Art. 12 
 
 
Cancellazione  dalle  liste  per   incandidabilita'   alle   elezioni
              provinciali, comunali e circoscrizionali 
 
  1. In occasione della presentazione delle liste dei  candidati  per
le  elezioni  del  presidente  della  provincia,  del  sindaco,   del
presidente  della  circoscrizione  e  dei  consiglieri   provinciali,
comunali e circoscrizionali, oltre alla  documentazione  prevista  da
altre disposizioni  normative,  ciascun  candidato,  unitamente  alla
dichiarazione  di   accettazione   della   candidatura,   rende   una
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e  successive  modificazioni,
attestante l'insussistenza delle cause  di  incandidabilita'  di  cui
all'articolo 10. 
  2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei  candidati,  entro
il termine previsto per la loro ammissione,  cancellano  dalle  liste
stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva  di
cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque  accertata,
dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio,  la  sussistenza  di
alcuna delle predette condizioni di incandidabilita'. 
  3. Per i ricorsi avverso le decisioni  di  cui  al  comma  2  trova
applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. 
  4. Qualora la condizione  di  incandidabilita'  sopravvenga  o  sia
accertata successivamente alle operazioni  di  cui  al  comma  2,  la
condizione   stessa   viene   rilevata,   ai   fini   della   mancata
proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione
degli eletti. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il testo  dell'art.  46  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive modificazioni, si veda la nota all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 129 del decreto legislativo  2
          luglio 2010, n. 104, si veda la nota all'art. 5.