Art. 9 
 
                         Personale del Genio 
            (art. 2, commi 2 e 5, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Per ufficiale del Genio si  intende  l'ufficiale  dell'Arma  del
genio, dell'Arma delle trasmissioni o dei Corpi tecnici, nonche'  del
ruolo tecnico-logistico specialita' genio dell'Arma dei  carabinieri,
dotato dei titoli culturali e professionali richiesti dalla legge, in
relazione alla natura dell'intervento e alla  funzione  assegnatagli,
indipendentemente dal suo  eventuale  inserimento  nell'ambito  delle
strutture ordinative e funzionali che costituiscono  il  Genio.  Puo'
essere,  altresi',  assimilato  a  ufficiale  del  Genio  l'ufficiale
appartenente ad altri ruoli, in  possesso  di  laurea  specialistica,
abilitazione professionale e  idonea  esperienza  nel  settore  delle
infrastrutture, nominato con provvedimento del direttore generale  di
Geniodife, su proposta dello Stato maggiore di  Forza  armata  ovvero
del Comando generale dell'Arma dei  Carabinieri,  in  relazione  alla
necessita'   di   soddisfare   prioritarie   e   motivate    esigenze
istituzionali. 
  2. Fino all'avvenuto compimento del processo di  conformazione  dei
percorsi  formativi  delle  Forze   armate,   compresa   l'Arma   dei
Carabinieri, e' considerato ufficiale del Genio quello in possesso di
adeguato  titolo  di  studio  e   di   adeguata   capacita'   tecnico
professionale,  ovvero  di  idonea  esperienza  nel   settore   delle
infrastrutture militari. 
  3. Durante il periodo transitorio di cui al comma 2,  della  durata
massima di cinque anni dalla data di entrata in vigore  del  presente
regolamento, l'adeguata capacita' tecnico  professionale  o  l'idonea
esperienza nel settore delle infrastrutture militari e'  riconosciuta
con provvedimento definitivo del direttore generale di Geniodife. 
  4. I sottufficiali chiamati a collaborare  con  gli  ufficiali  del
Genio per lo svolgimento delle loro  funzioni  sono  appartenenti  ai
ruoli tecnici delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri,  in
possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da assolvere e  a
tale scopo qualificati presso gli istituti di formazione militare. 
  5. In deroga al comma 4, possono essere chiamati a collaborare  con
gli ufficiali del Genio dell'Arma dei carabinieri, per lo svolgimento
delle loro funzioni, i militari appartenenti al ruolo ispettori, che,
oltre a essere in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni
da assolvere, abbiano un'adeguata capacita' tecnico - professionale o
un'idonea  esperienza  nel  settore  delle  infrastrutture  militari,
riconosciute con provvedimento del Comandante generale dell'Arma  dei
carabinieri. 
  6. In caso di indisponibilita' di ufficiali  del  Genio  con  grado
dirigenziale, gli organi esecutivi del Genio di cui all'art. 2, comma
1, lettera g), sono retti da ufficiali superiori del  Genio,  la  cui
idoneita'  all'incarico   e'   stata   riconosciuta   con   specifico
provvedimento dell'organismo di Forza armata preposto all'impiego del
personale. Gli Ufficiali del Genio in possesso dei requisiti di legge
possono ricoprire gli incarichi,  compresi  quelli  di  collaudo,  ed
essere nominati membri  delle  commissioni  previste  ai  fini  della
realizzazione  dei  lavori  pubblici  anche  se  in  congedo,   nelle
posizioni dell'ausiliaria o della riserva.