Art. 8 
 
 
                      Divieto di nuovo incarico 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  per  gli  enti  di  interesse
pubblico, in caso di revoca per  giusta  causa  o  dimissioni  da  un
incarico presso un ente diverso da quelli di interesse  pubblico,  il
revisore legale o la societa' di revisione legale possono assumere un
nuovo incarico presso la medesima societa' assoggettata  a  revisione
solo  dopo  che  sia  trascorso  un  periodo  di   almeno   un   anno
dall'avvenuta cessazione anticipata.