Art. 11 
 
     Attivita' di controllo sulla gestione delle infrastrutture 
         (art. 12, comma 2, 14 e 15, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1.  La  funzione  ispettiva  e  di  controllo  sul  rispetto  delle
procedure per la realizzazione delle infrastrutture e' esercitata dal
Segretariato generale della difesa/DNA per il tramite  di  Geniodife,
quale titolare dell'amministrazione  dei  beni  immobili  in  uso  al
Ministero della difesa. 
  2. Geniodife informa lo Stato maggiore di  Forza  armata  al  quale
l'ente utilizzatore appartiene nei casi di: 
    a) negligente  azione  di  mantenimento  delle  infrastrutture  e
utilizzo non conforme alla destinazione d'uso delle stesse; 
    b) mancata tenuta e aggiornamento del  fascicolo  inventariale  e
mancato aggiornamento dell'inventario; 
    c) uso di impianti speciali in difformita' dalle disposizioni  in
materia di prevenzione degli infortuni e  igiene  del  lavoro,  ferme
restando le competenze degli  organismi  specificatamente  costituiti
dall'Amministrazione della difesa ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  e
dell'art. 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, e dell'art. 252 del testo unico dell'ordinamento militare. 
 
          Note all'art. 11: 
              Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2,  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n.  101,  cosi'  come  modificato
          dall'art. 32, commi 2-bis e  2-ter,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14, dall'art. 29, comma 2, della
          legge 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 3,  comma  1,  lett.
          a),  del  decreto  legislativo  3  agosto  2009,  n.   106,
          dall'art. 6, comma 9-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre
          2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2010, n. 25 e, successivamente, dall'art. 2, comma
          51, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10: 
                «Art. 3. (Campo di applicazione) - 1. (Omissis) 
                2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia,  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile,  dei  servizi  di  protezione  civile,
          nonche'   nell'ambito    delle    strutture    giudiziarie,
          penitenziarie,   di   quelle   destinate   per    finalita'
          istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni dell'alta  formazione  artistica  e  coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono
          applicate  tenendo  conto   delle   effettive   particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della
          salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
          attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma  dei
          Carabinieri, nonche' dalle altre Forze  di  polizia  e  dal
          Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento  della
          protezione   civile   fuori   dal   territorio   nazionale,
          individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo  con
          decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dai  Ministri  competenti  di
          concerto con i Ministri del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali e per le riforme e le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  acquisito   il   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentite le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale nonche',  relativamente
          agli schemi di decreti di  interesse  delle  Forze  armate,
          compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo  della  Guardia
          di   finanza,   gli   organismi   a    livello    nazionale
          rappresentativi del  personale  militare;  analogamente  si
          provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche  e
          i musei  solo  nel  caso  siano  sottoposti  a  particolari
          vincoli di tutela dei beni artistici storici  e  culturali.
          Con decreti, da emanare entro quarantotto mesi  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta dei Ministri competenti, di  concerto  con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, acquisito il parere  della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a  dettare  le
          disposizioni necessarie a consentire il  coordinamento  con
          la disciplina recata dal presente decreto  della  normativa
          relativa alle attivita' lavorative a bordo delle  navi,  di
          cui al decreto legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  in
          ambito portuale, di cui al decreto  legislativo  27  luglio
          1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di  cui
          al  decreto  legislativo  17  agosto  1999,   n.   298,   e
          l'armonizzazione delle  disposizioni  tecniche  di  cui  ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in tema di trasporto ferroviario contenuta nella  legge  26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. 
                3. (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'art. 13,  comma  1-bis  ,  del
          citato  decreto  legislativo  n.  81  del  2008,   aggiunto
          dall'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo  3
          agosto 2009, n. 106: 
                "Art. 13. (Vigilanza) - 1. (Omissis). 
              1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze  armate,  delle
          Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza  sulla
          applicazione della legislazione  in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente  dai  servizi
          sanitari   e   tecnici   istituiti   presso   le   predette
          amministrazioni. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 252  del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  90  del  2010,  come
          modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 40: 
                "Art. 252.  (Strutture  per  il  coordinamento  delle
          attivita' finalizzate a prevenire gli infortuni  e  per  la
          tutela   della   salute    dei    lavoratori    nell'ambito
          dell'Amministrazione della  difesa)  -  1.  Gli  organi  di
          vertice centrali delle Forze armate, dello  Stato  maggiore
          della difesa e  del  Segretariato  generale  della  difesa,
          sulla  base  delle  specifiche  esigenze,   assicurano   il
          coordinamento centrale  delle  attivita'  finalizzate  alla
          prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute  dei
          lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni. 
              2. Le attivita' di  cui  al  comma  1  sono  svolte  da
          distinte unita' organizzative competenti per le funzioni di
          prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui
          agli articoli 259 e seguenti. 
              3. Le unita' organizzative di prevenzione: 
                a)  forniscono  indirizzi  generali  sulla   materia,
          tenendo   conto   della   necessita'    di    salvaguardare
          l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate; 
                b) promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del
          personale; 
                c)  definiscono  eventuali  procedure  standardizzate
          elaborando, se occorre, la modulistica di base; 
                d)  forniscono  consulenza  direttamente  o  con   il
          supporto  di   organismi   specializzati,   anche   esterni
          all'Amministrazione della difesa. 
              4. L'ufficio  istituito  nell'ambito  del  Segretariato
          generale della difesa, ai sensi dell'articolo 103, comma 1,
          lettera s), coordina le strutture di  vertice  delle  Forze
          armate di cui al comma 1.".