Art. 15 
 
 
Sanzioni  accessorie  in  caso  di  condanna  per   il   delitto   di
                   adulterazione o contraffazione 
 
  1. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli  articoli
439, 440, 441, 442, 473, 474  e  517-quater  del  codice  penale  nel
settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere: 
  a) iscrizioni o  provvedimenti  comunque  denominati,  a  contenuto
autorizzatorio, concessorio o  abilitativo,  per  lo  svolgimento  di
attivita' imprenditoriali; 
  b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o  altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
da parte dello Stato, di altri enti pubblici o  dell'Unione  europea,
per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. 
 
          Note all'art. 15: 
              Per il testo  degli  articoli  440,  442,  473,  474  e
          517-quater del codice penale, si veda nelle  note  all'art.
          12. 
              Si trascrive il testo degli  articoli  439  e  441  del
          codice penale: 
              "Art.  439.  Avvelenamento  di  acque  o  di   sostanze
          alimentari. 
                Chiunque  avvelena   acque   o   sostanze   destinate
          all'alimentazione, prima che siano  attinte  o  distribuite
          per il consumo, e' punito con la reclusione non inferiore a
          quindici anni. 
                Se dal fatto deriva la morte di  alcuno,  si  applica
          l'ergastolo; e, nel caso  di  morte  di  piu'  persone,  si
          applica la pena di morte." 
              "Art. 441. Adulterazione o contraffazione di altre cose
          in danno della pubblica salute. 
                Chiunque adultera o contraffa',  in  modo  pericoloso
          alla salute pubblica, cose destinate al commercio,  diverse
          da quelle indicate nell'articolo precedente, e' punito  con
          la reclusione da uno a cinque  anni  o  con  la  multa  non
          inferiore a euro 309.".