Art. 16 Revisione e aggiornamento 1. Le disposizioni del presente decreto sono soggette a revisione con le medesime modalita' previste per l'adozione del presente regolamento, per le modifiche o integrazioni che si ritenessero necessarie, anche ai fini della salvaguardia dell'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali e degli archivi notarili.