Art. 10 Competenze di Geniodife (art. 2, comma 6, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Alle attivita' del Genio di cui all'art. 3 sovrintende Geniodife per gli aspetti tecnici e amministrativi, fatta salva la competenza di Teledife per quanto attiene alle opere speciali, OS 17 e OS 19, di cui all'allegato «A» del regolamento generale, ove assumano carattere preminente nell'appalto. 2. Per assolvere gli incombenti di competenza, Geniodife si avvale degli organi tecnici di Forza armata, dei comandi e degli organi esecutivi del Genio dislocati sul territorio nazionale.