Art. 11 Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia (( 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti: «1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresi' tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita' di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale. 2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui e' necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis». )) 2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti (( speciali )) pericolosi a titolo professionale (( compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, )) o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (( speciali )) pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operativita' del SISTRI e' fissato al 1° ottobre 2013. (( Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio. )) 3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operativita' e' fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8. (( 3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo. )) 4. Entro il 3 marzo 2014 e' adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui e' necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006. 5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013. 6. Sono abrogati: a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006; b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante «Termini di riavvio progressivo del SISTRI», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013. 7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione (( e all'ottimizzazione )) del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni (( e l'ottimizzazione )) sono adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni (( e l'ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio' non intralci la corretta tracciabilita' dei rifiuti ne' comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario, )) anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilita' delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o societa' interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformita' alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrita' dei dati di tracciabilita'. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresi', rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi». 8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni (( e all'ottimizzazione )) di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data puo' essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare se cio' si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni (( e l'ottimizzazione )) introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformita' del SISTRI alle norme e finalita' vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operativita' del sistema, entro (( i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operativita'. )) La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni, (( dell'ottimizzazione )) e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis. 10. Al fine di assicurare la funzionalita' del SISTRI senza soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base dell'attivita' di audit dei costi, eseguita da una societa' specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia Digitale, al versamento alla societa' concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al netto di quanto gia' versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento e' subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformita' di cui al comma 8. (( Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e' obbligatorio dal 1o ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e' obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di piu' di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale. 12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : «(nuovo produttore)». (( 12-bis. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti: "1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184; b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico: a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema; b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. 1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalita': a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a); b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita' agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp). 1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate: a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attivita'; c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione". 12-ter. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "I soggetti di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),". 12-quater. All'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:". 12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il seguente: "19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183". )) 13. E' abrogato l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, e' soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI (( comprendente, oltre ai soggetti gia' partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare )), senza compensi o indennizzi per i partecipanti ne' altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (( Il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato. )) 14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato e' superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.». (( 14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonche' di migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilita', all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo periodo dopo le parole: «articolazioni centrali» sono inserite le seguenti: «e periferiche». All'attuazione del presente comma si provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.88: "Articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)) 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresi' tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita' di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale. 2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui e' necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis. 4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania. 5. (abrogato) 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento 8CE) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall'articolo 26, paragrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero. 7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate. 8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita' con le quali il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalita' semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). 10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore e' tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosita' dei rifiuti." - Si riporta il testo dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.88: "Articolo 188-bis (Controllo della tracciabilita' dei rifiuti) 1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilita' dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale. 2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire: a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009; oppure b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonche' del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193. 3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non e' tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonche' dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorita' di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica. 4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonche' dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193. 4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti ed a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio' non intralci la corretta tracciabilita' dei rifiuti e comporti un aumento di rischio ambientale e/o sanitario , anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilita' delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o societa' interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformita' alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrita' dei dati di tracciabilita'. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresi', rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi." - Si riporta il testo dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.88: 183. Definizioni 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto; c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in qualita' di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti; m) «prevenzione»: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in qualita' di commerciante o intermediario; o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano stati concepiti; s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni (590): 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno; 3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione del deposito temporaneo; cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale; dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualita'; ee) «compost di qualita'»: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni; ff) «digestato di qualita'»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b); hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (591); nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto; oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito; pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 . - Si riporta il testo dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.88: "Articolo 190 (Registri di carico e scarico) 1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3, dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184; b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico: a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema; b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. 1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalita': a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a); b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita' agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del «circuito organizzato di raccolta» di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp). 1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla presente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate: a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attivita'; c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; d) per gli intermediari e i commercianti almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione e entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all' articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. 3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta. 5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. 6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7. 7. Nell' Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» e' sostituita dalla disgiunzione: «o». 8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. 9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all' articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti." - Si riporta il testo dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.88: "Articolo 193 (Trasporto dei rifiuti) 1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. 3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. 4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose. 5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonche' per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne' al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno. 6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. 7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. 8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione e' validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. 9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto. 9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche' effettuata percorrendo la pubblica via, non e' considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui e' socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. 10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. 11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. 12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purche' siano effettuate nel piu' breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita' del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilita' per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attivita' di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179. 13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009." - Si riporta il testo dell'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.88: "Articolo 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti) 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilita' nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilita' occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalita' stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalita' di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalita' di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. 5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilita' dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette piu' violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie." - Si riporta il testo dell'articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.88: "Articolo 260-ter (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca) 1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attivita' di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione. 3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non puo' essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo. 4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, e' sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato. 5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256." - Si riporta il testo dell'articolo 23 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312: "Articolo 23 (Rilascio delle autorizzazioni) 1. Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l'autorizzazione dell'autorita' competente. Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue: a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere; d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie. 2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato ed essere rinnovate. 3. L'autorita' competente nega l'autorizzazione qualora ritenga che il metodo di trattamento previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente, in particolare quando non sia conforme all'articolo 13. 4. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica. 5. A condizione che le prescrizioni del presente articolo siano rispettate, l'autorizzazione rilasciata in virtu' di un'altra normativa nazionale o comunitaria puo' essere combinata con l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 in un'unica autorizzazione, qualora tale formato permetta di evitare una ripetizione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall'operatore o dall'autorita' competente." - Si riporta il testo dell'articolo 35 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312: "Articolo 35 (Tenuta di registri) 1. Gli enti o le imprese di cui all'articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualita' di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati la quantita', la natura e l'origine dei rifiuti, nonche', se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorita' competenti. 2. Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli enti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono conservare tali registri per almeno dodici mesi. I documenti che comprovano l'esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta delle autorita' competenti o dei precedenti detentori. 3. Gli Stati membri possono esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si conformino ai paragrafi 1 e 2." - Si riporta il testo dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), pubblicato nella Gazz. Uff. del 1° luglio 2009, n. 150 e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella Gazz. Uff. del 4 agosto 2009, n. 179: "Articolo 14-bis (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o piu' decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell' articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell' articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche' ai sensi dell' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attivita' svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalita' operative semplificate, in particolare i tempi e le modalita' di attivazione nonche' la data di operativita' del sistema, le informazioni da fornire, le modalita' di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalita' di interconnessione e interoperabilita' con altri sistemi informativi, le modalita' di elaborazione dei dati, le modalita' con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorita' di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonche' l'entita' dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operativita' del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo." - Si riporta il testo dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.88: "Articolo 183 (Definizioni) 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto; c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); (omissis) pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; (omissis)" - Si riporta il testo dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.88: "Articolo 184 (Classificazione) (omissis) 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attivita' commerciali; f) i rifiuti da attivita' di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; (omissis)" - Si riporta il testo dell'articolo 2135 del codice civile: "Articolo 2135 (Imprenditore agricolo) E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge." - Si riporta il testo dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.88: "Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali) (omissis) 19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo. 19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp), comma 1 dell'articolo 183. (omissis)" - Si riporta il testo dell'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147 e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2008, n. 195: "Articolo 81 (Settori petrolifero e del gas) (omissis) 18. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall' articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16. La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato e' superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. (omissis)" - Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), pubblicata nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1990, n. 240: "Articolo 16 (Comunicazione delle concentrazioni) 1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, e qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui e' prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo. (omissis)" - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), pubblicata nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2004, n. 37: "Articolo 2 (Funzioni del Corpo forestale dello Stato) 1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di: a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane; b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonche' collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria; d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversita' vegetale e animale; e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente; g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonche' degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversita' animale e vegetale; h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonche' repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; (omissis)" - Si riporta la rubrica del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006: Riassetto dei comparti di specialita' delle Forze di polizia. - Si riporta il testo dell'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226: "Articolo 108 (Direzione investigativa antimafia) (omissis) 8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale. (omissis)"