Art. 27 Modalita' di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni sono indicati, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e, per le province e per i comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonche' la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente. 4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto e' comunicata dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.
Note all'art. 27: - Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si veda nelle note all'articolo 3. - Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 2.