Art. 12 
 
 
Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale 
 
  1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle
attivita' di  tutela  ambientale  e  sanitaria  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,  necessarie  per
assicurare   il   rispetto   delle   prescrizioni    di    legge    e
dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento
ILVA  di  Taranto,  in  considerazione  dell'urgente  necessita'   di
provvedere  e  di  evitare  ulteriori  ritardi,  e'  autorizzata   la
costruzione e la  gestione  delle  discariche  per  rifiuti  speciali
pericolosi e non pericolosi localizzate nel  perimetro  dell'impianto
produttivo  dell'ILVA  di  Taranto,  che  hanno  ottenuto  parere  di
compatibilita'  ambientale,  ((  per  la  discarica  di  rifiuti  non
pericolosi nel 2010, )) e valutazione d'impatto ambientale, (( per la
discarica di rifiuti pericolosi nel 1995, )) positivi  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente   decreto-legge,   da   destinarsi
esclusivamente al conferimento dei  rifiuti  prodotti  dall'attivita'
dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il  risanamento
ambientale. 
  2. Le modalita' di costruzione e di gestione  delle  discariche  di
cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data  di  entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  nel
rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata  protezione
ambientale e sanitaria, con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  su  proposta  del  sub
commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61
del 2013,  ((  sentita  ))  l'Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con  la  medesima  procedura,
sentito il comune di Statte  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali. 
  3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo  1,  comma  1,
del decreto-legge n. 61 del 2013, puo' sciogliersi dai contratti  con
parti correlate in corso  d'esecuzione  alla  data  del  decreto  che
dispone  il   commissariamento   dell'impresa,   ove   questi   siano
incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di  cui
ai commi 5 e 6 del predetto  articolo.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma non si applicano ai  rapporti  di  lavoro  subordinato
nonche' ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter  e
80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  4. La disciplina  della  responsabilita'  per  il  commissario,  il
sub-commissario e gli esperti del comitato, di  cui  all'articolo  1,
comma 9 del decreto-legge n. 61  del  2013,  deve  intendersi  estesa
anche ai soggetti da questi funzionalmente  delegati  che  curino  la
predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5  e  6  del
medesimo articolo. (( Tale disciplina trova applicazione  dalla  data
di nomina del commissario straordinario. )) 
  5. I finanziamenti  a  favore  dell'impresa  commissariata  di  cui
all'articolo 1,  comma  1  del  decreto-legge  n.  61  del  2013,  in
qualsiasi forma effettuati, anche da parte di societa' controllanti o
sottoposte a comune  controllo,  funzionali  alla  predisposizione  e
all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto  articolo
sono prededucibili ai  sensi  e  agli  effetti  di  cui  all'articolo
182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  (( 5-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «1-bis. Ove il sequestro,  eseguito  ai  fini  della  confisca  per
equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia  ad  oggetto
societa', aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli,  nonche'  quote
azionarie  o  liquidita'   anche   se   in   deposito,   il   custode
amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione  agli
organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita' e
lo  sviluppo  aziendali,  esercitando  i  poteri   di   vigilanza   e
riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso  di  violazione  della
predetta finalita' l'autorita'  giudiziaria  adotta  i  provvedimenti
conseguenti e puo'  nominare  un  amministratore  nell'esercizio  dei
poteri  di  azionista.  Con  la  nomina  si  intendono  eseguiti  gli
adempimenti di cui all'articolo 104 delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di  sequestro  in
danno di societa' che gestiscono stabilimenti di interesse strategico
nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di  cui
al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89». 
  5-ter. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Al  commissario  e'
attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio
e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta
a commissariamento». 
  5-quater. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,
n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell'impresa  si  devono
intendere anche  le  partecipazioni  dirette  e  indirette  in  altre
imprese, nonche' i cespiti aziendali alle stesse facenti capo. 
  5-quinquies. L'articolo 1, comma  3,  del  decreto-legge  4  giugno
2013, n. 61, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013,  n.  89,  si  interpreta  nel  senso  che,  ferma  restando  la
legittimazione del commissario straordinario  a  gestire  e  disporre
delle linee  di  credito  e  dei  finanziamenti  ivi  richiamati,  la
titolarita' dei medesimi resta in capo all'impresa commissariata. )) 
  6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario  di
cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza  con
le prescrizioni dell'autorizzazione integrata  ambientale  (AIA)  ivi
richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le  modalita'
di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo  dell'Ilva
di Taranto sentite la regione Puglia e l'ARPA della  regione  Puglia,
nonche', per quanto concerne le misure  di  compensazione  ambientale
per il Comuni interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6,  sono  a
carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          4 giugno 2013, n. 61 (Nuove disposizioni urgenti  a  tutela
          dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio  di
          imprese  di  interesse  strategico  nazionale),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. del 4 giugno 2013, n, 129, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, pubblicata
          nella Gazz. Uff. del 3 agosto 2013, n. 181: 
              "Articolo 1 (Commissariamento straordinario) 
              1.  Il  Consiglio  dei  Ministri,   su   proposta   del
          Presidente    del    Consiglio,    puo'    deliberare    il
          commissariamento  straordinario  dell'impresa,   esercitata
          anche in forma di  societa',  che  impieghi  un  numero  di
          lavoratori  subordinati,   compresi   quelli   ammessi   al
          trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille
          e che  gestisca  almeno  uno  stabilimento  industriale  di
          interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
          decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui
          attivita'   produttiva   abbia   comportato   e    comporti
          oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per  l'integrita'
          dell'ambiente e della salute  a  causa  della  inosservanza
          reiterata  dell'autorizzazione  integrata  ambientale,   di
          seguito anche "a.i.a.".  Il  commissario  e'  nominato  con
          decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  entro
          sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si
          avvale  di  un  sub  commissario  nominato   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con
          gli   stessi   procedimenti   si   provvede   all'eventuale
          sostituzione  o  revoca   del   commissario   e   del   sub
          commissario. Al  commissario  e  al  sub  commissario  sono
          attribuiti poteri per i  piani  e  le  azioni  di  bonifica
          previsti dall'a.i.a.. 
              (omissis) 
              3. Per la durata del commissariamento  sono  attribuiti
          al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di
          amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio  dei
          poteri   di   disposizione   e   gestione   dei    titolari
          dell'impresa. Nel  caso  di  impresa  costituita  in  forma
          societaria,  i  poteri  dell'assemblea  sono  sospesi   per
          l'intera durata del  commissariamento.  Al  commissario  e'
          attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di
          esercizio e, laddove applicabile, il  bilancio  consolidato
          dell'impresa  soggetta  a  commissariamento.  Le  linee  di
          credito  ed  i  relativi  rapporti  debitori,   concernenti
          l'attivita'  dell'azienda,  oggetto  di   commissariamento,
          anche in  carico  a  societa'  del  medesimo  gruppo,  sono
          trasferite al commissario ai sensi degli  articoli  1339  e
          2558 del codice civile. 
              (omissis) 
              5.  Contestualmente   alla   nomina   del   commissario
          straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare, sentiti i Ministri  della  salute  e
          dello  sviluppo  economico,  nomina  un  comitato  di   tre
          esperti, scelti tra soggetti  di  comprovata  esperienza  e
          competenza in  materia  di  tutela  dell'ambiente  e  della
          salute e  di  ingegneria  impiantistica,  che,  sentito  il
          commissario  straordinario,   predispone   e   propone   al
          Ministro,  entro   sessanta   giorni   dalla   nomina,   in
          conformita' alle norme dell'Unione europea e internazionali
          nonche' alle leggi nazionali e regionali,  il  piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria
          che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire  il
          rispetto delle  prescrizioni  di  legge  e  dell'a.i.a.  Lo
          schema di piano  e'  reso  pubblico,  anche  attraverso  la
          pubblicazione nei siti web dei  Ministeri  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  della  salute,
          nonche' attraverso link nei siti web della regione e  degli
          enti   locali   interessati,   a   cura   del   commissario
          straordinario, che acquisisce  le  eventuali  osservazioni,
          che possono essere proposte nei successivi trenta giorni  e
          sono  valutate  dal  comitato  ai  fini  della   definitiva
          proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina
          del medesimo comitato. 
              (omissis) 
              9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5  e  6
          nei termini ivi previsti, l'osservanza  delle  prescrizioni
          dei  piani  di  cui  ai  medesimi  commi,  e,  nelle   more
          dell'adozione degli stessi piani, il 
              rispetto  delle  previsioni  di   cui   al   comma   8,
          equivalgono  e  producono  i  medesimi  effetti,  ai   fini
          dell'accertamento di responsabilita' per il commissario, il
          sub commissario e gli esperti del comitato,  derivanti  dal
          rispetto  dei  modelli  di  organizzazione   dell'ente   in
          relazione alla responsabilita' dei  soggetti  in  posizione
          apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.
          231, per gli illeciti strettamente connessi  all'attuazione
          dell'a.i.a. e delle altre norme a  tutela  dell'ambiente  e
          della salute. 
              (omissis)" 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  72  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della  liquidazione  coatta  amministrativa),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81: 
              "Articolo 72 (Rapporti pendenti) 
              (omissis) 
              Le disposizioni di cui al primo comma non si  applicano
          al contratto preliminare di  vendita  trascritto  ai  sensi
          dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad  oggetto
          un  immobile  ad  uso  abitativo  destinato  a   costituire
          l'abitazione principale dell'acquirente o di  suoi  parenti
          ed affini entro il terzo grado ovvero un  immobile  ad  uso
          non abitativo destinato a  costituire  la  sede  principale
          dell'attivita' di impresa dell'acquirente." 
              - Si riporta il testo dell'articolo  72-ter  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della  liquidazione  coatta  amministrativa),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81: 
              "Articolo 72-ter (Effetti sui  finanziamenti  destinati
          ad uno specifico affare) 
              Il fallimento della societa' determina lo  scioglimento
          del  contratto  di  finanziamento   di   cui   all'articolo
          2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando
          impedisce   la    realizzazione    o    la    continuazione
          dell'operazione. 
              In caso contrario, il curatore, sentito il  parere  del
          comitato dei creditori, puo'  decidere  di  subentrare  nel
          contratto in luogo della  societa'  assumendone  gli  oneri
          relativi. 
              Ove  il  curatore  non  subentri  nel   contratto,   il
          finanziatore puo' chiedere al giudice delegato, sentito  il
          comitato dei  creditori,  di  realizzare  o  di  continuare
          l'operazione, in proprio o affidandola  a  terzi;  in  tale
          ipotesi  il  finanziatore  puo'   trattenere   i   proventi
          dell'affare e puo' insinuarsi al passivo del fallimento  in
          via chirografaria per l'eventuale credito residuo. 
              Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta
          ferma la  disciplina  prevista  dall'articolo  2447-decies,
          terzo, quarto e quinto comma, del codice civile. 
              Qualora, nel  caso  di  cui  al  primo  comma,  non  si
          verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo  e  nel
          terzo  comma,  si  applica  l'articolo  2447-decies,  sesto
          comma, del codice civile." 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  80  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della  liquidazione  coatta  amministrativa),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81: 
              "Articolo 80 (Contratto di locazione di immobili) 
              Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di
          locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto. 
              (omissis)" 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  182-quater  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della  liquidazione  coatta  amministrativa),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81: 
              "Articolo   182-quater   (Disposizioni   in   tema   di
          prededucibilita' dei  crediti  nel  concordato  preventivo,
          negli accordi di ristrutturazione dei debiti) 
              I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma
          effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui
          agli articoli 160  e  seguenti  ovvero  di  un  accordo  di
          ristrutturazione   dei   debiti    omologato    ai    sensi
          dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai  sensi  e  per
          gli effetti dell'articolo 111. 
              Sono parificati ai crediti di  cui  al  primo  comma  i
          crediti derivanti  da  finanziamenti  erogati  in  funzione
          della  presentazione  della  domanda  di  ammissione   alla
          procedura di  concordato  preventivo  o  della  domanda  di
          omologazione dell'accordo di ristrutturazione  dei  debiti,
          qualora i finanziamenti siano previsti  dal  piano  di  cui
          all'articolo  160  o  dall'accordo  di  ristrutturazione  e
          purche' la  prededuzione  sia  espressamente  disposta  nel
          provvedimento con cui il tribunale accoglie la  domanda  di
          ammissione al concordato preventivo  ovvero  l'accordo  sia
          omologato. 
              In deroga  agli  articoli  2467  e  2497-quinquies  del
          codice civile, il primo e il  secondo  comma  del  presente
          articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai
          soci fino alla  concorrenza  dell'80  per  cento  del  loro
          ammontare. Si applicano i commi primo e secondo  quando  il
          finanziatore  ha  acquisito  la  qualita'   di   socio   in
          esecuzione dell'accordo di ristrutturazione  dei  debiti  o
          del concordato preventivo. 
              Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i
          creditori, anche se soci,  sono  esclusi  dal  voto  e  dal
          computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato
          ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della  percentuale
          dei crediti prevista all'articolo 182-bis,  primo  e  sesto
          comma." 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  articolo  53  del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre 2000, n. 300),  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. del 19 giugno 2011, n. 140: 
              "Articolo 53 (Sequestro preventivo) 
              1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose  di
          cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo 19.  Si
          osservano le disposizioni di cui agli articoli  321,  commi
          3, 3-bis  e  3-ter,  322,  322-bis  e  323  del  codice  di
          procedura penale, in quanto applicabili. 
              1-bis.  Ove  il  sequestro,  eseguito  ai  fini   della
          confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo
          19, abbia ad oggetto societa',  aziende  ovvero  beni,  ivi
          compresi i titoli, nonche'  quote  azionarie  o  liquidita'
          anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario
          ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi  societari
          esclusivamente al fine di garantire  la  continuita'  e  lo
          sviluppo aziendali, esercitando i  poteri  di  vigilanza  e
          riferendone   all'autorita'   giudiziaria.   In   caso   di
          violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria
          adotta i  provvedimenti  conseguenti  e  puo'  nominare  un
          amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista.  Con
          la nomina si intendono  eseguiti  gli  adempimenti  di  cui
          all'articolo   104   delle   norme   di   attuazione,    di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271.  In
          caso di sequestro  in  danno  di  societa'  che  gestiscono
          stabilimenti di interesse strategico nazionale  e  di  loro
          controllate,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui   al
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89." 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  articolo  19  del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre 2000, n. 300),  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. del 19 giugno 2011, n. 140: 
              "Articolo 19 (Confisca) 
              (omissis) 
              2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma
          del comma 1, la stessa  puo'  avere  ad  oggetto  somme  di
          denaro, beni o altre  utilita'  di  valore  equivalente  al
          prezzo o al profitto del reato." 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  104  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale), pubblicato nella Gazz. Uff. del 5 agosto 1989,  n.
          182: 
              "Articolo 104 (Esecuzione del sequestro preventivo) 
              1. Il sequestro preventivo e' eseguito: 
              a)  sui  mobili  e  sui  crediti,  secondo   le   forme
          prescritte  dal  codice  di   procedura   civile   per   il
          pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto
          applicabili; 
              b)  sugli  immobili  o  mobili   registrati,   con   la
          trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; 
              c) sui beni aziendali organizzati  per  l'esercizio  di
          un'impresa, oltre che  con  le  modalita'  previste  per  i
          singoli beni  sequestrati,  con  l'immissione  in  possesso
          dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel
          registro  delle  imprese  presso  il  quale   e'   iscritta
          l'impresa; 
              d)  sulle   azioni   e   sulle   quote   sociali,   con
          l'annotazione nei libri  sociali  e  con  l'iscrizione  nel
          registro delle imprese; 
              e) sugli  strumenti  finanziari  dematerializzati,  ivi
          compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione
          nell'apposito  conto  tenuto  dall'intermediario  ai  sensi
          dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
          213.  Si  applica  l'articolo  10,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 21 maggio 2004, n. 170. 
              2. Si applica altresi'  la  disposizione  dell'articolo
          9." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          3 dicembre 2012, n.  207  (Disposizioni  urgenti  a  tutela
          della salute, dell'ambiente e dei livelli  di  occupazione,
          in caso di crisi di stabilimenti industriali  di  interesse
          strategico nazionale), pubblicato nella Gazz.  Uff.  del  3
          dicembre 2012, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 dicembre 2012, n. 231, pubblicata nella Gazz. Uff.
          del 3 gennaio 2013, n. 2: 
              "Articolo 3  (Efficacia  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societa'
          ILVA S.p.A. Controlli e garanzie) 
              (omissis) 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, per un  periodo  di  trentasei  mesi,  la
          societa' ILVA S.p.A. di Taranto e' immessa nel possesso dei
          beni dell'impresa ed  e'  in  ogni  caso  autorizzata,  nei
          limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla
          prosecuzione dell'attivita' produttiva nello stabilimento e
          alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi  quelli
          realizzati antecedentemente alla data di entrata in  vigore
          del presente  decreto,  ferma  restando  l'applicazione  di
          tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto. 
              (omissis)"