(( Art. 12-bis 
 
 
  Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano  il  proprio  ordinamento  alle  disposizioni  di  principio
desumibili dal presente decreto ai  sensi  dell'articolo  117,  terzo
comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti  speciali  e  delle
relative norme di attuazione. 
    
  2. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni  a  statuto
speciale ed alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dai
rispettivi statuti speciali e dalle  relative  norme  di  attuazione,
nonche' ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   117   della
          Costituzione: 
              "Articolo 117 
              (omissis) 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              (omissis)" 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  della  legge
          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
          della parte seconda della Costituzione),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. n.248 del 24-10-2001: 
              "Articolo 2 
              1. L'articolo 116 della Costituzione e' sostituito  dal
          seguente: 
              "Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna,  la
          Sicilia,  il  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e   la   Valle
          d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono  di  forme  e  condizioni
          particolari di  autonomia,  secondo  i  rispettivi  statuti
          speciali adottati con legge costituzionale. 
              La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol  e'  costituita
          dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
              Ulteriori forme e condizioni particolari di  autonomia,
          concernenti le materie di cui al terzo comma  dell'articolo
          117 e le materie indicate dal secondo  comma  del  medesimo
          articolo alle lettere l), limitatamente  all'organizzazione
          della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
          ad altre Regioni, con  legge  dello  Stato,  su  iniziativa
          della Regione interessata, sentiti  gli  enti  locali,  nel
          rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge  e'
          approvata  dalle  Camere   a   maggioranza   assoluta   dei
          componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la  Regione
          interessata"." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  della  legge
          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
          della parte seconda della Costituzione),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. n.248 del 24-10-2001: 
              "Articolo 10 
              1. . Sino all'adeguamento dei  rispettivi  statuti,  le
          disposizioni  della  presente   legge   costituzionale   si
          applicano anche alle Regioni a  statuto  speciale  ed  alle
          province autonome di Trento e di Bolzano per  le  parti  in
          cui prevedono forme di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a
          quelle gia' attribuite."