Art. 12
Cancellazione dalle liste per incandidabilita' alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali
1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per
le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del
presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali,
comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da
altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla
dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilita' di cui
all'articolo 10.
2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro
il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste
stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di
cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata,
dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di
alcuna delle predette condizioni di incandidabilita'.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova
applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
4. Qualora la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia
accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la
condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata
proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione
degli eletti.
Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 46 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, si veda la nota all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 129 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, si veda la nota all'art. 5.