Art. 10 
 
                       Competenze di Geniodife 
              (art. 2, comma 6, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Alle attivita' del Genio di cui all'art. 3 sovrintende Geniodife
per gli aspetti tecnici e amministrativi, fatta salva  la  competenza
di Teledife per quanto attiene alle opere speciali, OS 17 e OS 19, di
cui all'allegato «A» del regolamento generale, ove assumano carattere
preminente nell'appalto. 
  2. Per assolvere gli incombenti di competenza, Geniodife si  avvale
degli organi tecnici di Forza armata,  dei  comandi  e  degli  organi
esecutivi del Genio dislocati sul territorio nazionale.