(( Art. 46-ter 
 
         Disposizioni in favore dell'Esposizione Universale 
                        di Milano del 2015 )) 
 
  ((1.  Al  fine  dello  svolgimento  delle  attivita'   di   propria
competenza,  la  societa'  Expo  2015  s.p.a.  puo'  avvalersi  della
struttura organizzativa di Consip spa, nella sua qualita' di centrale
di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del codice di  cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  mediante  preventiva
stipula di apposita convenzione che preveda il  mero  rimborso  delle
relative spese a carico della societa' Expo 2015 s.p.a. e senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
  ((2. Fermo restando il conseguimento complessivo  dei  risparmi  di
spesa previsti a legislazione vigente, le  societa'  in  house  degli
enti locali soci di Expo 2015  s.p.a.  possono  procedere,  anche  in
deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente  in
materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo  determinato
necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali  essenziali
e altre  opere,  nonche'  per  la  prestazione  di  servizi  e  altre
attivita',  tutte  strettamente  connesse   all'evento,   fino   alla
conclusione delle medesime e comunque con  durata  non  oltre  il  31
dicembre 2015, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere.)) 
  ((3. L'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo tra il Governo  della
Repubblica italiana e il Bureau Internationale des Expositions  sulle
misure necessarie per facilitare  la  partecipazione  all'Esposizione
Universale di Milano  del  2015,  fatto  a  Roma  l'11  luglio  2012,
ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, si  interpreta
nel senso che le disposizioni dell'articolo  17,  quinto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  si
applicano   anche   alle    prestazioni    di    servizi    attinenti
all'architettura e all'ingegneria previste al capo IV, sezione I, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.)) 
  ((4. Ai diritti per l'accesso all'Esposizione Universale di  Milano
del 2015 si  applica,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
l'aliquota ridotta del 10 per cento.)) 
  ((5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione  delle  opere
Expo indispensabili per l'Evento,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico  di
cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.   43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2013,  n.  71,
sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati,  fino  alla
concorrenza  del  contributo  in  conto  impianti  dovuto  dai   soci
inadempienti, i finanziamenti  statali  relativi  ad  opere  connesse
all'Evento,  gia'  incluse  in  apposito  allegato  al  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri  22  ottobre  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre  2008,  e  successive
modificazioni, il cui progetto definitivo non e' stato approvato  dal
CIPE alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta il comma  34  dell'articolo  3  del  D.Lgs.
          12-4-2006 n. 163 
              Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a   lavori,
          servizi  e  forniture   in   attuazione   delle   direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE, 
              pubblicato nella Gazz. Uff.  2  maggio  2006,  n.  100,
          S.O.: 
              "34. La «centrale di committenza» e' un'amministrazione
          aggiudicatrice che: 
              -   acquista   forniture   o   servizi   destinati   ad
          amministrazioni aggiudicatrici o altri enti  aggiudicatori,
          o 
              - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi  quadro
          di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
          aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori." 
              - Il D.P.R. 26-10-1972 n. 633 
              Istituzione  e  disciplina  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto e' pubblicato nella Gazz. Uff. 11  novembre  1972,
          n. 292, S.O. 
              -  si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del   D.L.
          26-4-2013 n. 43 
              Disposizioni  urgenti   per   il   rilancio   dell'area
          industriale  di  Piombino,  di   contrasto   ad   emergenze
          ambientali, in favore delle  zone  terremotate  del  maggio
          2012 e per accelerare la  ricostruzione  in  Abruzzo  e  la
          realizzazione degli interventi per Expo 2015, 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2013, n. 97: 
              "Art.   5   Disposizioni   volte   ad   accelerare   la
          realizzazione di Expo 2015 
              In vigore dal 26 giugno 2013 
              1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione  dell'evento
          Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di  cui  agli
          allegati del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  22  ottobre  2008,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  277  del  26  novembre  2008,  e  successive
          modificazioni,  nonche'   degli   interventi   strettamente
          funzionali nelle  programmazioni  comunali,  provinciali  e
          regionali, e della  contestuale  presenza  di  cantieri  in
          corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, il rispetto  dei  tempi  stabiliti
          per lo svolgimento dell'evento Expo  2015  e  l'adempimento
          degli obblighi internazionali assunti dal Governo  italiano
          nei confronti  del  Bureau  International  des  Expositions
          (BIE): (15) 
              a) il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: 
              "2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il
          Sindaco di Milano e  i  rappresentanti  degli  enti  locali
          interessati, sono istituiti gli organismi per  la  gestione
          delle  attivita',  compresa  la  previsione  di  un  tavolo
          istituzionale per il governo complessivo  degli  interventi
          regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
          Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti  i  criteri
          di  ripartizione  e  le   modalita'   di   erogazione   dei
          finanziamenti. Con il medesimo decreto e'  nominato,  senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          nell'ambito dei soggetti della  governance  della  Societa'
          Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l'Amministratore delegato, il
          Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a  cui
          vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, gia'
          conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo
          per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri  e  le  deroghe
          previsti nelle ordinanze di  protezione  civile  richiamate
          all'articolo 3, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  15
          maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012,  n.
          100, da intendersi estese a tutte le norme  modificative  e
          sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono  altresi'
          attribuiti al Commissario Unico i  poteri  del  Commissario
          Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e  delle
          funzioni di cui agli articoli 12  e  13  della  Convenzione
          sulle esposizioni internazionali firmata  a  Parigi  il  22
          novembre 1928, come da  ultimo  modificata  con  protocollo
          aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972,  ratificato
          ai sensi della legge 3 giugno 1978, n.  314,  che  verranno
          individuati  con  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri. 
              2.1.    Nel    rispetto    dei    principi     generali
          dell'ordinamento, della  normativa  dell'Unione  europea  e
          degli obblighi internazionali  assunti  dall'Italia  e  nei
          limiti delle risorse stanziate ai sensi della  legislazione
          vigente, il Commissario unico esercita  poteri  sostitutivi
          per   risolvere   situazioni   o   eventi   ostativi   alla
          realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli
          allegati del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  22  ottobre  2008,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla  partecipazione
          degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento
          dell'Evento. 
              2.2. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere  in
          deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza,  nei
          limiti indicati con delibera  del  Consiglio  dei  Ministri
          sentito  il  Presidente  della  regione   Lombardia.   Tali
          ordinanze, cosi' come i provvedimenti  commissariali  anche
          adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis,  sono
          immediatamente efficaci e devono  essere  pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale.  Le  ordinanze  del  Commissario  unico
          delegato  del  Governo  per   Expo   2015   sono   altresi'
          pubblicate,  in  evidenza,  nella  prima  pagina  del  sito
          internet di Expo 2015. Il Commissario  unico  delegato  del
          Governo   per   Expo   2015,   al   termine   dell'incarico
          commissariale,  invia   al   Parlamento   e   ai   Ministri
          dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e  dei
          trasporti una relazione sulle attivita' svolte,  anche  per
          il superamento delle criticita' emerse  e  sullo  stato  di
          attuazione  delle   opere,   nonche'   la   rendicontazione
          contabile delle spese sostenute in relazione alla  gestione
          commissariale di Expo Milano 2015. 
              2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31  maggio
          2013, con proprio provvedimento, fino a  tre  soggetti,  di
          alta  e  riconosciuta  professionalita'  nelle   discipline
          giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata
          esperienza  istituzionale,  delegati  per   le   specifiche
          funzioni in  relazione  a  determinate  opere  e  attivita'
          nonche'  per  le   funzioni   di   garanzia   e   controllo
          dell'andamento  dei   lavori   delle   opere   strettamente
          funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione  e
          per assicurare il corretto  ed  efficiente  utilizzo  delle
          deroghe e dei poteri di cui ai  commi  2,  2.1  e  2.2  del
          presente articolo. Uno  dei  delegati  puo'  essere  scelto
          anche nel  ruolo  dei  prefetti.  I  soggetti  delegati  si
          avvalgono per  la  loro  attivita'  delle  strutture  della
          societa' ovvero del contingente di personale gia' esistente
          presso la struttura del Commissario Straordinario  delegato
          del Governo per Expo Milano 2015 cui il  Commissario  Unico
          subentra,  ivi  inclusa  la  titolarita'  della   esistente
          relativa  contabilita'  speciale,  ovvero   del   personale
          distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, eventuali compensi dei  delegati  sono  a  carico
          delle disponibilita' della predetta contabilita'. 
              2-ter.  Il  commissario  esercita  tutte  le  attivita'
          necessarie, coordinandosi con la societa' Expo  2015  p.a.,
          affinche' gli impegni finanziari  assunti  dai  soci  siano
          mantenuti negli importi di cui all'allegato 1  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei
          tempi  adeguati  alla  realizzazione  delle  opere  e  allo
          svolgimento dell'Evento."; (16) 
              b) al comma 216 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
          2012, n. 228, le parole: "nella realizzazione delle  stesse
          opere", sono sostituite dalle  seguenti:  "prioritariamente
          nella realizzazione delle opere nonche' per lo  svolgimento
          delle attivita' strettamente  necessarie  per  la  gestione
          dell'Evento, previa attestazione, da parte della  societa',
          della conclusione del piano delle opere"; 
              c)  ai  contratti  di  appalto  di  lavori,  servizi  e
          forniture della societa'  Expo  2015  S.p.A.  si  applicano
          direttamente,   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico e della  normativa  comunitaria,
          le deroghe  normative  previste  in  materia  di  contratti
          pubblici per il Commissario delegato per gli interventi  di
          Expo 2015, ai sensi  delle  ordinanze  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri richiamate all'articolo 3, comma  1,
          lettera a),  del  decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59,
          convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la societa'  ha
          altresi' facolta' di deroga agli artt. 93 e 140 del decreto
          legislativo  12  aprile   2006,   n.   163   nonche'   alle
          disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per  le
          opere  temporanee  la  societa'  puo'   altresi'   derogare
          all'applicazione dell'art. 127 del decreto  legislativo  12
          aprile   2006,   n.   163.   In   attesa    dell'attuazione
          dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, per le opere in corso di realizzazione
          e  da  realizzare  da  parte  di  Expo  2015  S.p.A.,   che
          riguardano  recuperi  ambientali,  rilevati  e   sottofondi
          stradali  e  ferroviari  nonche'  piazzali,  e'  consentito
          l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al  punto
          7.1.4 dell'allegato  1,  suballegato  1,  del  decreto  del
          Ministero dell'ambiente 5  febbraio  1998,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale  n.  88
          del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o
          da  acquisire  da  impianti   autorizzati   con   procedura
          semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.   Possono   trovare
          applicazione per le procedure di affidamento  da  porre  in
          essere da parte della  Societa'  l'art.  59,  anche  per  i
          lavori diversi  dalla  manutenzione  e  l'art.  253,  comma
          20-bis, del citato D.Lgs. n. 163  del  2006,  anche  per  i
          contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e  oltre
          la data del 31 dicembre 2013. Le disposizioni di  cui  alla
          presente lettera si possono applicare anche  alle  stazioni
          appaltanti relativamente alle seguenti  opere  strettamente
          funzionali all'Evento: 
              1. Interconnessione Nord Sud tra la SS  11  all'altezza
          di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino; 
              2. Linea Metropolitana di Milano M4; 
              3. Linea Metropolitana di Milano M5; 
              4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara - Expo; 
              5. Parcheggi Remoti Expo; 
              6. Collegamento SS 11 da Molino  Dorino  ad  Autostrada
          dei Laghi - lotto 1 da Molino  Dorino  a  Cascina  Merlata;
          lotto 2 da Cascina Merlata  a  innesto  a  A8;  Adeguamento
          Autostrada dei Laghi  tra  il  nuovo  svincolo  Expo  e  lo
          svincolo Fiera; (16) 
              d) i Padiglioni dei  Paesi,  i  manufatti  e  qualunque
          altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i
          quali  sussista   l'obbligo   di   smontaggio   ovvero   di
          smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati,  a
          tutti  gli  effetti,  come  edifici  temporanei  ai   sensi
          dell'art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380  ;  agli  edifici
          temporanei connessi  all'evento  Expo  2015,  per  i  quali
          sussista l'obbligo di smontaggio ovvero  di  smantellamento
          al termine dell'evento, non si applicano le seguenti norme:
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 relativamente al
          rispetto  dei  valori  limite  del  fabbisogno  di  energia
          primaria, dell'obbligo di certificazione energetica  e  del
          soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza;  art.
          11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  5  dicembre  1997,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22  dicembre
          1997; art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
          42. La sostenibilita' ambientale di Expo 2015  e'  in  ogni
          caso garantita dalla compensazione delle emissioni  di  CO2
          nel corso della preparazione  e  realizzazione  dell'evento
          nonche',  negli  edifici  non  temporanei,  da  prestazioni
          energetiche  e  da  copertura  dei   consumi   di   calore,
          elettricita' e raffrescamento attraverso fonti  rinnovabili
          superiori ai minimi previsti dalla legge; (16) 
              e)  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   lo   Sviluppo
          Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
          Finanze,  da  emanare  entro  il  30  aprile   2013,   sono
          individuate misure volte alla tutela dei  segni  distintivi
          di Expo 2015 SpA in  relazione  all'Esposizione  Universale
          "Expo  Milano  2015",  ivi  compreso  quanto  necessario  a
          garantire  l'appartenenza  in  via   esclusiva   dei   beni
          immateriali rappresentati da marchi, loghi,  denominazioni,
          simboli  e  colori  che  contraddistinguono  l'attivita'  e
          l'Esposizione,  ed  al  relativo  uso  per  il  periodo  di
          svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre
          2015. Con il medesimo decreto  sono  individuati  specifici
          interventi volti a reprimere attivita' parallele  a  quelle
          esercitate  da  enti  economici  o   non   economici,   non
          autorizzate da Expo  2015  SpA,  dirette  ad  intraprendere
          attivita' di commercializzazione parassitaria  al  fine  di
          ricavarne visibilita' o profitto  economico  (fenomeno  del
          c.d. "ambush  marketing"),  anche  prevedendo  le  relative
          sanzioni amministrative da un minimo di 5.000  euro  ad  un
          massimo di 250.000  euro,  fatte  salve  le  sanzioni  gia'
          previste dalla legislazione vigente; 
              f) nei giudizi che riguardano  i  provvedimenti  e  gli
          atti del Commissario Unico e le  procedure  di  affidamento
          dei contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  di
          Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni  processuali
          di cui all'art. 125 del decreto legislativo n. 104/2010; 
              g) nella prospettiva della crescita per  il  Paese,  il
          Comitato Interministeriale Programmazione Economica  assume
          le decisioni strategiche,  anche  finalizzate  ad  ottenere
          eventuali finanziamenti comunitari, per  la  valorizzazione
          dell'innovazione del settore turistico e la  valorizzazione
          del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse  con  la
          realizzazione  dell'Expo  Milano   2015,   assicurando   il
          coordinamento   tra    le    amministrazioni    interessate
          concertandole con il  Commissario  Unico  delegato  per  il
          Governo ed il Commissario  di  sezione  per  il  Padiglione
          Italia, la  regione  Lombardia,  la  camera  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura   di   Milano,   la
          provincia e il  comune  di  Milano  e  le  eventuali  altre
          autonomie    locali    coinvolte    nella     realizzazione
          dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il  Commissario
          unico riferisce trimestralmente  al  CIPE  sullo  stato  di
          attuazione delle opere e su  azioni  correttive  intraprese
          per il superamento delle criticita' (16). 
              1-bis. La Societa'  Expo  2015  S.p.A.  puo'  stipulare
          apposito Protocollo con le Nazioni Unite  per  disciplinare
          le  modalita'  della  relativa  partecipazione  a  supporto
          dell'organizzazione dell'Evento. A  tal  fine  puo'  essere
          costituito uno  specifico  Fondo  Fiduciario  (Trust  Fund)
          attraverso il quale l'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite
          opera, a valere sulle risorse della  Societa',  secondo  le
          modalita' previste nel medesimo Protocollo. (17) 
              1-ter. In relazione  alla  specificita'  dell'attivita'
          operativa,  a  valere  sulle  risorse  della   contabilita'
          speciale  del  Commissario  generale  di  sezione  per   il
          Padiglione Italia, puo' essere istituito un Fondo economale
          per il pagamento delle spese contrattuali per le quali  non
          e' possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella
          forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal  fine
          il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia
          nomina un funzionario responsabile  del  predetto  servizio
          cassa economale, la cui  attivita'  e'  disciplinata  dagli
          articoli 33 e seguenti del regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254, e
          dagli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze 21 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006. (17) 
          1-quater.  Le   disposizioni   di   cui   all'articolo   10
          dell'Accordo  tra  la  Repubblica  italiana  e  il   Bureau
          International des Expositions, ratificato  ai  sensi  della
          legge 14 gennaio 2013, n. 3,  in  materia  di  esenzioni  a
          favore  dei  Commissariati  generali  di  sezione  per   la
          partecipazione all'Esposizione Universale di  Milano  2015,
          si  applicano,  limitatamente  alle  attivita'  svolte   in
          relazione alla  realizzazione  e  gestione  del  Padiglione
          Italia, alla Expo 2015 S.p.A."