Art. 26 Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attivita' dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali. 2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresi' trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei e alle Camere e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa. 3. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, esperti designati dagli enti locali secondo modalita' da stabilire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo puo' comunque procedere alle attivita' dirette alla formazione dei relativi atti.