Art. 13 Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra 1. Nessun impianto puo' esercitare le attivita' elencate all'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attivita', a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 15. Tale disposizione si applica anche agli impianti inclusi ai sensi dell'articolo 37. 2. I gestori degli impianti che esercitano un'attivita' elencata all'allegato I, ad eccezione delle attivita' di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere detta autorizzazione entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attivita' dell'impianto.