(( Art. 49-quinquies 
 
          Misure finanziarie urgenti per gli enti locali )) 
 
  ((1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a)all'articolo 243-bis,  comma  5,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di
cui al  presente  comma  risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
amministrazione, ordinaria o  commissariale,  e  non  risulti  ancora
intervenuta la delibera della Corte dei conti di  approvazione  o  di
diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in
carica  ha  facolta'  di  rimodulare  il   piano   di   riequilibrio,
presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi  alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo  4-bis,  comma  2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149»;)) 
  ((   b)all'articolo   243-quater,   comma   2,   le   parole:   «la
sottocommissione di cui al comma 1» sono sostituite  dalle  seguenti:
«la commissione di cui all'articolo 155».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  243-bis,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Articolo 243-bis Procedura di riequilibrio finanziario
          pluriennale (490) 
              1. I comuni  e  le  province  per  i  quali,  anche  in
          considerazione  delle  pronunce  delle  competenti  sezioni
          regionali della Corte dei conti  sui  bilanci  degli  enti,
          sussistano squilibri strutturali del bilancio in  grado  di
          provocare il dissesto  finanziario,  nel  caso  in  cui  le
          misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
          a superare le condizioni di  squilibrio  rilevate,  possono
          ricorrere, con deliberazione consiliare alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal  presente
          articolo. La predetta procedura non  puo'  essere  iniziata
          qualora  la  sezione  regionale  della  Corte   dei   Conti
          provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6,  comma  2,
          del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,  ad
          assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive
          di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo. 
              2.  La  deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
              3.  Il  ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare,  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
              4. Le  procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio di 60 giorni dalla data  di  esecutivita'  della
          delibera  di  cui  al  comma  1,  delibera  un   piano   di
          riequilibrio finanziario pluriennale della  durata  massima
          di dieci anni, compreso  quello  in  corso,  corredato  del
          parere  dell'organo  di  revisione   economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
          comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
          rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
          relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
          sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149 
              6. Il piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
              a) le eventuali misure  correttive  adottate  dall'ente
          locale in considerazione dei comportamenti  difformi  dalla
          sana gestione finanziaria  e  del  mancato  rispetto  degli
          obiettivi  posti  con  il  patto  di   stabilita'   interno
          accertati dalla competente sezione  regionale  della  Corte
          dei conti; 
              b)   la    puntuale    ricognizione,    con    relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
              c) l'individuazione,  con  relative  quantificazione  e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
              d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano  di
          riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
          amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
          prevedere  nei  bilanci  annuali  e  pluriennali   per   il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
              7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
              8.  Al  fine  di  assicurare  il  prefissato   graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
              a) puo' deliberare le aliquote o  tariffe  dei  tributi
          locali nella misura massima consentita, anche in deroga  ad
          eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 
              b) e' soggetto ai  controlli  centrali  in  materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
          243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2; 
              c) e'  tenuto  ad  assicurare,  con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
              d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
          sulle assunzioni di personale previsto  dall'articolo  243,
          comma 1; 
              e) e' tenuto ad effettuare una revisione  straordinaria
          di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
          stralciando  i  residui  attivi  inesigibili  o  di  dubbia
          esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio  fino  al
          compimento  dei  termini  di  prescrizione,   nonche'   una
          sistematica  attivita'  di  accertamento  delle   posizioni
          debitorie  aperte  con  il   sistema   creditizio   e   dei
          procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
          sottostanti ed una verifica della consistenza ed  integrale
          ripristino  dei  fondi  delle  entrate   con   vincolo   di
          destinazione; 
              f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
          spesa con indicazione di  precisi  obiettivi  di  riduzione
          della stessa, nonche' una verifica e  relativa  valutazione
          dei costi di tutti i  servizi  erogati  dall'ente  e  della
          situazione  di  tutti  gli  organismi  e   delle   societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
              g)  puo'  procedere  all'assunzione  di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio. 
              9. In caso di accesso al  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
              a) a decorrere dall'esercizio  finanziario  successivo,
          riduzione  delle  spese  di  personale,  da  realizzare  in
          particolare attraverso  l'eliminazione  dai  fondi  per  il
          finanziamento della retribuzione accessoria  del  personale
          dirigente e di quello del comparto, delle  risorse  di  cui
          agli articoli 15, comma 5, e 26,  comma  3,  dei  Contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  del   1°   aprile   1999
          (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
          non  connessa  all'effettivo  incremento  delle   dotazioni
          organiche; 
              b) entro il termine di un  triennio,  riduzione  almeno
          del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
          di cui all'intervento 03 della spesa corrente; 
              c) entro il termine di un  triennio,  riduzione  almeno
          del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
          cui all'intervento  05  della  spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse proprie; 
              d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto   salvo   quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi." 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  243-quater  del
          citato decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Articolo 243-quater Esame del  piano  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale   e   controllo   sulla   relativa
          attuazione (493) 
              1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di  cui
          all'articolo 243-bis, comma 5,  il  piano  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale  e'  trasmesso   alla   competente
          sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti,
          nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale,
          entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla   data   di
          presentazione del piano, svolge la  necessaria  istruttoria
          anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione
          delle  autonomie   della   Corte   dei   conti.   All'esito
          dell'istruttoria,  la  Commissione  redige  una   relazione
          finale, con gli eventuali allegati, che e'  trasmessa  alla
          sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (494) 
              2.  In  fase  istruttoria,  la   commissione   di   cui
          all'articolo  155  puo'  formulare  rilievi   o   richieste
          istruttorie, cui l'ente e' tenuto a fornire risposta  entro
          trenta giorni. Ai  fini  dell'espletamento  delle  funzioni
          assegnate, la Commissione di cui  al  comma  1  si  avvale,
          senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza  o
          rimborsi  di  spese,  di  cinque   segretari   comunali   e
          provinciali in disponibilita', nonche' di cinque unita'  di
          personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie
          degli enti locali, in posizione di  comando  o  distacco  e
          senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
              3. La sezione regionale di controllo  della  Corte  dei
          conti,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
          ricezione della documentazione di cui al comma 1,  delibera
          sull'approvazione o sul diniego del piano,  valutandone  la
          congruenza  ai  fini   del   riequilibrio.   In   caso   di
          approvazione  del  piano,  la  Corte   dei   Conti   vigila
          sull'esecuzione  dello  stesso,  adottando   in   sede   di
          controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma
          6, lettera a), apposita pronuncia. 
              4.  La  delibera  di  accoglimento  o  di  diniego   di
          approvazione  del   piano   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno. 
              5. La delibera di approvazione o di diniego  del  piano
          puo' essere impugnata entro  30  giorni,  nelle  forme  del
          giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni  riunite
          della Corte dei  conti  in  speciale  composizione  che  si
          pronunciano,  nell'esercizio  della  propria  giurisdizione
          esclusiva  in  tema  di  contabilita'  pubblica,  ai  sensi
          dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro
          30 giorni dal deposito del  ricorso.  Le  medesime  Sezioni
          riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della
          medesima giurisdizione esclusiva,  sui  ricorsi  avverso  i
          provvedimenti di ammissione al Fondo di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter. 
              6. Ai fini del controllo dell'attuazione del  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
          revisione  economico-finanziaria  dell'ente  trasmette   al
          Ministero dell'interno e alla competente Sezione  regionale
          della Corte dei conti,  entro  quindici  giorni  successivi
          alla scadenza di  ciascun  semestre,  una  relazione  sullo
          stato di attuazione del piano e  sul  raggiungimento  degli
          obiettivi intermedi  fissati  dal  piano  stesso,  nonche',
          entro il 31  gennaio  dell'anno  successivo  all'ultimo  di
          durata del  piano,  una  relazione  finale  sulla  completa
          attuazione dello stesso e sugli obiettivi  di  riequilibrio
          raggiunti. (495) 
              7. La mancata presentazione del piano entro il  termine
          di  cui  all'articolo  243-bis,   comma   5,   il   diniego
          dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte  della
          competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
          e reiterato  mancato  rispetto  degli  obiettivi  intermedi
          fissati dal piano, ovvero  il  mancato  raggiungimento  del
          riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del  periodo
          di  durata  del  piano  stesso,  comportano  l'applicazione
          dell'articolo 6, comma 2, del decreto  legislativo  n.  149
          del 2011, con l'assegnazione  al  Consiglio  dell'ente,  da
          parte del Prefetto,  del  termine  non  superiore  a  venti
          giorni per la deliberazione del dissesto."