Art. 12 
 
            Vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione 
                 e la gestione delle infrastrutture 
                  (art. 13, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Gli organi tecnici centrali di Forza armata esercitano  l'azione
di vigilanza sui lavori di  minuto  mantenimento  e  di  manutenzione
ordinaria. 
  2. Particolari azioni di verifica sono comunque svolte da Geniodife
sull'esercizio di impianti speciali, in relazione a specifiche  norme
di prevenzione antinfortunistica e igiene sul lavoro, ferme  restando
le   competenze   degli   organismi    specificatamente    costituiti
dall'amministrazione della Difesa ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  e
dell'art. 13, comma 1-bis del decreto legislativo n. 81  del  2008  e
dell'art. 252 del testo unico dell'ordinamento militare. 
  3. La  mancata  osservanza  delle  norme  comporta  la  sospensione
dell'esercizio   dell'impianto.    Eventuali    autorizzazioni    per
l'esercizio in  deroga  possono  essere  concesse  esclusivamente  da
Geniodife, che ne determina altresi' i limiti e le condizioni. 
 
          Note all'art. 12: 
              Per il testo degli articoli 3, comma 2, e 13,  comma  1
          bis del citato decreto legislativo n. 81 del 2008,  nonche'
          dell'art. 252  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 90 del 2010, v. nelle note all'art. 11.