Art. 10 
 
 
Incandidabilita'    alle    elezioni    provinciali,    comunali    e
                          circoscrizionali 
 
  1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali
e circoscrizionali e non possono comunque  ricoprire  le  cariche  di
presidente  della  provincia,  sindaco,   assessore   e   consigliere
provinciale  e  comunale,  presidente  e  componente  del   consiglio
circoscrizionale,  presidente   e   componente   del   consiglio   di
amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli  e
delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e
presidente  delle  aziende  speciali  e  delle  istituzioni  di   cui
all'articolo 114 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
presidente e componente degli organi delle comunita' montane: 
    a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il  delitto
previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto  di
associazione   finalizzata   al   traffico   illecito   di   sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui  all'articolo  74  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o per un delitto di cui  all'articolo  73  del  citato  testo
unico concernente la produzione o il traffico di  dette  sostanze,  o
per  un  delitto  concernente   la   fabbricazione,   l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in  cui  sia
inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto,
il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti,
o per il delitto di favoreggiamento personale  o  reale  commesso  in
relazione a taluno dei predetti reati; 
    b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i  delitti,
consumati  o  tentati,  previsti  dall'articolo  51,  commi  3-bis  e
3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli  indicati
alla lettera a); 
    c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per  i  delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,  317,  318,  319,
319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,  323,  325,
326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; 
    d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva  alla
pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o
piu' delitti commessi con abuso  dei  poteri  o  con  violazione  dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o  a  un  pubblico  servizio
diversi da quelli indicati nella lettera c); 
    e) coloro che sono stati condannati con  sentenza  definitiva  ad
una pena non inferiore a due  anni  di  reclusione  per  delitto  non
colposo; 
    f) coloro nei  cui  confronti  il  tribunale  ha  applicato,  con
provvedimento  definitivo,  una  misura  di  prevenzione,  in  quanto
indiziati  di  appartenere  ad  una   delle   associazioni   di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  2. Le disposizioni previste dal comma 1 si  applicano  a  qualsiasi
altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e'  di
competenza: 
    a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; 
    b) della  giunta  provinciale  o  del  presidente,  della  giunta
comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali. 
  3. L'eventuale elezione o nomina di coloro  che  si  trovano  nelle
condizioni di cui al comma 1 e' nulla.  L'organo  che  ha  provveduto
alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto  a  revocare  il
relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza  dell'esistenza
delle condizioni stesse. 
  4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui  al
comma 1, emesse nei confronti di presidenti  di  provincia,  sindaci,
presidenti di circoscrizione o consiglieri  provinciali,  comunali  o
circoscrizionali  in  carica,  sono  immediatamente  comunicate,  dal
pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo  665  del
codice di  procedura  penale,  all'organo  consiliare  di  rispettiva
appartenenza,  ai  fini  della  dichiarazione  di  decadenza,  ed  al
prefetto territorialmente competente. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  114  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante  "Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.: 
              «Art.  114  (Aziende  speciali  ed   istituzioni).   1.
          L'azienda speciale e'  ente  strumentale  dell'ente  locale
          dotato   di   personalita'    giuridica,    di    autonomia
          imprenditoriale  e  di  proprio  statuto,   approvato   dal
          consiglio comunale o provinciale. 
              2. L'istituzione  e'  organismo  strumentale  dell'ente
          locale  per  l'esercizio  di  servizi  sociali,  dotato  di
          autonomia gestionale. 
              3.  Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il
          consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
          al  quale  compete  la   responsabilita'   gestionale.   Le
          modalita' di nomina  e  revoca  degli  amministratori  sono
          stabilite dallo statuto dell'ente locale. 
              4.  L'azienda  e  l'istituzione   informano   la   loro
          attivita'   a   criteri   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da
          perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei  ricavi,
          compresi i trasferimenti. 
              5.  Nell'ambito  della  legge,  l'ordinamento   ed   il
          funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati  dal
          proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
          sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
          locale da cui dipendono. 
              5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende  speciali
          e le istituzioni sono assoggettate al patto  di  stabilita'
          interno secondo  le  modalita'  definite  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri  dell'interno  e  per  gli  affari  regionali,  il
          turismo e lo sport, sentita la Conferenza  Stato-Citta'  ed
          autonomie locali, da emanare entro il 30  ottobre  2012.  A
          tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono
          e depositano i propri bilanci al registro delle  imprese  o
          nel repertorio delle notizie economico-amministrative della
          camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun  anno.
          L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e  delle
          finanze,  entro  il  30  giugno,  l'elenco  delle  predette
          aziende speciali  e  istituzioni  ed  i  relativi  dati  di
          bilancio. Alle aziende  speciali  ed  alle  istituzioni  si
          applicano le disposizioni del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le disposizioni
          che stabiliscono, a carico degli  enti  locali:  divieto  o
          limitazioni  alle  assunzioni  di  personale;  contenimento
          degli oneri contrattuali  e  delle  altre  voci  di  natura
          retributiva o indennitaria e  per  consulenza  anche  degli
          amministratori;  obblighi  e  limiti  alla   partecipazione
          societaria degli enti  locali.  Gli  enti  locali  vigilano
          sull'osservanza del presente comma da  parte  dei  soggetti
          indicati    ai    periodi    precedenti.    Sono    escluse
          dall'applicazione delle  disposizioni  del  presente  comma
          aziende  speciali  e  istituzioni  che  gestiscono  servizi
          socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie. 
              6. L'ente locale conferisce il capitale  di  dotazione;
          determina le finalita' e gli indirizzi;  approva  gli  atti
          fondamentali; esercita la vigilanza; verifica  i  risultati
          della gestione; provvede  alla  copertura  degli  eventuali
          costi sociali. 
              7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente  locale
          esercita  le  sue  funzioni  anche  nei   confronti   delle
          istituzioni. Lo statuto dell'azienda  speciale  prevede  un
          apposito organo di revisione,  nonche'  forme  autonome  di
          verifica della gestione. 
              8. Ai fini di  cui  al  comma  6  sono  fondamentali  i
          seguenti atti da sottoporre all'approvazione del  consiglio
          comunale: 
              a) il piano-programma,  comprendente  un  contratto  di
          servizio che disciplini  i  rapporti  tra  ente  locale  ed
          azienda speciale; 
              b) i bilanci economici  di  previsione  pluriennale  ed
          annuale; 
              c) il conto consuntivo; 
              d) il bilancio di esercizio.». 
              - Per il testo dell'art. 416-bis del codice penale,  si
          veda la nota all'art. 7. 
              - Per il testo degli articoli 73 e 74 del  testo  unico
          approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 si veda la nota
          all'art. 7. 
              - Per il testo dell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater del
          codice di procedura penale, si veda la nota all'art. 1. 
              - Per  il  testo  degli  articoli  314,  316,  316-bis,
          316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
          322-bis, 323,  325,  326,  331,  334,  346-bis  del  codice
          penale, si veda la nota all'art. 7. 
              - Per il testo dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          6 settembre 2011, n. 159, si veda la nota all'art. 7. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  665  del  codice   di
          procedura penale, si veda la nota all'art. 3.