Art. 31 
 
               Designazione dell'autorita' competente 
 
  l. Ferme restando le competenze degli agenti e ufficiali di polizia
giudiziaria, l'autorita' competente allo  svolgimento  dei  controlli
ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi  giuridici
connessi ai regimi di qualita' DOP/IGP/STG di cui al Regolamento (UE)
n. 1151/2012 e' il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari. 
  2. Ai controlli ufficiali intesi a verificare  l'adempimento  degli
obblighi giuridici connessi ai regimi  di  qualita'  DOP/IGP/STG  per
tutti i prodotti contemplati dall'allegato I del Regolamento (UE)  n.
1151/2012 si applicano le procedure e le prescrizioni  stabilite  dal
Regolamento (CE) n. 882/2004. 
  3. I controlli ufficiali riguardano: 
  a) la verifica della conformita' di un prodotto  al  corrispondente
disciplinare; 
  b) il  monitoraggio  dell'uso  di  nomi  registrati  per  designare
prodotti immessi in commercio, in conformita' dell'art. 13 per i nomi
registrati a norma del titolo II del Regolamento (UE) n. 1151/2012  e
in conformita' dell'art. 24 per i nomi registrati a norma del  titolo
III del medesimo Regolamento (UE) n. 1151/2012. 
  4.  Per  garantire  che  siano  rispettate  le   prescrizioni   del
Regolamento (UE) n. 1151/2012, i controlli ufficiali sono  svolti  in
base a un'analisi del rischio e in caso di  violazione  si  applicano
tutte le misure necessarie.