(( Art. 49-quater 
 
                Anticipazione di liquidita' in favore 
           dell'Associazione italiana della Croce Rossa )) 
 
  ((1.  Nelle  more  dello  svolgimento  delle   attivita'   di   cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 28  settembre  2012,  n.  178,
l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)  puo'  presentare  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il  30
settembre 2013, con certificazione congiunta  del  presidente  e  del
direttore  generale,  un'istanza  di  accesso  ad  anticipazione   di
liquidita', per l'anno 2014, nel limite massimo  di  150  milioni  di
euro. L'anticipazione e'  concessa,  previa  presentazione  da  parte
della CRI di un piano di  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a  carico  di  singoli
comitati territoriali, a  valere  sulla  sezione  per  assicurare  la
liquidita' dei debiti certi, liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo  1,  comma
10,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.)) 
  ((2. All'erogazione della somma di cui al comma  1  si  provvede  a
seguito:)) 
  (( a)della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee  e
congrue di  copertura  annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di
liquidita' maggiorata degli interessi, verificate da apposito  tavolo
tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato;)) 
  (( b)della sottoscrizione di apposito contratto  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la CRI, nel
quale sono definite le modalita'  di  erogazione  e  di  restituzione
delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore  a
trenta anni, prevedendo altresi',  qualora  l'ente  non  adempia  nei
termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia  le  modalita'
di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori.  Il  tasso
di interesse a carico dell'ente e' pari al rendimento di mercato  dei
buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta il testo dell'art. 4 del D.Lgs.  28-9-2012
          n. 178 recante Riorganizzazione dell'Associazione  italiana
          della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo  2  della
          legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicato nella Gazz.  Uff.
          19 ottobre 2012, n. 245: 
              "Art. 4 Patrimonio 
              1.  Il  Commissario  e  successivamente  il  Presidente
          nazionale, fino al 31 dicembre 2013, con il parere conforme
          di un  comitato  nominato  con  la  stessa  composizione  e
          modalita'  di  designazione  e  nomina  di  quello  di  cui
          all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonche', dalla predetta
          data fino al 31 dicembre 2015, l'Ente: 
              a) redigono, almeno entro il 31  dicembre  2013,  e  di
          seguito aggiornano lo stato di consistenza  patrimoniale  e
          l'inventario dei beni immobili di proprieta' o comunque  in
          uso della CRI, nonche' elaborano e aggiornano un  piano  di
          valorizzazione degli immobili  per  recuperare  le  risorse
          economiche e finanziarie per  il  ripiano  degli  eventuali
          debiti accumulati anche a carico di singoli  comitati,  con
          riferimento   all'ultimo   conto   consuntivo   consolidato
          approvato e alle  esigenze  di  bilancio  di  previsione  a
          decorrere dall'anno 2013; 
              b)  identificano  i  beni   immobili,   non   pervenuti
          all'attuale CRI con negozi giuridici modali,  da  mantenere
          all'Ente a garanzia  di  potenziali  debiti  per  procedure
          giurisdizionali  in  corso,  fino  alla  definizione  della
          posizione debitoria; 
              c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga  alla
          normativa vigente in  materia  economico-finanziaria  e  di
          contabilita' degli enti pubblici non economici, nei  limiti
          del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli
          comitati e con riferimento ai conti consuntivi  consolidati
          e alle esigenze  di  bilancio  di  previsione  a  decorrere
          dall'anno  2013,  gli  immobili  pervenuti  alla   CRI,   a
          condizione che non provengano da negozi giuridici modali  e
          che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari
          e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse
          pubblico dell'Associazione; 
              d) trasferiscono all'Associazione, a decorrere  dal  1°
          gennaio 2014, i beni pervenuti alla CRI  attraverso  negozi
          giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese  di
          manutenzione ordinaria a carico dell'usuario, alla medesima
          data quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e
          dei compiti istituzionali; 
              e)  compiono  le  attivita'  necessarie  per   ricavare
          reddito, attraverso negozi giuridici  di  godimento,  dagli
          immobili  non  necessari  allo  svolgimento   dei   compiti
          istituzionali e di interesse pubblico; 
              f)  esercitano  la  rinuncia  a  donazioni  modali   di
          immobili  non  piu'  proficuamente  utilizzabili   per   il
          perseguimento dei fini statutari; 
              g) restituiscono, sentite le amministrazioni  pubbliche
          titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in
          godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento
          dei compiti istituzionali e di interesse pubblico; 
              h) trasferiscono all'Associazione, a decorrere  dal  1°
          gennaio 2014 e con le  modalita'  di  cui  all'articolo  2,
          comma 3,  lettera  a),  i  beni  mobili  acquistati  con  i
          contributi del Ministero della difesa per  l'esercizio  dei
          compiti affidati al Corpo militare volontario  e  al  Corpo
          delle  infermiere  volontarie,  nonche'   i   beni   mobili
          acquisiti   con   contributi   pubblici    e    finalizzati
          all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4. 
              2.  Sino  al  31  dicembre  2015  il   Commissario,   e
          successivamente  il  Presidente  dell'Ente,   provvede   al
          ripiano dell'indebitamento  pregresso  della  CRI  mediante
          procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A
          tale fine accerta la massa passiva  risultante  dai  debiti
          insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche  a
          carico dei bilanci dei singoli comitati e  con  riferimento
          all'ultimo  conto  consuntivo  consolidato  approvato,   ed
          istituisce  apposita   gestione   separata,   nella   quale
          confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui  causa
          giuridica  si  sia  verificata  in  data  anteriore  al  31
          dicembre   2011   anche   se   accertata   successivamente.
          Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
          la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione
          degli immobili prevista dal comma  1,  lettera  c)  per  il
          pagamento anche parziale  dei  debiti,  mediante  periodici
          stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni
          previsti dalla legge. 
              3. Avverso  il  provvedimento  del  Commissario  o  del
          Presidente dell'Ente che  prevede  l'esclusione,  totale  o
          parziale, di un credito dalla massa  passiva,  i  creditori
          esclusi possono  proporre  ricorso,  entro  il  termine  di
          trenta giorni dalla notifica, al Ministro della salute, che
          si  pronuncia  entro  sessanta   giorni   dal   ricevimento
          decidendo allo stato degli atti. 
              4.  Il  Commissario  o  il  Presidente   dell'Ente   e'
          autorizzato  a  definire  transattivamente,   con   propria
          determinazione, le pretese dei  creditori,  in  misura  non
          superiore al 70 per cento di  ciascun  debito  complessivo,
          con rinuncia ad ogni altra pretesa e  con  la  liquidazione
          obbligatoria   entro   trenta   giorni   dalla   conoscenza
          dell'accettazione della transazione. 
              5. Il Commissario o il Presidente dell'Ente,  entro  il
          31 ottobre 2015, predispone il piano di riparto finale e lo
          sottopone al Ministero della Salute che lo approva entro il
          31 dicembre 2015. 
              6.  L'atto  di  approvazione  di  cui  al  comma  5  e'
          trasmesso  al  Tribunale  di  Roma,  che,  verificatane  la
          correttezza    formale,    pronuncia,    con     ordinanza,
          l'esdebitazione della CRI e dell'Ente, con  liberazione  di
          essi dai debiti di cui al comma 2 residui nei confronti dei
          creditori concorsuali non soddisfatti.  Con  tale  atto  e'
          disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche
          a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni
          della CRI.  Contro  l'atto  di  approvazione  del  piano  i
          creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Roma, in
          composizione  collegiale,  funzionalmente  competente,  che
          decide con ordinanza in camera di  consiglio.  Contro  tale
          provvedimento puo' essere proposto  soltanto  ricorso  alla
          Corte di cassazione per motivi di legittimita'. 
              7. Per quanto non disposto  dal  presente  articolo  si
          applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa
          di cui al titolo V del regio decreto n.  267  del  1942,  e
          successive    modificazioni    in    quanto    compatibili,
          intendendosi  che  le  funzioni   del   comitato   di   cui
          all'articolo 198 dello stesso regio decreto sono svolte dal
          comitato di cui al comma 1 fino al 31 dicembre  2013  e  da
          quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a)  sino  al
          31 dicembre 2015." 
              - si riporta il testo del comma 10 dell'art. 1 del D.L.
          8-4-2013  n.  35  recante  Disposizioni  urgenti   per   il
          pagamento    dei    debiti    scaduti    della     pubblica
          amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
          territoriali, nonche' in materia di versamento  di  tributi
          degli enti locali, pubblicato nella  Gazz.  Uff.  8  aprile
          2013, n. 82 convertito con modificazioni con legge 6-6-2013
          n. 64, pubblicata nella Gazz. Uff. 7 giugno 2013, n. 132: 
              "10.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   un   fondo,
          denominato  "Fondo  per  assicurare   la   liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con  una
          dotazione  di  9.327.993.719  euro  per  il   2013   e   di
          14.527.993.719 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo
          precedente e' distinto in tre sezioni a  cui  corrispondono
          tre articoli del relativo capitolo di bilancio,  denominati
          rispettivamente "Sezione per assicurare la  liquidita'  per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
          locali" con una dotazione di  1.800  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2013 e 2014, "Sezione per assicurare la
          liquidita'  alle  regioni  e  alle  province  autonome  per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da
          quelli  finanziari  e  sanitari"  con  una   dotazione   di
          2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719  euro
          per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita' per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
          del Servizio Sanitario Nazionale",  con  una  dotazione  di
          5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di
          euro  per   l'anno   2014.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e
          alla Corte dei conti, possono  essere  disposte  variazioni
          compensative, in termini di competenza e di  cassa,  tra  i
          predetti articoli in relazione alle richieste  di  utilizzo
          delle risorse. A tal fine,  le  somme  affluite  sul  conto
          corrente di tesoreria di cui al successivo comma  11,  sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   la
          riassegnazione  ai  pertinenti  articoli  del   Fondo.   E'
          accantonata  una  quota,  pari  al  10  per  cento,   della
          dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo  2,
          comma 1, per essere destinata, entro il  31  ottobre  2013,
          unitamente  alle  disponibilita'  non  assegnate  in  prima
          istanza e  con  le  medesime  procedure  ivi  previste,  ad
          anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti  di
          cui all'articolo 2 richieste in data  successiva  a  quella
          prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
          oltre il 30 settembre 2013."