Art. 24 
 
Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni
  relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea. 
  1. I progetti e gli atti di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  sono
trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o  dal  Ministro
per gli affari europei, contestualmente  alla  loro  ricezione,  alla
Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla  Conferenza
dei presidenti delle assemblee  legislative  delle  regioni  e  delle
province autonome, ai fini dell'inoltro alle  giunte  e  ai  consigli
regionali e delle province autonome. 
  2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione  europea
che rientrano nelle materie  di  competenza  delle  regioni  e  delle
province  autonome,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui  al
comma  1  del  presente  articolo   un'informazione   qualificata   e
tempestiva con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4. 
  3. Ai fini della formazione della posizione italiana  sui  progetti
di atti di cui al comma 1 del presente  articolo,  le  regioni  e  le
province  autonome,  nelle  materie  di  loro   competenza,   possono
trasmettere  osservazioni,  entro  trenta  giorni  dalla   data   del
ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al  Presidente
del Consiglio dei Ministri o  al  Ministro  per  gli  affari  europei
dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza  delle
regioni e delle province autonome e alla  Conferenza  dei  presidenti
delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. 
  4. Qualora  un  progetto  di  atto  normativo  dell'Unione  europea
riguardi una materia attribuita  alla  competenza  legislativa  delle
regioni o delle province autonome e una o  piu'  regioni  o  province
autonome ne facciano  richiesta,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  o  il  Ministro  da  lui  delegato  convoca  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai  fini  del   raggiungimento
dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281,  entro  il  termine  di  trenta  giorni.  Decorso  tale
termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo
puo' procedere anche in mancanza dell'intesa. 
  5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo  richieda  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, il Governo  appone  una  riserva  di
esame in sede di Consiglio  dell'Unione  europea.  In  tale  caso  il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli  affari
europei comunica alla Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  di
aver apposto una riserva di esame in sede  di  Consiglio  dell'Unione
europea.  Decorso  il  termine  di  trenta  giorni   dalla   predetta
comunicazione, il Governo puo'  procedere  anche  in  mancanza  della
pronuncia della  predetta  Conferenza  alle  attivita'  dirette  alla
formazione dei relativi atti dell'Unione europea. 
  6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le  osservazioni  delle
regioni e delle province autonome  non  siano  pervenute  al  Governo
entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in
mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede
di Unione europea, il Governo puo' comunque procedere alle  attivita'
dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea. 
  7. Nelle materie di  competenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le  politiche  europee,  nell'esercizio  delle  competenze   di   cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303, convoca ai singoli gruppi di  lavoro  di  cui  all'articolo  19,
comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle
province  autonome,  ai  fini  della  successiva  definizione   della
posizione italiana da sostenere,  d'intesa  con  il  Ministero  degli
affari esteri e con i Ministeri competenti per materia,  in  sede  di
Unione europea. 
  8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari europei informa  tempestivamente  le  regioni  e  le  province
autonome, per il tramite  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle
regioni e delle province autonome che risultano  inserite  all'ordine
del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea. 
  9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del  Consiglio
europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in
sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza  delle
regioni e delle province autonome che risultano  inserite  all'ordine
del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
Il  Governo  riferisce  altresi',   su   richiesta   della   predetta
Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio  dell'Unione  europea,
alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte  e  sulle
materie di competenza delle regioni e  delle  province  autonome  che
risultano inserite all'ordine del giorno,  illustrando  la  posizione
che il Governo intende assumere. 
  10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  gli
affari europei informa le regioni e  le  province  autonome,  per  il
tramite della Conferenza delle regioni  e  delle  province  autonome,
delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio
dell'Unione  europea  e  con  riferimento  alle   materie   di   loro
competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. 
  11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  5,  comma  1,  della
legge 5 giugno 2003, n. 131. 
 
          Note all'art. 24: 
              -  Il  testo  dell'articolo  3   del   citato   decreto
          legislativo n 281 del 1997, cosi' recita: 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              - Per l'articolo 3 del decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 303, si veda nelle note all'articolo 18. 
              - L'articolo 5  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131
          (Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento   della
          Repubblica alla Legge costituzionale 18  ottobre  2001,  n.
          3), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003,  n.
          132, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Attuazione dell'articolo  117,  quinto  comma,
          della Costituzione sulla partecipazione  delle  regioni  in
          materia  comunitaria).  -  1.  Le  Regioni  e  le  Province
          autonome di Trento e di  Bolzano  concorrono  direttamente,
          nelle  materie  di  loro   competenza   legislativa,   alla
          formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito
          delle delegazioni del Governo, alle attivita' del Consiglio
          e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della
          Commissione europea, secondo  modalita'  da  concordare  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni che  tengano  conto  della
          particolarita'  delle  autonomie  speciali   e,   comunque,
          garantendo  l'unitarieta'  della   rappresentazione   della
          posizione italiana da parte del Capo delegazione  designato
          dal Governo. Nelle  delegazioni  del  Governo  deve  essere
          prevista la  partecipazione  di  almeno  un  rappresentante
          delle Regioni a statuto speciale e delle Province  autonome
          di Trento e di Bolzano. Nelle  materie  che  spettano  alle
          Regioni ai sensi dell'articolo  117,  quarto  comma,  della
          Costituzione, il Capo delegazione, che puo' essere anche un
          Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma,  e'
          designato dal Governo sulla base  di  criteri  e  procedure
          determinati con un accordo  generale  di  cooperazione  tra
          Governo, Regioni a statuto ordinario e a  statuto  speciale
          stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa  o
          in  mancanza  di  tale  accordo,  il  Capo  delegazione  e'
          designato  dal  Governo.   Dall'attuazione   del   presente
          articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica. 
              2.  Nelle  materie  di  competenza  legislativa   delle
          Regioni e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          il Governo puo' proporre  ricorso  dinanzi  alla  Corte  di
          giustizia  delle  Comunita'  europee   avverso   gli   atti
          normativi  comunitari   ritenuti   illegittimi   anche   su
          richiesta di una delle Regioni o delle  Province  autonome.
          Il Governo e' tenuto a proporre tale ricorso  qualora  esso
          sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a  maggioranza
          assoluta delle Regioni e delle Province autonome.».