Art. 11 
 
 
Sospensione e decadenza di diritto  degli  amministratori  locali  in
                   condizione di incandidabilita' 
 
  1. Sono sospesi di  diritto  dalle  cariche  indicate  al  comma  1
dell'articolo 10: 
    a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno
dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c); 
    b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello
per la stessa imputazione, hanno  riportato,  dopo  l'elezione  o  la
nomina, una condanna  ad  una  pena  non  inferiore  a  due  anni  di
reclusione per un delitto non colposo; 
    c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato,
con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
indiziati  di  appartenere  ad  una   delle   associazioni   di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  2. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta
l'applicazione di una delle misure coercitive di  cui  agli  articoli
284, 285 e  286  del  codice  di  procedura  penale  nonche'  di  cui
all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando  il
divieto di  dimora  riguarda  la  sede  dove  si  svolge  il  mandato
elettorale. 
  3. Nel periodo di sospensione  i  soggetti  sospesi,  ove  non  sia
possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la
supplenza, non sono computati  al  fine  della  verifica  del  numero
legale,  ne'  per  la  determinazione  di   qualsivoglia   quorum   o
maggioranza qualificata. 
  4. La sospensione cessa di  diritto  di  produrre  effetti  decorsi
diciotto mesi. Nel caso in cui  l'appello  proposto  dall'interessato
avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza  non
definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa  di
produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi  dalla  sentenza
di rigetto. 
  5. A cura della cancelleria del tribunale o  della  segreteria  del
pubblico ministero  i  provvedimenti  giudiziari  che  comportano  la
sospensione sono comunicati  al  prefetto,  il  quale,  accertata  la
sussistenza di una causa di sospensione,  provvede  a  notificare  il
relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o
deliberato la nomina. 
  6.  La  sospensione  cessa  nel   caso   in   cui   nei   confronti
dell'interessato venga meno l'efficacia della  misura  coercitiva  di
cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato,  di  non  luogo  a  procedere,  di  proscioglimento  o  di
assoluzione o provvedimento di revoca della misura di  prevenzione  o
sentenza di  annullamento  ancorche'  con  rinvio.  In  tal  caso  la
sentenza o  il  provvedimento  di  revoca  devono  essere  pubblicati
nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza  dell'organo  che
ha  proceduto  all'elezione,  alla  convalida  dell'elezione  o  alla
nomina. 
  7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1,
decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna o  dalla  data  in  cui  diviene  definitivo  il
provvedimento che applica la misura di prevenzione. 
  8. Quando, in relazione a fatti o  attivita'  comunque  riguardanti
gli enti di cui all'articolo 10, l'autorita'  giudiziaria  ha  emesso
provvedimenti che  comportano  la  sospensione  o  la  decadenza  dei
pubblici ufficiali degli enti medesimi  e  vi  e'  la  necessita'  di
verificare che  non  ricorrano  pericoli  di  infiltrazione  di  tipo
mafioso nei servizi degli stessi  enti,  il  prefetto  puo'  accedere
presso gli  enti  interessati  per  acquisire  dati  e  documenti  ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi. 
  9. Copie dei provvedimenti di cui al  comma  8  sono  trasmesse  al
Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater,  del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          6 settembre 2011, n. 159, si veda la nota all'art. 7. 
              - Per il testo degli articoli 283, 284, 285 e  286  del
          codice di procedura penale, si veda la nota all'art. 8. 
              - Si riporta il testo del comma 2-quater  dell'articolo
          2 del decreto-legge 29 ottobre 1991,  n.  345,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  1991,  n.  110,
          recante "Disposizioni urgenti per  il  coordinamento  delle
          attivita' informative e investigative nella lotta contro la
          criminalita'  organizzata",   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 1991, n. 304: 
              «2-quater.  L'Alto  Commissario  per  il  coordinamento
          della  lotta  contro  la  delinquenza  mafiosa  svolge   le
          funzioni  previste  dalla  normativa  vigente  fino  al  31
          dicembre 1992.  A  decorrere  dal  giorno  successivo  alla
          cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite
          al  Ministro  dell'interno  con  facolta'  di  delega   nei
          confronti dei prefetti  e  del  Direttore  della  Direzione
          investigativa antimafia di  cui  all'art.  3,  nonche'  nei
          confronti di altri  organi  e  uffici  dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto
          delle competenze  attribuite  dalla  normativa  vigente  ai
          medesimi organi, uffici e autorita'. Le competenze previste
          dal comma 3 dell'art. 1-ter del D.L. 6 settembre  1982,  n.
          629 , convertito, con modificazioni, dalla  L.  12  ottobre
          1982, n. 726, come  introdotto  dall'art.  2  della  L.  15
          novembre  1988,  n.  486,  sono  devolute  al  Capo   della
          polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.».