(( Art. 47-bis 
 
Misure  per  garantire  la   piena   funzionalita'   e   semplificare
  l'attivita'  della   Commissione   per   l'accesso   ai   documenti
  amministrativi )) 
 
  ((1.  All'articolo  27  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a)al comma 2:)) 
  ((1) le parole: «e' composta  da  dodici  membri»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e' composta da dieci membri»;)) 
  ((2) dopo le parole: «quattro scelti fra il personale di  cui  alla
legge 2 aprile 1979, n. 97,» sono inserite  le  seguenti:  «anche  in
quiescenza,»;)) 
  ((3) le parole: «due fra i professori  di  ruolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e uno scelto fra i professori di ruolo»;)) 
  ((4) le parole: «e uno fra i dirigenti dello Stato  e  degli  altri
enti pubblici» sono soppresse;)) 
  (( b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente:)) 
  ((«2-bis. La  Commissione  delibera  a  maggioranza  dei  presenti.
L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne  determina  la
decadenza».)) 
  ((2. La Commissione di cui all'articolo 27  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, come da ultimo modificato  dal  presente  articolo,  e'
ricostituita entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. Fino  alla  data  di
nuova  costituzione,  la  Commissione  continua   a   operare   nella
precedente composizione.)) 
  ((3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,  n.
184, e' soppresso.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7-8-1990
          n. 241 recante  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi, pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990,
          n. 192, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.27.  Commissione  per   l'accesso   ai   documenti
          amministrativi. 
              1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri  la  Commissione  per   l'accesso   ai   documenti
          amministrativi. 
              2.  La  Commissione  e'  nominata   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
          dei Ministri. Essa e'  presieduta  dal  sottosegretario  di
          Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  ed  e'
          composta da dieci membri, dei  quali  due  senatori  e  due
          deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
          quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2  aprile
          1979, n. 97,  anche  in  quiescenza,  su  designazione  dei
          rispettivi organi  di  autogoverno,  e  uno  scelto  fra  i
          professori di ruolo in materie  giuridiche.  E'  membro  di
          diritto della Commissione il  capo  della  struttura  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  che  costituisce  il
          supporto   organizzativo   per   il   funzionamento   della
          Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero  di
          esperti non superiore a cinque unita',  nominati  ai  sensi
          dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              2-bis.  La  Commissione  delibera  a  maggioranza   dei
          presenti.  L'assenza  dei   componenti   per   tre   sedute
          consecutive ne determina la decadenza. 
              3. La Commissione e' rinnovata ogni  tre  anni.  Per  i
          membri parlamentari si procede a nuova nomina  in  caso  di
          scadenza o scioglimento anticipato delle Camere  nel  corso
          del triennio. 
              4. (abrogato) 
              5. La Commissione  adotta  le  determinazioni  previste
          dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato  il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla presente legge; redige una  relazione  annuale  sulla
          trasparenza dell'attivita' della pubblica  amministrazione,
          che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio  dei
          Ministri;  propone   al   Governo   modifiche   dei   testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia  garanzia  del  diritto  di  accesso   di   cui
          all'articolo 22. 
              6. Tutte le amministrazioni sono  tenute  a  comunicare
          alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima,  le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato. 
              7. (abrogato)" 
              - si riporta il testo dell' 12 del D.P.R. 12-4-2006  n.
          184 recante Regolamento recante disciplina  in  materia  di
          accesso ai documenti amministrativi, pubblicato nella Gazz.
          Uff. 18 maggio 2006, n. 114, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art.12. Tutela amministrativa dinanzi  la  Commissione
          per l'accesso. 
              1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso  da  parte
          dell'interessato  avverso  il  diniego  espresso  o  tacito
          dell'accesso   ovvero   avverso   il    provvedimento    di
          differimento    dell'accesso,    ed    il    ricorso    del
          controinteressato avverso le determinazioni che  consentono
          l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con  avviso
          di ricevimento indirizzata alla  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri  -  Commissione  per  l'accesso  ai  documenti
          amministrativi. Il ricorso puo' essere  trasmesso  anche  a
          mezzo  fax  o  per  via  telematica,  nel  rispetto   della
          normativa, anche regolamentare, vigente. 
              2.    Il    ricorso,    notificato    agli    eventuali
          controinteressati con le modalita' di cui  all'articolo  3,
          e' presentato nel termine  di  trenta  giorni  dalla  piena
          conoscenza del provvedimento impugnato o  dalla  formazione
          del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine
          di   quindici   giorni   dall'avvenuta   comunicazione    i
          controinteressati possono presentare  alla  Commissione  le
          loro controdeduzioni. 
              3. Il ricorso contiene: 
              a) le generalita' del ricorrente; 
              b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; 
              c) la sommaria esposizione dei fatti; 
              d)  l'indicazione  dell'indirizzo  al  quale   dovranno
          pervenire, anche a mezzo  fax  o  per  via  telematica,  le
          decisioni della Commissione. 
              4. Al ricorso sono allegati: 
              a)  il  provvedimento  impugnato,  salvo  il  caso   di
          impugnazione di silenzio rigetto; 
              b)   le   ricevute   dell'avvenuta   spedizione,    con
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  di  copia  del
          ricorso ai controinteressati, ove individuati gia' in  sede
          di presentazione della richiesta di accesso. 
              5.  Ove   la   Commissione   ravvisi   l'esistenza   di
          controinteressati,  non  gia'  individuati  nel  corso  del
          procedimento, notifica ad essi il ricorso. 
              6. Le deliberazioni sono  adottate  a  maggioranza  dei
          presenti. La Commissione si pronuncia entro  trenta  giorni
          dalla presentazione del ricorso o dal decorso  del  termine
          di cui al comma 2. Scaduto  tale  termine,  il  ricorso  si
          intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere
          del Garante per la protezione dei dati personali il termine
          e' prorogato di  venti  giorni.  Decorsi  inutilmente  tali
          termini, il ricorso si intende respinto. 
              7. Le sedute della Commissione non sono  pubbliche.  La
          Commissione: 
              a)   dichiara   irricevibile   il   ricorso    proposto
          tardivamente; 
              b)  dichiara  inammissibile  il  ricorso  proposto   da
          soggetto non legittimato o  comunque  privo  dell'interesse
          previsto dall'articolo  22,  comma  1,  lettera  b),  della
          legge; 
              c)  dichiara  inammissibile  il   ricorso   privo   dei
          requisiti di cui al comma  3  o  degli  eventuali  allegati
          indicati al comma 4; 
              d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso. 
              8.   La   decisione    di    irricevibilita'    o    di
          inammissibilita' del ricorso non preclude  la  facolta'  di
          riproporre la richiesta d'accesso e quella di  proporre  il
          ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni  o
          il  nuovo  comportamento  del  soggetto  che   detiene   il
          documento. 
              9. La decisione della Commissione  e'  comunicata  alle
          parti e  al  soggetto  che  ha  adottato  il  provvedimento
          impugnato entro lo stesso termine di cui al  comma  6.  Nel
          termine di trenta giorni, il soggetto che  ha  adottato  il
          provvedimento   impugnato    puo'    emanare    l'eventuale
          provvedimento confermativo motivato previsto  dall'articolo
          25, comma 4, della legge. 
              10. La  disciplina  di  cui  al  presente  articolo  si
          applica, in quanto compatibile,  al  ricorso  al  difensore
          civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge. "