Art. 13 
 
           Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra 
 
  1.  Nessun  impianto  puo'   esercitare   le   attivita'   elencate
all'allegato I che comportino  emissioni  di  gas  ad  effetto  serra
specificati nel medesimo allegato in relazione a  tali  attivita',  a
meno che il relativo gestore non sia  munito  dell'autorizzazione  ad
emettere gas ad  effetto  serra  rilasciata  dal  Comitato  ai  sensi
dell'articolo 15. Tale disposizione si applica  anche  agli  impianti
inclusi ai sensi dell'articolo 37. 
  2. I gestori degli impianti che  esercitano  un'attivita'  elencata
all'allegato I, ad eccezione  delle  attivita'  di  trasporto  aereo,
senza l'autorizzazione di cui al comma 1  sono  tenuti  a  richiedere
detta autorizzazione entro trenta giorni  dalla  data  d'accertamento
della violazione.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  Comitato
dispone la sospensione amministrativa dell'attivita' dell'impianto.