Art. 11
Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in
condizione di incandidabilita'
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1
dell'articolo 10:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno
dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello
per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la
nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per un delitto non colposo;
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato,
con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
2. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta
l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli
284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonche' di cui
all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il
divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato
elettorale.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia
possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la
supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero
legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o
maggioranza qualificata.
4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi
diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato
avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non
definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di
produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza
di rigetto.
5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del
pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la
sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la
sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il
relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o
deliberato la nomina.
6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti
dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di
cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la
sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati
nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che
ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla
nomina.
7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1,
decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il
provvedimento che applica la misura di prevenzione.
8. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti
gli enti di cui all'articolo 10, l'autorita' giudiziaria ha emesso
provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei
pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessita' di
verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo
mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere
presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi.
9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al
Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, si veda la nota all'art. 7.
- Per il testo degli articoli 283, 284, 285 e 286 del
codice di procedura penale, si veda la nota all'art. 8.
- Si riporta il testo del comma 2-quater dell'articolo
2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110,
recante "Disposizioni urgenti per il coordinamento delle
attivita' informative e investigative nella lotta contro la
criminalita' organizzata", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1991, n. 304:
«2-quater. L'Alto Commissario per il coordinamento
della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le
funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31
dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla
cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite
al Ministro dell'interno con facolta' di delega nei
confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione
investigativa antimafia di cui all'art. 3, nonche' nei
confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto
delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai
medesimi organi, uffici e autorita'. Le competenze previste
dal comma 3 dell'art. 1-ter del D.L. 6 settembre 1982, n.
629 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 ottobre
1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della L. 15
novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della
polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.».