Art. 11 Attivita' di controllo sulla gestione delle infrastrutture (art. 12, comma 2, 14 e 15, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. La funzione ispettiva e di controllo sul rispetto delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture e' esercitata dal Segretariato generale della difesa/DNA per il tramite di Geniodife, quale titolare dell'amministrazione dei beni immobili in uso al Ministero della difesa. 2. Geniodife informa lo Stato maggiore di Forza armata al quale l'ente utilizzatore appartiene nei casi di: a) negligente azione di mantenimento delle infrastrutture e utilizzo non conforme alla destinazione d'uso delle stesse; b) mancata tenuta e aggiornamento del fascicolo inventariale e mancato aggiornamento dell'inventario; c) uso di impianti speciali in difformita' dalle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ferme restando le competenze degli organismi specificatamente costituiti dall'Amministrazione della difesa ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dell'art. 252 del testo unico dell'ordinamento militare.
Note all'art. 11: Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, cosi' come modificato dall'art. 32, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dall'art. 29, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 6, comma 9-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e, successivamente, dall'art. 2, comma 51, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10: «Art. 3. (Campo di applicazione) - 1. (Omissis) 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. 3. (Omissis).». Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1-bis , del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106: "Art. 13. (Vigilanza) - 1. (Omissis). 1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. 2. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 252 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 40: "Art. 252. (Strutture per il coordinamento delle attivita' finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa) - 1. Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attivita' finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte da distinte unita' organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti. 3. Le unita' organizzative di prevenzione: a) forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessita' di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate; b) promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del personale; c) definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base; d) forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all'Amministrazione della difesa. 4. L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera s), coordina le strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1.".