Art. 31 Designazione dell'autorita' competente l. Ferme restando le competenze degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, l'autorita' competente allo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualita' DOP/IGP/STG di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari. 2. Ai controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualita' DOP/IGP/STG per tutti i prodotti contemplati dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 1151/2012 si applicano le procedure e le prescrizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 882/2004. 3. I controlli ufficiali riguardano: a) la verifica della conformita' di un prodotto al corrispondente disciplinare; b) il monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, in conformita' dell'art. 13 per i nomi registrati a norma del titolo II del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e in conformita' dell'art. 24 per i nomi registrati a norma del titolo III del medesimo Regolamento (UE) n. 1151/2012. 4. Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del Regolamento (UE) n. 1151/2012, i controlli ufficiali sono svolti in base a un'analisi del rischio e in caso di violazione si applicano tutte le misure necessarie.