(( Art. 49-bis 
 
        Misure per il rafforzamento della spending review )) 
 
  ((1. Al fine di coordinare l'azione  del  Governo  e  le  politiche
volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare  la
qualita' dei servizi  pubblici  offerti,  e'  istituito  un  Comitato
interministeriale,  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  dal
Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il  Parlamento
e il coordinamento dell'attivita' di Governo,  dal  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e  dal  Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del
Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri,
in ragione della rispettiva competenza  in  ordine  alle  materie  da
trattare.  Il  Comitato  svolge   attivita'   di   indirizzo   e   di
coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti  pubblici,  nonche'  delle
societa' controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni
pubbliche che non emettono strumenti finanziari  quotati  in  mercati
regolamentati,  con  particolare  riferimento  alla   revisione   dei
programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese,
alla razionalizzazione delle attivita'  e  dei  servizi  offerti,  al
ridimensionamento delle strutture, alla  riduzione  delle  spese  per
acquisto  di  beni  e  servizi,  all'ottimizzazione  dell'uso   degli
immobili  e  alle  altre  materie  individuate  dalla  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio  2012,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012,  o  da  ulteriori
direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.)) 
  ((2.  Ai  fini  della   razionalizzazione   della   spesa   e   del
coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
puo' nominare con proprio decreto un Commissario  straordinario,  con
il compito di formulare indirizzi  e  proposte,  anche  di  carattere
normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al  comma  1,  terzo
periodo.)) 
  ((3. Il Commissario straordinario opera in piena  autonomia  e  con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' scelto  tra  persone,
anche estranee alla pubblica amministrazione,  dotate  di  comprovata
esperienza e capacita'  in  materia  economica  e  di  organizzazione
amministrativa.)) 
  ((4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 2 stabilisce:)) 
  (( a)la durata dell'incarico, che non puo' comunque eccedere i  tre
anni;)) 
  (( b)l'indennita' del  Commissario  straordinario,  nei  limiti  di
quanto previsto dall'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214;)) 
  (( c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia  e
delle finanze delle quali il Commissario straordinario puo' avvalersi
nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.)) 
  ((5. Il Commissario straordinario ha diritto di  corrispondere  con
tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di  chiedere  ad
essi,  oltre  a  informazioni  e  documenti,  la  collaborazione  per
l'adempimento delle sue  funzioni.  In  particolare,  il  Commissario
straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o  alimentate.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario  puo'
disporre  lo  svolgimento   di   ispezioni   e   verifiche   a   cura
dell'Ispettorato per la funzione pubblica e  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.
68, la collaborazione della Guardia di finanza.)) 
  ((6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario  straordinario
presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma
di  lavoro  recante  gli  obiettivi  e  gli  indirizzi   metodologici
dell'attivita'  di  revisione  della  spesa   pubblica.   Nel   corso
dell'incarico il Commissario straordinario, anche  su  richiesta  del
Comitato   interministeriale,   puo'   presentare   aggiornamenti   e
integrazioni del programma ai fini della loro approvazione  da  parte
del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali  aggiornamenti  e
integrazioni sono trasmessi alle Camere.)) 
  ((7. Il Commissario straordinario, se richiesto,  svolge  audizioni
presso le competenti Commissioni parlamentari.)) 
  ((8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera ))b)((,  nel  limite
massimo di 150 mila euro per  l'anno  2013,  di  300  mila  euro  per
ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per  l'anno  2016,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
  ((9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5  e  6  del  decreto-legge  7
maggio 2012, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2,  della  legge  6  luglio
2012, n. 94, sono abrogati.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1, comma 2 della legge  31/12/2009,
          n. 196, recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica",
          pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: 
              "Art.  1.  (Principi  di  coordinamento  e  ambito   di
          riferimento) 
              1. (omissis) 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti e, comunque, le amministrazioni  di  cui  all'
          articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165 , e successive modificazioni. " 
              - si riporta l'articolo  23-ter  del  D.L.  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito con modificazioni nella  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici", pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2011, n.
          300, S.O.: 
              "Art. 23-ter. - (Disposizioni in materia di trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165 , e successive modificazioni, ivi  incluso  il
          personale  in  regime  di  diritto  pubblico  di  cui  all'
          articolo 3 del medesimo decreto legislativo,  e  successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»." 
              - si riporta l'articolo 3 del  decreto  legislativo  19
          marzo 2001, n. 68, recante  "Adeguamento  dei  compiti  del
          Corpo della Guardia di finanza,  a  norma  dell'articolo  4
          della L. 31 marzo 2000, n. 78", pubblicato nella Gazz. Uff.
          26 marzo 2001, n. 71, S.O.: 
              "Art. 3. Collaborazione con organi ed enti nazionali. 
              1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle
          proprie competenze  in  materia  economica  e  finanziaria,
          collabora  con  gli  organi   costituzionali.   La   stessa
          collaborazione, previe intese con il Comando generale, puo'
          essere fornita agli organi  istituzionali,  alle  Autorita'
          indipendenti e agli  enti  di  pubblico  interesse  che  ne
          facciano richiesta. 
              2. Nell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1,
          i militari del Corpo agiscono con le facolta'  e  i  poteri
          previsti dalle leggi e regolamenti vigenti." 
              - si riporta l'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante "Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280: 
              "Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi) 
              (omissis) 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1." 
              -  gli  articoli  1,  1-bis,  2,  3,  4,  5  e  6   del
          decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,  recante  "Disposizioni
          urgenti per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,
          n. 94, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2012,  n.  106,
          abrogati dalla presente legge, recavano: 
              «Art. 1 Comitato  interministeriale  per  la  revisione
          della spesa pubblica» 
              «Art. 1-bis (Determinazione dei costi e dei  fabbisogni
          standard  di  comuni,  citta'  metropolitane,  province   e
          regioni)» 
              «Art.   2    (Commissario    straordinario    per    la
          razionalizzazione  della  spesa  per  acquisti  di  beni  e
          servizi)» 
              «Art. 3 Organizzazione e programma di lavoro» 
              «Art. 4 (Relazione al Parlamento)» 
              «Art. 5. (Poteri)» 
              «Art. 6 (Requisiti di nomina)» 
              -si riporta l'articolo 1 della legge 6 luglio 2012,  n.
          94, recante "Conversione in legge, con  modificazioni,  del
          decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52,  recante  disposizioni
          urgenti per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica,
          pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio  2012,  n.  156,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 
              1. Il decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  recante
          disposizioni urgenti per la razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
          riportate in allegato alla presente legge. 
              2.  Le  disposizioni   contenute   nel   Capo   I   del
          decreto-legge di cui al comma 1 hanno efficacia  fino  alla
          data del 31 dicembre 2014. 
              3.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato."