Art. 16 
 
 
                      Revisione e aggiornamento 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto sono soggette  a  revisione
con le  medesime  modalita'  previste  per  l'adozione  del  presente
regolamento, per le  modifiche  o  integrazioni  che  si  ritenessero
necessarie,  anche  ai  fini   della   salvaguardia   dell'equilibrio
finanziario,  anche  di  lungo  periodo,  delle  casse  previdenziali
professionali e degli archivi notarili.