costituiti  da
          trapianti di cellule e tessuti  e  trattamenti  a  base  di
          medicinali per terapie avanzate o  prodotti  di  ingegneria
          tessutale  e  di   impianti   protesici   sono   aggiornati
          periodicamente con  la  stessa  procedura.  L'attivita'  di
          tenuta e aggiornamento dei  registri  di  cui  al  presente
          comma e' svolta con le risorse disponibili in via ordinaria
          e rientra tra le attivita' istituzionali  delle  aziende  e
          degli enti del Servizio sanitario nazionale. 
              12. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano possono istituire con  propria  legge  registri  di
          tumori e di altre patologie, di mortalita'  e  di  impianti
          protesici di rilevanza regionale e provinciale  diversi  da
          quelli di cui al comma 10. 
              13. Fermo restando quanto previsto dall'  articolo  15,
          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95
          , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
          n. 135 ,  con  regolamento,  da  adottare  ai  sensi  dell'
          articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ,
          e successive modificazioni, su proposta del Ministro  della
          salute, acquisito il parere del Garante per  la  protezione
          dei dati personali e previa intesa in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  diciotto
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono individuati, in conformita' alle disposizioni  di  cui
          agli articoli 20 , 22  e  154  del  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  ,   e   successive
          modificazioni, i soggetti  che  possono  avere  accesso  ai
          registri di cui al presente articolo, e i dati che  possono
          conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza
          dei dati. 14. I contenuti del regolamento di cui  al  comma
          13  devono  in  ogni  caso  informarsi   ai   principi   di
          pertinenza, non eccedenza, indispensabilita'  e  necessita'
          di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . 
              15. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
          nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
          spesa  informatica,  anche  mediante  la   definizione   di
          appositi    accordi    di    collaborazione,     realizzare
          infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a  livello
          sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
          sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  ,  delle
          infrastrutture tecnologiche per il FSE  a  tale  fine  gia'
          realizzate  da  altre  regioni  o  dei  servizi  da  queste
          erogate, ovvero avvalersi dell'infrastruttura centrale  per
          il FSE, fruibile in modalita' cloud computing e conforme ai
          criteri stabiliti dal decreto  di  cui  al  comma  7,  resa
          disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi
          della societa' di cui al comma 15  dell'  articolo  83  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 . 
              15-bis. Entro il 31 dicembre  2013,  le  regioni  e  le
          province  autonome  presentano  all'Agenzia  per   l'Italia
          digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE. 
              15-ter. L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  sulla  base
          delle  esigenze  avanzate  dalle  regioni  nell'ambito  dei
          rispettivi piani cura la progettazione e  la  realizzazione
          dell'infrastruttura centrale per il FSE di cui al comma 15. 
              15-quater.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale   e   il
          Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti
          di rispettiva competenza, al fine di: 
              a) valutare e approvare, entro 60 giorni,  i  piani  di
          progetto presentati dalle regioni e province  autonome  per
          la realizzazione del FSE, verificandone la  conformita'  ai
          criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7; 
              b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte  delle
          regioni e province  autonome,  conformemente  ai  piani  di
          progetto approvati. 
              15-quinquies. Per la realizzazione  dell'infrastruttura
          centrale di FSE di cui al  comma  15,  e'  autorizzata  una
          spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e  ai
          5 milioni di euro a decorrere dal  2015,  da  definirsi  su
          base annua con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale."