Art. 10
Incandidabilita' alle elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali
e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di
presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere
provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio
circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di
amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e
delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e
presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui
all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
presidente e componente degli organi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto
previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo
unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o
per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia
inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto,
il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti,
o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati
alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325,
326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla
pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o
piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio
diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad
una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non
colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con
provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi
altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di
competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta
comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto
alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il
relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza
delle condizioni stesse.
4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al
comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci,
presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o
circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal
pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del
codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva
appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al
prefetto territorialmente competente.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 114 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:
«Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). 1.
L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale
dotato di personalita' giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da
perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi,
compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali
e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita'
interno secondo le modalita' definite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il
turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed
autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A
tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono
e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o
nel repertorio delle notizie economico-amministrative della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.
L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette
aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di
bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si
applicano le disposizioni del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le disposizioni
che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o
limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento
degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli
amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione
societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano
sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti
indicati ai periodi precedenti. Sono escluse
dall'applicazione delle disposizioni del presente comma
aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi
socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di
verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i
seguenti atti da sottoporre all'approvazione del consiglio
comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed
annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.».
- Per il testo dell'art. 416-bis del codice penale, si
veda la nota all'art. 7.
- Per il testo degli articoli 73 e 74 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 si veda la nota
all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater del
codice di procedura penale, si veda la nota all'art. 1.
- Per il testo degli articoli 314, 316, 316-bis,
316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 323, 325, 326, 331, 334, 346-bis del codice
penale, si veda la nota all'art. 7.
- Per il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, si veda la nota all'art. 7.
- Per il testo dell'articolo 665 del codice di
procedura penale, si veda la nota all'art. 3.